Ai fini dell’integrazione del delitto di usura è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria. Cass. pen. sez. II 18 settembre 2019 n. 38551
In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644 comma terzo seconda parte cod. pen.) al fine della verifica della sproporzione degli interessi dei vantaggi e dei compensi pattuiti per l’accertamento della “condizione di difficoltà economica” della vittima deve aversi riguardo alla carenza anche solo momentanea di liquidità a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana laddove invece la “condizione di difficoltà finanziaria” investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell’imputato per aver ottenuto un compenso “usurario” in relazione alla mediazione svolta per l’erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa che versava in grave difficoltà economica come risultante in particolare dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all’estinzione dei debiti che la affliggevano). Cass. pen. sez. II 25 maggio 2017 n. 26214
In tema di usura lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 644 comma quinto n. 3 c.p. può essere di qualsiasi natura specie e grado e può quindi derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco d’azzardo non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole. Cass. pen. sez. II 10 gennaio 2014 n. 709
In tema di reato di usura il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca della pattuizione e da aumentare della metà onde raggiungere il tasso – soglia ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 del 1996. Cass. pen. sez. V 20 febbraio 2013 n. 8353
In tema di usura lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta ma come un impellente assillo che limitando la volontà del soggetto lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso né l’utilizzazione del prestito usurario. Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2010 n. 43713
Nella determinazione del tasso di interesse ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura occorre tener conto ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito e quindi anche della “commissione di massimo scoperto” che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito. Cass. pen. sez. II 22 luglio 2010 n. 28743
Sussiste il delitto di usura anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali. Cass. pen. sez. II 17 maggio 2010 n. 18592
In tema di usura ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile. Cass. pen. sez. II 26 marzo 2010 n. 12028
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose. Cass. pen. sez. II 18 maggio 2009 n. 20868
In tema di usura lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all’evidenza dell’aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique). Cass. pen. sez. II 4 dicembre 2008 n. 45152
In tema di delitto di usura la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell’agente. Cass. pen. sez. II 2 dicembre 2008 n. 44899
In tema di usura la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti. Cass. pen. sez. VI 13 febbraio 2008 n. 6897
La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione. Cass. pen. sez. IV 21 gennaio 2008 n. 2988
La persona offesa del delitto di usura non può rispondere in concorso con l’erogatore del prestito usurario di ricettazione del denaro ricevuto per l’impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto elemento finalistico del dolo di ricettazione. Cass. pen. sez. II 4 luglio 2007 n. 25828
In tema di usura ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 pur non essendo necessario che l’agente appartenga ad una associazione mafiosa occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l’ascrizione alla metodologia mafiosa. Cass. pen. sez. VI 14 giugno 2007 n. 23153
In tema di usura per l’individuazione della natura usuraria degli interessi nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti. Cass. pen. sez. II 11 gennaio 2006 n. 745
In tema di usura lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura specie e grado e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d’azzardo non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito. Cass. pen. sez. II 8 novembre 2005 n. 40526
Sussiste piena compatibilità dell’aggravante del metodo mafioso (art. 7 del D.L.n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura in quanto la rappresentazione di potere del gruppo quale strumento dell’azione associativa per l’acquisizione della gestione di attività economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell’accordo usurario come condizionante l’accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica. Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2003 n. 47414
L’errore di diritto scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall’art. 644 c.p. trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota all’ambiente del commercio non presenta in sé particolari difficoltà. Cass. pen. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36346
Lo «stato di bisogno» della persona offesa già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura secondo l’originaria formulazione dell’art. 644 c.p. ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena ai sensi del comma quinto n. 3 dello stesso art. 644 nella formulazione introdotta all’art. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall’impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa pur senza versare in stato di assoluta indigenza si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque. Cass. pen. sez. II 14 aprile 2000 n. 4627
È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento. Cass. pen. sez. II 3 maggio 2011 n. 17157
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi estranei all’accordo originario che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso. Cass. pen. sez. II 8 ottobre 2015 n. 40380
Nella circonvenzione di incapace reato a condotta plurima qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidono il reato si consuma all’atto della “apprensione” che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione”. (La S.C. ha precisato che la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi ripetuti nel tempo i quali non costituiscono mero “post factum” non punibile ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice). Cass. pen. sez. II 23 novembre 2012 n. 45786
Poiché a seguito delle modiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a «condotta frazionata» o a «consumazione prolungata» concorre nel reato previsto dall’art. 644 c.p. solo colui il quale ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore di estorsione posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione. Cass. pen. sez. II 11 novembre 2005 n. 41045
In tema di usura il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644 ultimo comma cod. pen. identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell’effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti per tali intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l’ordinanza di sequestro preventivo dei conti correnti mediante i quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce passiva degli interessi usurari posti a carico del cliente). Cass. pen. sez. II 17 novembre 2015 n. 45642
Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa misura questa non applicabile in sede di esecuzione. Cass. pen. sez. I 10 maggio 2011 n. 18343
L’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni sproporzionati rispetto al suo reddito dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa dal momento che non è certamente consentito confiscare all’autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l’interessato desse inizio all’attività criminosa che gli viene addebitata. Cass. pen. sez. V 21 giugno 2001 n. 25378
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 fatta dall’art. 6 della legge 7 marzo 1996 n. 108 non trova i suoi limiti nelle previsioni dell’art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta da un lato ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e dall’altro a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura. Cass. pen. sez. II 11 marzo 1999 n. 881
Ai fini dell’individuazione delle fattispecie di reato escluse dall’applicabilità dell’indulto dall’art. 1 comma secondo legge n. 241 del 2006 va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall’applicazione dell’indulto e pertanto deve ritenersi escluso dall’indulto il titolo di reato dell’usura comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall’art. 644 c.p. nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall’art. 644 bis c.p. antecedenti alla riforma del 1996. Cass. pen. sez. I 2 marzo 2007 n. 9178
In tema di usura la circostanza aggravante di cui all’art. 644 comma quinto n. 4 cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività. Cass. pen. sez. II 12 luglio 2018 n. 31803
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7 2% mensile e a 86% su base annua). Cass. pen. sez. II 8 maggio 2017 n. 21993
In tema di usura lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 644 comma quinto n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura specie e grado e può quindi derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco d’azzardo non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole. Cass. pen. sez. II 10 gennaio 2014 n. 709
La circostanza aggravante speciale di cui all’art. 644 comma quinto n. 4 c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d’impresa ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l’acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività). Cass. pen. sez. II 24 giugno 2011 n. 25328
13 maggio 1991 n. 152 conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203 è configurabile nel caso in cui l’attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata per il tramite del coniuge con un temibile clan camorristico imperversante nella zona. Cass. pen. sez. I 4 giugno 2010 n. 21051
In tema di usura la circostanza aggravante del metodo mafioso prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 è configurabile nel caso in cui l’indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata. Cass. pen. sez. I 14 aprile 2010 n. 14193
È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al ne di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. Cass. pen. sez. II- 18 settembre 2019 n. 38551
I delitti d’usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia assenti al momento della stipula del patto usurario siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate “ab initio” al ne di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi). Cass. pen. sez. II 5 febbraio 2009 n. 5231