Art. 641 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Insolvenza fraudolenta

Articolo 641 - codice penale

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza (2221, 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 516 (649).
L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Articolo 641 - Codice Penale

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza (2221, 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 516 (649).
L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Massime

Non integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che assume un’obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza. (Nella specie l’imputato non pagava le cambiali tranne la prima asserendo che la scelta del mancato pagamento era collegata come ripicca ad un precedente acquisto di autovettura che non andava bene su strada). Cass. pen. sez. II 20 dicembre 2011 n. 46903

Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa ma solo illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell’occasione la Corte ha chiarito che la prova di quest’ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci ricavabili dal contesto dell’azione nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza quando n dal momento della stipula del contratto sia già maturo nel soggetto l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti). Cass. pen. sez. II 12 ottobre 2006 n. 34192

In tema di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere cioè quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale. Cass. pen. sez. II 14 luglio 2003 n. 29454

In tema di insolvenza fraudolenta l’obbligazione assunta dall’agente con il proposito di non adempierla deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell’altra parte giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta – e non invece come correttamente ritenuto dal giudice di merito il delitto di truffa aggravata – il comportamento di un generale dei carabinieri che assumendo fraudolentemente l’impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire). Cass. pen. sez. II 16 marzo 2001 n. 10792

In tema di insolvenza fraudolenta a differenza di quanto previsto dall’art. 62 n. 6 c.p. – secondo cui il risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante comune ivi disciplinata deve avvenire «prima del giudizio» – l’art. 641 cpv. c.p. stabilisce che l’adempimento dell’obbligazione estingue il reato se avvenuto «prima della condanna» sicché il tempo utile per provvedervi a determinare in tal guisa l’effetto estintivo si protrae no al momento in cui la sentenza passa in giudicato; secondo la terminologia del codice infatti si ha «condanna soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza divenuta definitiva per cui l’adempimento in questione può attuarsi efficacemente anche dopo decisione di primo o secondo grado e fino a che pendente il ricorso per cassazione la Corte Suprema non abbia ancora deciso in ordine al ricorso medesimo. Cass. pen. sez. II 11 marzo 1997 n. 2318

In tema di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere cioè quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale. Cass. pen. sez. II 5 gennaio 1993 n. 68

Anche il silenzio può significare dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando – come nella specie relativa ad omesso pagamento di pedaggio autostradale – l’agente assuma un’obbligazione senza necessità di contrattazione ma con un comportamento rituale e questo sia idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni. Cass. pen. sez. II 20 febbraio 1987 n. 2376

In tema di insolvenza fraudolenta la speciale causa di estinzione del reato di cui all’art. 641 secondo comma c.p. presuppone l’integrale adempimento dell’obbligazione e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell’obbligazione stessa non essendo consentita in tale materia l’interpretazione estensiva o analogica. (Nella specie era intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall’imputato in adempimento del medesimo). Cass. pen. sez. II 12 maggio 1984 n. 4463

L’occultamento del proprio stato di insolvenza integra il reato di insolvenza fraudolenta nell’ipotesi in cui sia soggettivamente diretto all’elusione degli impegni assunti. La prova dell’esistenza della volontà di non pagare l’obbligazione – o una parte di essa – può essere desunta anche dal comportamento successivo dell’agente. Cass. pen. sez. II 24 novembre 1977 n. 14990

In materia di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) l’inadempimento dell’obbligazione – elemento costitutivo del reato – non è configurabile qualora il termine per la prestazione dovuta non sia ancora scaduto. Né il dolo specifico – consistente nel proposito di non adempiere l’obbligazione n dal momento della sua esistenza giuridica – può essere desunto da eventuali difficoltà sopravvenute per l’inadempiente (anche se da parte di questi prevedibili). Cass. pen. sez. II 4 luglio 1997 n. 6478

In tema d’insolvenza fraudolenta il proposito dell’agente di non adempiere l’obbligo deve sussistere nel momento in cui questo prende giuridica consistenza perché se sopravvenisse non avrebbe alcuna rilevanza nonostante la condizione obiettiva del mancato pagamento; ma la prova dell’esistenza della volontà di non pagare l’obbligazione al momento della contrattazione può bene essere desunta anche dal comportamento successivo dell’agente. Cass. pen. sez. II 28 gennaio 1974 n. 182

Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l’obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza bensì in quello dell’inadempimento che costituisce l’ultima fase dell’iter criminoso. Occorre quindi accertare ai fini della determinazione del momento consumativo del delitto previsto dall’art. 641 c.p. la data dell’inadempimento in base alle norme che disciplinano in materia civile l’adempimento delle obbligazioni con particolare riguardo al termine per adempiere. Cass. pen. sez. II 6 giugno 1986 n. 5196

Il luogo di consumazione del reato di insolvenza fraudolenta è quello in cui si verifica l’inadempimento e non già quello in cui viene contratta l’obbligazione col proposito di non adempierla. Cass. pen. sez. II 14 febbraio 1973 n. 302

Non integra il delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che trattenendo la caparra ricevuta dall’acquirente non adempie l’obbligo di vendere assunto sulla base di un contratto preliminare di compravendita la cui stipula può peraltro risultare sufficiente alla configurabilità del diverso reato di truffa ove sostenuta dal precostituito proposito di non adempiervi. Cass. pen. sez. II 16 aprile 2010 n. 14674

Poiché l’art. 176 comma 17 del codice stradale – che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti nei cui confronti pertanto non si pone in rapporto di specialità nell’ipotesi di omesso adempimento da parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale ben può configurarsi ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi il delitto di insolvenza fraudolenta; ne deriva che l’applicazione della sanzione penale esclude quella della sanzione amministrativa. Cass. civ. Sezioni Unite 31 luglio 1997 n. 7738

L’insolvenza fraudolenta differisce dalla truffa negoziale perché mentre nella prima vi è la semplice dissimulazione dell’insolvenza nella seconda si mette in opera un comportamento volto a carpire il consenso del contraente tratto in errore. Cass. pen. sez. II 27 giugno 1981 n. 6387

Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligazione ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l’obbligato contraendo l’obbligazione aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l’obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore). Cass. pen. sez. II 23 ottobre 1997 n. 9552

Nel caso in cui lo stato di insolvenza del debitore viene in modo certo a conoscenza del querelante solo quando costui rimasto ineseguito il sequestro giudiziario per la mancata consegna del bene si renda conto della impossibilità di riaverne il possesso o di conseguire l’intero prezzo pattuito da tale momento decorre il termine di tre mesi per la proposizione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta e non dal momento della presentazione del ricorso per il sequestro giudiziario poiché il venditore (nella specie di un bene sottoposto a riserva di proprietà) a seguito del mancato pagamento di una parte del prezzo ha l’esigenza di assicurare la custodia del bene stesso ancor prima che si sia determinata una situazione che possa definitivamente pregiudicare l’attuazione del suo diritto alla restituzione. Cass. pen. sez. II 28 settembre 1987 n. 10084

In caso di adempimento dell’obbligazione va dichiarata l’estinzione del reato di insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 comma secondo c.p. e non per remissione di querela. Cass. pen. sez. II 18 giugno 1981

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