In tema di circonvenzione di incapaci costituisce “deficienza psichica” la minorata capacità psichica con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacità di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali). Cass. pen. sez. II 16 maggio 2019 n. 21464
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione. Cass. pen. sez. II 23 gennaio 2014 n. 3209
Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 649 c.p. è soltanto l’incapace – ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione – quale portatore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo rivestendo detto terzo solo la qualità di persona danneggiata dal reato come tale legittimata ad esercitare l’azione civile. Cass. pen. sez. II 3 maggio 2013 n. 19180
Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti. Cass. pen. sez. II 6 dicembre 2011 n. 45327
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima che in ragione di specifiche situazioni concrete sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente consapevole di detto stato ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Cass. pen. sez. II 9 maggio 2019 n. 19834
Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci il concetto di induzione postula una attività positiva diretta a determinare convincere ovvero influire sulla volontà altrui in modo da condurre la vittima a compiere un determinato atto giuridico e rappresenta un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell’imputata che aveva approfittato della condizione di debolezza psicologica della vittima dovuta alla recente perdita del figlio per indurla ad una disposizione testamentaria per atto notarile in suo favore). Cass. pen. sez. II 26 febbraio 2019 n. 8454
In tema di circonvenzione di incapaci al fine di accertare lo stato di deficienza psichica della vittima può assumere rilievo anche la passione morbosa che essa nutre per l’agente poiché la tenace presenza di un’idea dominante carica di contenuto emotivo e la forte tensione affettiva possono specie in persone anziane o in soggetti dalla personalità debole avere un effetto deviante del pensiero critico ed un’azione nettamente inibitrice sulla volontà. Cass. pen. sez. III 21 agosto 2018 n. 38705
Integra l’elemento oggettivo del reato di circonvenzione di persone incapaci l’induzione del soggetto passivo alla costituzione di un “trust” in quanto detto negozio giuridico determinando la costituzione di una proprietà temporale in capo al “trustee” svincolata dal potere di disporre dei beni conferiti in modo pieno ed esclusivo provoca un effetto pregiudizievole per il disponente e per gli altri aventi diritto al trasferimento dei beni per eventi successori. Cass. pen. sez. II 11 aprile 2017 n. 18295
Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell’atto dispositivo. Cass. pen. sez. II 28 febbraio 2017 n. 9734
In tema di circonvenzione di persone incapaci lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza pertanto vi deve essere l’assoluta certezza. Cass. pen. sez. II 8 febbraio 2017 n. 5791
In tema di circonvenzione di persona incapace per la sussistenza dell’elemento dell’ “induzione” non è richiesto l’uso di mezzi coattivi o di artici o raggiri ma è pur sempre necessaria un’attività apprezzabile di pressione morale di suggestione o di persuasione cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico. Cass. pen. sez. II 2 luglio 2015 n. 28080
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.) deve sussistere correlazione tra l’azione subdola dell’agente e la ridotta capacità di autodeterminarsi della vittima a causa della mancata o diminuita capacità critica. (Fattispecie relativa alla condotta di induzione ad atti dispositivi commessa nei confronti di persona cui era stato diagnosticato “disturbo delirante in soggetto con involuzione senile”). Cass. pen. sez. II 4 marzo 2015 n. 9358
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci la condotta di induzione implica il compimento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso con la conseguenza che ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente che l’agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo. Cass. pen. sez. II 15 gennaio 2014 n. 1419
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti per il soggetto passivo e/o per terzi effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga in relazione all’atto dispositivo compiuto in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo che si verifica quando l’agente ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Cass. pen. sez. II 23 settembre 2013 n. 39144
L’integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica ovvero da un’alterazione dello stato psichico che sebbene meno grave dell’incapacità risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche. Cass. pen. sez. II 23 febbraio 2011 n. 6971
Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide. Cass. pen. sez. II 23 novembre 2010 n. 41378
Rientra nella nozione di “deficienza psichica” ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione perché è “deficienza psichica” qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Cass. pen. sez. II 23 giugno 2010 n. 24192
In tema di circonvenzione di incapaci quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione la prova dell’induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell’agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell’autore del reato atti per sé pregiudizievoli e privi di causale alcuna che in condizioni normali non avrebbe compiuto. Cass. pen. sez. II 4 febbraio 2010 n. 4816
Costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e quindi idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci l’apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima essendo sufficiente che l’atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri. Cass. pen. sez. II 19 marzo 2009 n. 12406
In tema di circonvenzione di persone incapaci l’atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell’incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se nel concreto si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro depauperando la vittima. Cass. pen. sez. II 10 marzo 2009 n. 10587
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso. Cass. pen. sez. II 25 luglio 2008 n. 31320
All’accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue la nullità (e non l’annullabilità) del contratto stipulato dall’incapace per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c. Cass. pen. sez. II 16 maggio 2008 n. 19665
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole era circonvenibile e che di fatto è stato indotto abusivamente all’atto pregiudizievole. Cass. pen. sez. II 11 gennaio 2008 n. 1404
In tema di circonvenzione di persone incapaci ai fini della sussistenza dell’elemento dell’induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall’imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all’attività positiva posta in essere dall’imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere. Cass. pen. sez. I 3 maggio 2005 n. 16575
In tema di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) la prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici ben potendo essere anche indiretta indiziaria e presunta cioè risultare da elementi gravi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato. Cass. pen. sez. II 15 dicembre 2004 n. 48302
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace di cui all’art. 643 c.p. è necessario il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo atteso che trattasi di reato di pericolo. Cass. pen. sez. III 17 dicembre 2004 n. 48537
Poiché per la configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci non occorre che l’effetto dannoso consegua all’atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che quindi l’attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell’atto stesso ma è sufficiente che questo determinato dal dolo o dalla frode dell’agente sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri legittimamente viene sussunta in tale figura criminosa ai fini del sequestro probatorio l’ipotesi in cui una persona in stato di deficienza psichica venga nominata amministratore di una società commerciale ed indotta a sottoscrivere in tale qualità numerosi assegni di rilevante importo e documenti vari. Cass. pen. sez. II 11 maggio 2000 n. 2063
Nella circonvenzione di incapace reato a condotta plurima qualora i momenti della <<induzione>> e della <<apprensione>> non coincidano il reato si consuma all’atto della <<apprensione>> che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella <<induzione>>. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo in quanto il momento consumativo non si era realizzato con la condotta di induzione ma con la successiva pubblicazione dell’atto e l’accettazione dell’eredità fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto). Cass. pen. sez. II 2 maggio 2017 n. 20669
Integra l’elemento costitutivo dell’atto con effetti pregiudizievoli per la persona offesa nella fattispecie criminosa di circonvenzione di incapaci l’ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro a prescindere dalla effettiva esecuzione dell’ordine stesso. Cass. pen. sez. II 21 dicembre 2009 n. 48908
Tra i delitti di cui all’ artt. 643 e 629 cod. pen. pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di decienza psichica non è ammissibile alcun concorso anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione invece dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato Cass. pen. sez. II 8 maggio 2017 n. 21977
Tra i delitti di cui agli artt. 643 e 629 c.p. pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica non è ammissibile alcun concorso anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapaci è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione invece dall’uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato. Cass. pen. sez. II 12 aprile 2005 n. 13488
L’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni attesa la differenza tra la capacità per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici. Cass. pen. sez. II 11 febbraio 2009 n. 6078
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche avendo riguardo alla natura dell’atto all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento. (Fattispecie in cui è stato probatoriamente valorizzato il carattere pregiudizievole degli atti compiuti ed il fatto che il corrispettivo della vendita di alcuni beni non pervenisse mai alla vittima). Cass. pen. sez. II 11 febbraio 2009 n. 6078