Art. 644 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Prescrizione del reato di usura

Articolo 644 ter - codice penale

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Articolo 644 ter - Codice Penale

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Massime

In tema di prescrizione del reato di usura nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato la disposizione di cui all’art. 644 ter c.p. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modica dell’imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie all’imputato era stata contestata la commissione dei fatti «sino al mese di aprile del 1994»). Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2007 n. 45993

Istituti giuridici

Novità giuridiche