La competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento quale atto unilaterale recettizio giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e quindi presso la sede legale della compagnia assicuratrice soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria). Cass. pen. sez. I 12 novembre 2018 n. 51360
Sussiste concorso formale di reati e non assorbimento fra il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e quello di cui all’art. 423 comma secondo aggravato ai sensi dell’art 61 n. 2 cod. pen. allorchè la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen. Cass. pen. sez. I 4 settembre 2018 n. 39767
In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642 comma secondo cod. pen il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro sia a quella debitrice perché entrambe in quanto parti direttamente coinvolte seppur con ruoli diversi nella richiesta di risarcimento del danno hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce. Cass. pen. sez. II 15 maggio 2017 n. 24075
Integra il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e non quello di truffa aggravata la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada . Cass. pen. sez. II 16 giugno 2016 n. 25128
Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione la nozione di “sinistro” prevista dal secondo comma dell’art. 642 c.p. si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie nella quale l’imputato regolarmente assicurato aveva denunciato di aver subito la – in realtà mai accaduta – rapina di un’autovettura). Cass. pen. sez. II 28 maggio 2014 n. 21816
L’art. 642 cod. pen. strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato – in particolare il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro nel comma secondo – che ove ricorrano gli estremi fattuali possono concorrere fra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno). Cass. pen. sez. II 17 gennaio 2014 n. 1856
L’occultamento delle cose di proprietà elemento materiale del reato di danneggiamento dei beni assicurati può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva. (Fattispecie di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell’autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo già in precedenza disposto). Cass. pen. sez. II 25 giugno 2010 n. 24340
Non risponde del reato di cui all’art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno entrambi contraffatti qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa la documentazione destinata alla sua stipulazione la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro – aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 – presuppongono che tra le parti sussista o sia sussistito un rapporto contrattuale). Cass. pen. sez. II 16 dicembre 2006 n. 41261
L’oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell’art. 642 c.p. – che punisce tra l’altro chi distrugga disperda deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo – può consistere unicamente in cosa di proprietà dell’agente di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria privo di immediato effetto di traslazione della proprietà a nulla rilevando l’identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in leasing che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte rilevando l’insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene ha osservato in motivazione che il fatto previa una corrispondente configurazione nel capo d’accusa avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita). Cass. pen. sez. VI 24 maggio 2004 n. 23810
L’art. 642 c.p. – che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria – costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.: nel primo infatti sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e in pi come elemento specializzante il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore. Cass. pen. sez. VI 24 gennaio 2004 n. 2506
In tema di reato di fraudolenta distruzione della cosa propria la novella introdotta al secondo comma dell’art. 642 c.p. dall’art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 secondo cui si procede «a querela di parte» si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma. Cass. pen. sez. VI 24 gennaio 2004 n. 2506
Il momento consumativo del reato di cui all’art. 642 c.p. va individuato anche nell’ipotesi aggravata prevista dal comma 3 di raggiungimento del fine nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia in cui si è ritenuto rilevante il momento della fraudolenta distruzione della cosa ed irrilevanti le trattative con l’assicurazione per il pagamento dell’indennizzo assicurativo). Cass. pen. sez. I 7 luglio 1998 n. 8064
La norma di cui all’art. 642 c.p. – che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione contro infortuni – con la locuzione «infortuni» non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio se quest’ultimo investa la cosa propria volontariamente in tal modo distrutta ai fini di frode dell’assicurazione. Cass. pen. sez. I 7 agosto 1996 n. 7745
L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all’art. 640 stesso codice: sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell’ingiusto profitto che la connota: «fine di conseguire… il prezzo di un’assicurazione contro infortuni»; sotto il profilo oggettivo per il contenuto anch’esso specifico dell’azione del soggetto attivo del reato: distruzione dispersione deterioramento od occultamento di cose proprie. Cass. pen. sez. I 10 maggio 1988 n. 5785
L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona ex art. 642 c.p.). Cass. pen. sez. II 16 gennaio 1988 n. 548