In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l’agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. Cass. pen. sez. II 13 agosto 2020 n. 23940
In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all’esito dell’istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa. Cass. pen. sez. II 27 febbraio 2020 n. 7812
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore fa seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il “locus commissi delicti” nei luoghi in cui ai fini dell’immatricolazione di autovetture importate dall’estero e rivendute a clienti nazionali venivano assolti oneri scali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto con correlativo danno per l’Erario e profitto economico per l’agente a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli). Cass. pen. sez. II 19 aprile 2019 n. 17322
Nel delitto di truffa quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”) il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata e non un mero diritto di credito sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Cass. pen. sez. II 24 marzo 2017 n. 14730
Ai fini della sussistenza del reato di truffa costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet rendendosi in tal modo inefficace proprio il titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2014 n. 943
L’integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa e cioè titolare dell’interesse patrimoniale leso ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Fattispecie in cui il soggetto agente amministratore di un condominio aveva ottenuto la disponibilità di un do bancario per mezzo degli artici e raggiri costituiti dall’esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell’assemblea e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all’amministrazione condominiale il danno dell’esposizione debitoria in favore dell’istituto bancario destinatario della condotta fraudolenta). Cass. pen. sez. II 5 marzo 2008 n. 10085
In tema di truffa il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno vale a dire con l’effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che là dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall’art. 1498 c.c. posto che ove così non fosse l’inadempimento e con esso il perfezionamento del delitto di truffa verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale. Cass. pen. sez. II 3 dicembre 2003 n. 46369
In tema di truffa pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale – sulla base di un falso documento costituito nella specie da una falsa procura a vendere – adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all’agente atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale di natura pubblicistica la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. Cass. pen. sez. II 5 giugno 2002 n. 21868
In tema di truffa contrattuale l’ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé al momento della sua stipulazione e non con riguardo all’entità del danno risarcibile che può differire rispetto al valore in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula tra cui la decisione del “deceptus” di agire o meno in sede civile per l’annullamento del contratto. Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2018 n. 55170
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci non costituisce artificio o raggiro ma mero inadempimento civilistico la condotta dell’acquirente che nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l’arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito senza peraltro saldare alla scadenza l’ulteriore importo dovuto atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva a fronte dalla piena consapevolezza da parte del fornitore di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente. Cass. pen. sez. II 4 luglio 2017 n. 32056
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi dapprima per modesti importi regolarmente onorati in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento – desumibile in base alle caratteristiche del fatto – come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti; né l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo in quanto determinata dalla fiducia che l’agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. Cass. pen. sez. II 9 giugno 2015 n. 24499
Sussiste il reato di truffa “contrattuale” anche nell’ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita posto che l’illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto che altrimenti non avrebbe stipulato in ragione degli artici e dei raggiri posti in essere dall’agente. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era invece abusiva). Cass. pen. sez. II 6 febbraio 2014 n. 5801
In tema di truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artici e raggiri e quindi falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era invece abusiva). Cass. pen. sez. II 6 febbraio 2014 n. 5801
In tema di truffa contrattuale l’ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé al momento della sua stipulazione e non con riguardo all’entità del danno risarcibile che può differire rispetto al valore in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula. Cass. pen. sez. F 23 dicembre 2013 n. 51760
In tema di truffa contrattuale qualora l’agente sia l’acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore il reato si consuma nel momento in cui quest’ultima consegna il bene all’agente e costui paga con l’assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell’assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge a tal fine la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l’assegno. Cass. pen. sez. II 25 ottobre 2010 n. 37855
In tema di truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artici e raggiri e quindi falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. Cass. pen. sez. II 25 ottobre 2010 n. 37859
In tema di truffa la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell’imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima poiché unica eccezione alla ripetibilità dell’indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.) mentre va ricondotto allo schema dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa contraria all’ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata consistente nell’ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un’assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.). Cass. pen. sez. II 30 settembre 2010 n. 35352
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell’operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici cosiddetti “swaps”) consapevolmente tragga vantaggio per conto dell’istituto di credito ai fini della vendita medesima dall’inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata cioè si realizza ogni volta in cui si determina – alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall’investitore la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca mentre la condotta dell’agente perdura ugualmente fino alla scadenza di ogni singolo contratto). Cass. pen. sez. II 13 novembre 2009 n. 43347
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume per effetto di artici o raggiri l’obbligazione della dazione di un bene economico bensì nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima. Cass. pen. sez. II 14 febbraio 2008 n. 7181
La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera operata dissimulando tale condizione amministrativa integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore. Cass. pen. sez. III 15 gennaio 2007 n. 563
In materia di truffa contrattuale la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili unita alla reiterata garanzia nei confronti dell’istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca perchè si configura come quid pluris rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata. Cass. pen. sez. II 19 ottobre 2006 n. 35185
In tema di truffa contrattuale la condotta illecita è integrata dall’omissione del contraente alienante che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell’esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi a nulla rilevando l’eventuale invalidità del precedente contratto. Cass. pen. sez. II 12 giugno 2006 n. 19996
In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto integra l’elemento degli artici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di truffa nel comportamento di un laboratorio di analisi che nell’eseguire gli esami oggetto della convenzione stipulata con la A.S.L. utilizzava reagenti e calibratori scaduti di validità in quanto tale condotta concretizzava violazioni di specifiche prescrizioni e comunque non garantiva la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto lo specifico procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare). Cass. pen. sez. II 20 ottobre 2004 n. 41073
In tema di truffa contrattuale la richiesta rivolta da un’impresa di manutenzione al cliente della sottoscrizione in bianco di un’autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l’importo corrispettivo cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all’attività espletata integra il requisito degli artici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull’effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente. Cass. pen. sez. VI 8 aprile 2004 n. 16737
L’unilaterale modificazione da parte di uno dei contraenti in corso di esecuzione dell’accordo contrattuale delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti non è idonea a integrare il delitto di truffa in quanto manca l’elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall’esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artici posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno e può solo configurare ricorrendone i presupposti un inadempimento contrattuale. Cass. pen. sez. I 17 luglio 2003 n. 30216
In tema di truffa contrattuale la sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2003 n. 14801
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari ovvero dell’eventuale versamento di un acconto in denaro poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell’agente ed il reato si consuma ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo. Cass. pen. sez. II 21 luglio 2002 n. 25193
Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume per effetto di artici o raggiri l’obbligazione della datio di un bene economico ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa. Cass. pen. Sezioni Unite 1 agosto 2000 n. 18
Realizza l’ingiusto profitto integrante il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. la persona fisica che rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale ponga in essere in danno di terzi artici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro). Cass. pen. sez. II 30 novembre 2018 n. 53778
Nel delitto di truffa quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”) il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata e non un mero diritto di credito sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2015 n. 25230
Nel delitto di truffa mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità incremento o vantaggio patrimoniale anche a carattere non strettamente economico l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente da parte del datore di lavoro di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall’Inps in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell’elemento del danno ravvisando in astratto la configurabilità del reato di appropriazione indebita). Cass. pen. sez. II 29 aprile 2013 n. 18762
Integra il reato di truffa e non quello di gestione infedele il fatto di chi nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse ponga in essere con raggiri ed artici operazioni che arrecano danno agli investitori al ne di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Cass. pen. sez. II 14 novembre 2012 n. 44125
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa l’atto di disposizione patrimoniale quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice consiste in un atto volontario causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale ovvero di atto giuridico in senso stretto ma può essere integrato anche da un permesso o assenso dalla mera tolleranza o da una “traditio” da un atto materiale o da un fatto omissivo dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. Cass. pen. Sezioni Unite 10 gennaio 2012 n. 155
In tema di truffa l’ottenimento con generalità false dell’apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all’esistenza del rapporto in questione. Cass. pen. sez. II 16 dicembre 2010 n. 44379
Ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell’imputato il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l’apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un do bancario con il conseguente incasso della somma di denaro aveva comportato l’esposizione debitoria dell’amministrazione condominiale suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l’alterazione dell’equilibrio patrimoniale preesistente). Cass. pen. sez. II 5 marzo 2008 n. 10085
Nel delitto di truffa una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggiro e l’altrui induzione in errore non è necessario stabilire l’idoneità in astratto dei mezzi usati quando questi si siano dimostrati idonei in concreto né vale ad escludere il delitto l’eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva valutato irrilevante ai fini della configurazione del reato di truffa il dubbio serbato dalla vittima in merito al comportamento degli imputati che sostando presso gli stalli destinati ai veicoli indossando apposite pettorine e rilasciando ricevute chiedevano ed ottenevano per il parcheggio in area comunale somme di denaro non dovute sulla base del regolamento comunale trattandosi di giorno festivo). Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2018 n. 55180
Ai fini della configurabilità del reato di truffa il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato “ex post” ed in concreto con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati ovvero la stato di vulnerabilità della vittima non escludono l’offensività della condotta. (In motivazione la S.C. ha precisato che l’inquadramento delle condotte manipolative anche grossolane nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace). Cass. pen. sez. II 20 luglio 2016 n. 30952
Commette il delitto di truffa chi nell’acquistare un veicolo fa uso di documenti falsi ai fini dell’intestazione dello stesso effettua il pagamento in parte in contanti ed in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi ed intestato ad una terza persona e poi ritirato il bene fa perdere le proprie tracce. Cass. pen. sez. II 24 luglio 2013 n. 32341
Integra l’elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna costituendo una tipica forma di raggiro. Cass. pen. sez. fer. 1 dicembre 2010 n. 42719
Nel delitto di truffa il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo nel senso che essa indotta in errore ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura indotta in errore sull’identità dell’effettivo “primo acquirente” del latte prodotto causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull’eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ. 27 luglio 2006 n. 17106 Cass. pen. sez. II 21 gennaio 2009 n. 2808
Al fine della configurazione del delitto di truffa integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio di chi sia in concreto beneficiario seppure indiretto della prestazione medesima è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell’obbligazione. (Nel caso di specie è stata ritenuta un raggiro l’omessa comunicazione all’INPS del decesso della titolare della pensione da parte del figlio contitolare del conto nel quale veniva accreditato l’assegno pensionistico che si era procurato così l’ingiusto profitto con pari danno dell’INPS dei ratei di pensione che l’ente previdenziale indotto in inganno sull’esistenza in vita della beneficiaria aveva continuato a corrispondere). Cass. pen. sez. VI 16 aprile 2004 n. 17688
È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l’imputato esaltando i suoi poteri divinatori induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta per la propria credulità a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l’esorcismo e la magia in quanto la valutazione dell’induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell’artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile. Cass. pen. sez. VI 18 giugno 2003 n. 26107
In tema di truffa quando l’agente si è procurato inducendo taluno in errore con artici e raggiri un ingiusto profitto in danno di altri il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale delittuosa o altrimenti illecita giacché non vengono meno l’ingiustizia del profitto e l’altruità del danno né vengono meno l’esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali che costituisce l’oggettività giuridica del reato. (Fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore mediante artici e raggiri da un generale dei carabinieri che assumendo fraudolentemente l’impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato aveva in tal modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire). Cass. pen. sez. II 16 marzo 2001 n. 10792
La falsa attestazione del dirigente medico relativa alla sua presenza in ufficio direttamente incidente sull’ammontare del c.d. “monte ore” in eccedenza integra il reato di truffa ai danni dell’ente pubblico a prescindere dalla non remunerabilità di detto “monte ore” poiché mediante il sistema dei recuperi orari ne deriva un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico considerato che l’amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale anche a carattere organizzativo con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2019 n. 29628
Il reato di truffa ai danni di ente pubblico richiedendo l’induzione in errore presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l’ente non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artici e raggiri; ne consegue che nell’ipotesi in cui i responsabili degli artici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell’ente è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti. Cass. pen. sez. II 19 luglio 2017 n. 35638
Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640 comma secondo n. 1 cod. pen. anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come “pubblici” in presenza dei seguenti requisiti indicati dal legislatore all’art. 3 del D.L.vo n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico di più della metà dei membri dell’organo di amministrazione di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’ENAC e del Ministro dei Trasporti titolare quest’ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali). Cass. pen. sez. II 14 giugno 2017 n. 29709
In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici non presenta di per sè caratteri di falsità rilevanti ai ni dell’integrazione della condotta tipica del reato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal lavoratore che onde ottenere dall’ASL l’erogazione dell’aspettativa retribuita prevista dall’art. 42 comma quinto D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 si qualifichi convivente con il familiare portatore di “handicap” cui presta assistenza sebbene dimori altrove non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un’irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata con il familiare bisognoso proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest’ultimo altrimenti ne sarebbe privo. Cass. pen. sez. II 17 maggio 2017 n. 24470
Integra gli estremi della truffa ai danni dell’INPS in presenza di una prestazione lavorativa effettiva l’interposizione fittizia da parte del datore di lavoro nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell’INPS costituito dal risparmio contributivo. Cass. pen. sez. II 4 febbraio 2014 n. 5568
In tema di truffa ricorre l’aggravante di cui all’art. 640 comma secondo n. 1 c.p. qualora il fatto sia commesso in danno della società Lottomatica spa che pur se costituita come società di capitali svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto all’Azienda autonoma monopoli di Stato della quale è concessionaria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all’esercizio degli apparecchi di gioco lecito con il compito di assicurare che la rete telematica contabilizzi le somme giocate le vincite ed il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di agente contabile assoggettata di conseguenza al controllo della Corte dei Conti. Cass. pen. sez. II 30 dicembre 2013 n. 51882
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute alla data indicata dalla legge fuori dal territorio dello Stato non esclude l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato anche nella forma del tentativo se la condotta si arricchisce in concreto di artici diretti ad ottenere i vantaggi scali previsti dalla legge mediante l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui dette somme sono effettivamente rientrate in Italia. (Fattispecie in cui l’agente non riuscendo a riportare il denaro in Italia nel termine fissato dalla legge al fine di far risultare il rispetto della scadenza aveva fatto chiedere al padre un prestito per un importo pari a quello da far rientrare e tramite una banca estera aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto riservandosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estinguere il debito del genitore). Cass. pen. sez. II 14 agosto 2013 n. 34986
Integra il delitto di truffa ai danni dell’INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull’insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8 comma secondo e 25 comma nono L. 223 del 1991 connessi all’assunzione di lavoratori in mobilità. (In motivazione la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all’art. 316 ter c.p. in quanto l’illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.). Cass. pen. sez. VI 26 aprile 2012 n. 15955
L’integrazione del reato di truffa finalizzata all’assunzione ad un pubblico impiego comporta che l’illiceità negoziale che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all’art. 2126 c.c. si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell’ordinamento. (Nella specie relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell’imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell’interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessità di specifici requisiti di idoneità professionale con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario). Cass. pen. sez. II 3 marzo 2010 n. 8584
Ricorre il delitto di truffa e non l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 16 comma terzo D.L.vo Lgt. n. 788 del 1945 relativa all’indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione se la condotta tenuta per conseguire l’indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti per speciali astuzie quindi per un “quid pluris” rispetto al “mendacio” capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell’ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione ai fini del raggiro di modelli già firmati in bianco dal lavoratore per la percezione illegittima del beneficio). Cass. pen. sez. II 3 marzo 2009 n. 9773
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato dà luogo a tale reato e non a quello di cui all’art. 316 ter c.p. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l’assegno previsto dall’art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2009 n. 1162
È configurabile il delitto di cui all’art. 640 comma secondo c.p. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi – successivamente effettuata – in favore di una P.A. ponendo in essere artici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’espletamento dell’attività pattuita ed inducendo in errore l’ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso infatti la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto cui corrisponde per l’ente pubblico il danno consistente nell’esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati. Cass. pen. sez. II 6 giugno 2007 n. 22170
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute alla data indicata dalla legge fuori dal territorio dello Stato non esclude l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato ove la condotta si arricchisca in concreto di artici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi scali e le altre agevolazioni previste dalla legge con l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all’estero sono pervenute nella disponibilità dell’autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti per mezzo di un commercialista ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell’emissione obbligazionaria di una società e avevano preso accordi con altra società per «schermare» l’operazione di «scudo scale» attraverso tre mandati fiduciari). Cass. pen. sez. II 29 marzo 2007 n. 12910
È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640 commi primo e secondo n. 1 c.p. a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell’ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto. Cass. pen. sez. II 8 marzo 2007 n. 9786
La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica i periodi di assenza sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. Cass. pen. sez. II 12 ottobre 2006 n. 34210
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma secondo numero 1 c.p.) nella condotta di chi mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale ottenga l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo d’inserimento» prevista dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le «erogazioni pubbliche» prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. (Nella fattispecie la Corte accogliendo il ricorso del procuratore generale ha quindi annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva ravvisato il meno grave reato di cui all’articolo 316 ter c.p. riqualificando l’originaria contestazione ex articolo 640 comma secondo numero 1 c.p. ritenuta dal giudice di primo grado). Cass. pen. sez. VI 19 giugno 2006 n. 21112
Con la trasformazione dell’ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilità» in società per azioni non è più configurabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p. Cass. pen. sez. II 27 febbraio 2006 n. 7226
La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi erogati in ratei periodici è reato a consumazione prolungata perché il soggetto agente manifesta sin dall’inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti che segna la fine dell’aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata ai sensi della normativa del D.L.vo n. 231 del 2001 in assenza di elementi volti a dimostrare l’inesistenza della cosiddetta colpa dell’organizzazione per i fatti commessi dall’amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all’entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti seppure riferibili ad un «mutuo allo scopo» concesso con D.M. precedente). Cass. pen. sez. II 30 gennaio 2006 n. 3615
Integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non già il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta di allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento dell’erogazione dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato di una cospicua somma di denaro a titolo di agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992 perché la produzione degli indicati falsi documenti costituisce il frutto di malizie ulteriori produttive di una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo. (La Corte ha precisato che la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato in ragione della clausola di riserva in favore della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha carattere sussidiario e sebbene contenga un riferimento ampio a condotte di «utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi» non qualica quelle condotte che si concretizzano nell’uso degli artici e raggiri propri della truffa). Cass. pen. sez. II 19 dicembre 2005 n. 46198
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma secondo n. 1 c.p.) qualora il soggetto ricorra all’espediente della simulata qualità di esportatore abituale – mediante l’artificiosa costituzione del c.d. plafond ottenuto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti – al fine di conseguire il regime agevolato dell’Iva sulle merci acquistate con conseguente possibilità di rivenderle a prezzi maggiormente competitivi in quanto la mancata percezione di somme rilevanti costituisce atto di disposizione da parte dell’Erario sub specie di rinuncia all’esazione dell’importo dovuto con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artici o raggiri posti in essere dall’agente. Cass. pen. sez. V 7 giugno 2005 n. 21307
Nella condotta posta in essere da un esercente la professione legale il quale d’intesa con un funzionario di un’impresa assicuratrice e con un giudice promuova fittiziamente controversie civili relative ad incidenti stradali mai avvenuti o già definiti stragiudizialmente allo scopo di ottenere come poi ottenga che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa è configurabile il reato di truffa in danno di quest’ultima ma non in danno dello Stato atteso che pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2004 n. 49289
Attesa la funzione dei cosiddetti «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l’ora d’ingresso e quella di uscita deve ritenersi che indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini) costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica i periodi di assenza sempre che questi conglobati nell’arco del periodo retributivo siano da considerare economicamente apprezzabili. Cass. pen. sez. II 26 aprile 2004 n. 19302
Integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la clonazione del numero di utenza telefonica dell’ente territoriale comunale essendo quest’ultimo l’unico titolare dell’interesse patrimoniale protetto dalla norma direttamente leso dagli artifizi e raggiri posti in essere nella commissione del reato (Fattispecie in cui la corte di cassazione ha escluso che la società concessionaria del servizio telefonico potesse essere qualificata come persona offesa dal reato riconoscendo alla stessa in presenza delle condizioni di legge la qualità di persona danneggiata dal reato; è stata pertanto ritenuta irrilevante ai fini della procedibilità d’ufficio l’intervenuta privatizzazione della società concessionaria del servizio). Cass. pen. sez. II 11 marzo 2004 n. 11839
L’Ente Poste Italiane a seguito della sua trasformazione in società per azioni ha perduto la sua connotazione pubblicistica e pertanto la truffa eventualmente commessa in suo danno non potrebbe più ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma n. 1 dell’art. 640 c.p. Cass. pen. sez. II 26 febbraio 2004 n. 8694
In tema di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) non sussiste il fumus del delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640 n. 1 c.p.) nell’ipotesi di attività commerciale avente per oggetto l’importazione di autoveicoli usati da paesi dell’Unione Europea e la successiva vendita in Italia a prezzi concorrenziali in indebita applicazione di un regime tariffario IVA più favorevole (cosiddetto del margine anzichè di quello dovuto per l’acquisto intracomunitario) in quanto tali estremi integrano l’ipotesi tipica di evasione scale la cui rilevanza penale deve essere valutata alla luce della speciale disciplina prevista dal D.L.vo n. 74 del 2000. Cass. pen. sez. II 12 dicembre 2003 n. 47701
In tema di truffa è configurabile l’aggravante di cui all’art. 640 comma 1 n. 1 c.p. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modiche) le quali rivestono natura di enti pubblici economici posto che l’art. 640 succitato ai fini della configurabilità dell’aggravante non opera alcuna distinzione nell’ambito degli enti pubblici. Cass. pen. sez. II 24 luglio 2003 n. 31424
La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione in quanto in materia processuale vige il principio tempus regit actum. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2003 n. 14801
Nell’ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente si configura il reato di truffa ai danni dell’amministrazione locale ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell’agente. (Nell’occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all’ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l’ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente e ad imporre all’ente un dispendio per l’attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso). Cass. pen. sez. II 19 giugno 2000 n. 7259
Il medico ospedaliero (nella specie primario del servizio di radiologia) che con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame lasciando intendere che la somma sarà versata all’ospedale non risponde del reato di concussione non avendo generato un metus nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione perché il paziente è convinto di versare all’amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato perché l’agente possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell’errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell’amministrazione ospedaliera. Cass. pen. sez. VI 11 maggio 2000 n. 5538
Nella truffa ai danni di istituti previdenziali poiché l’accreditamento dei ratei avviene “sine causa” e rappresenta perciò un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l’ente erogante il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni con la conseguenza che il momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti. Cass. pen. sez. II 3 marzo 2000 n. 2706
Correttamente viene attribuita la natura di ente pubblico ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 comma secondo n. 1 c.p. alla società SNAM RETE GAS s.p.a. in considerazione : 1) della indubbia connotazione pubblicistica dell’attività di trasporto e dispacciamento di una materia prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno energetico dell’intera collettività e si diffonde su tutto il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capitale di enti pubblici quali Eni e Cassa depositi e prestiti; 3) del controllo svolto sull’attività dall’Autorità per l’energia elettrica che garantisce che i servizi di trasporto rigassificazione e stoccaggio siano forniti a terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe regolate. Cass. pen. sez. II 14 dicembre 2016 n. 53074
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato costituisce atto di disposizione idoneo ad integrare il reato la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artici e raggiri posti in essere dall’agente. (Fattispecie relativa all’immatricolazione in Italia di veicoli importati dall’estero effettuata mediante la presentazione di documenti materialmente falsi comprovanti l’avvenuto pagamento dell’imposta ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l’IVA non era dovuta in quanto già precedentemente versata). Cass. pen. sez. II 5 ottobre 2015 n. 39895
Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640 comma secondo n. 1 cod. pen. anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come “pubblici” in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico di più della metà dei membri dell’organo di amministrazione di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune). Cass. pen. sez. II 2 luglio 2015 n. 28085
Commette il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 11 c.p. il Presidente di una società (nella specie una spa che gestiva una tratta autostradale) che si faccia rimborsare come spese di rappresentanza quelle invece effettuate per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica. (In motivazione la Corte ha evidenziato che possono considerarsi spese di rappresentanza solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca). Cass. pen. sez. VI 24 giugno 2013 n. 27719
Integra il reato di truffa l’attività di «sette aduse a carpire la credulità degli adepti» cui vengono anche sollecitate offerte economiche di notevole consistenza. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di equiparare tali attività a quelle religiose in quanto per queste ultime non sono mai ravvisabili né l’elemento degli artifizi o raggiri riscontrabile anche nel caso in cui il comportamento menzognero concorra a confermare nel soggetto passivo l’errore né quello del profitto). Cass. pen. sez. II 9 novembre 2005 n. 40799
In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo «immaginario» deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell’immaginazione ed esiste solo in essa senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l’agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso di norma correlato all’azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l’agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l’agente falsamente qualificandosi come vigile urbano si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano). Cass. pen. sez. II 4 aprile 2000 n. 4180
In tema di delitto di truffa se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che per effetto degli artici e raggiri pone in essere l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole ma anche ad altri seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l’autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare). Cass. pen. sez. II 29 marzo 2007 n. 12969
ente pubblico in società per azioni ad opera dell’art. 15 D.L. 11 luglio 1992 n. 333 conv. in 8 agosto 1992 n. 359 non è più configurabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato con la conseguenza che non può procedersi d’ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte d’ufficio ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa eliminando la relativa pena). Cass. pen. sez. V 19 ottobre 2005 n. 38071
L’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano finalizzati gli artifizi e raggiri posti in essere o comunque per guadagnare l’impunità può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione di detto reato e se realizzato con conseguente configurabilità del reato di rapina comporta che di questo debbano rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. anche gli altri concorrenti. Cass. pen. sez. II 7 giugno 2018 n. 25915
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo non avendo tale possesso se lo procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un’associazione incaricata dell’organizzazione di corsi di formazione professionale che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà “gonfiate” anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all’atto della liquidazione dell’ultima rata del contributo). Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 2014 n. 5087
Non integra il reato di truffa la condotta del lavoratore dipendente che richieda di fruire dei permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da “handicap” ricoverato in residenza per anziani dichiarando che lo stesso non si trova “ricoverato a tempo pieno”. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricovero in una casa di riposo garantendo esclusivamente una assistenza sanitaria di base a carattere non continuativo non possa essere assimilato alla permanenza in una struttura di tipo ospedaliero ed ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna escludendo anche ogni ipotesi di falso). Cass. pen. sez. II 21 febbraio 2013 n. 8435
In tema di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato ma eventualmente quelli di truffa o malversazione nella condotta di indebita gestione e destinazione da parte dell’appaltatore di somme di provenienza pubblica la cui ricezione costituisca il pagamento da parte dell’appaltante soggetto pubblico del corrispettivo per l’attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini trattenuti presso centri di permanenza). Cass. pen. sez. VI 23 gennaio 2013 n. 3724
È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55 comma nono seconda parte D. L.vo n. 231 del 2007) ed il reato di truffa. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2012 n. 11699
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p. perchè l’appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio che quindi per appropriarsi del bene non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso. Cass. pen. sez. VI 25 agosto 2011 n. 32863
È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode scale (artt. 2 ed 8 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma secondo n. 1 c.p.) in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione scale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione scale quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall’art. 325 del T.F.U.E. ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie repressive anche delle condotte di frode scale in materia di I.V.A. esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell’Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria atteso che la lesione degli interessi finanziari dell’U.E. si manifesta come lesiva in via diretta ed indiretta dei medesimi interessi). Cass. pen. Sezioni Unite 19 gennaio 2011 n. 1235
Integra il reato di estorsione e non quello di truffa la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore. Cass. pen. sez. II 30 settembre 2010 n. 35346
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa poiché incriminano condotte diverse caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all’evento-introduzione nell’altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell’evento ingiusto profitto con altrui danno) e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell’individuazione della <<stessa materia>> potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi). Cass. pen. sez. II 26 marzo 2010 n. 11989
Integra il delitto di truffa aggravata dall’abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione e non quello di peculato la condotta del curatore fallimentare il quale falsificando dei mandati di pagamento mediante l’apposizione della firma apocrifa del giudice delegato si appropria di somme relative all’attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale. Cass. pen. sez. VI 11 febbraio 2010 n. 5447
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere artificiosamente create per indurre altri in errore mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. Cass. pen. sez. II 25 novembre 2009 n. 45096
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento nell’interesse degli investitori dei mercati mobiliari attraverso l’opera di soggetti abilitati mentre il reato di truffa è reato di danno che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l’arricchimento dell’agente per mezzo di artici e raggiri. Cass. pen. sez. V 11 novembre 2009 n. 43026
Integra il delitto di truffa e non quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale in realtà non tenutasi e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l’incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale. Cass. pen. sez. V 28 ottobre 2008 n. 40260
È configurabile il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa ; in tal caso infatti non ricorre l’ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e quindi un concorso di reati. Cass. pen. sez. V 28 maggio 2008 n. 21409
In tema di rapporti fra il reato di frode scale di cui all’art. 2 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 e quello di truffa aggravata in danno dello Stato di cui all’art. 640 comma secondo n. 1 c.p. se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. (mancando l’identità naturalistica del fatto dal momento che la frode scale richiede un artificio peculiare mentre la truffa dal canto suo richiede l’induzione in errore ed il danno indifferenti per il reato tributario) deve per altro verso riconoscersi l’operatività del principio di consunzione per il quale è sufficiente l’unità normativa del fatto desumibile dall’omogeneità tra i fini dei due precetti con conseguente assorbimento dell’ipotesi meno grave in quella più grave; condizione questa riconoscibile nella specie per il fatto che l’apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato costituita dalla frode scale. Cass. pen. sez. III 11 ottobre 2007 n. 37409
Dà luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 comma secondo n. 1 c.p. e non a quella dei reati di cui all’art. 316 ter o all’art. 640 bis c.p. la condotta di colui il quale si procuri l’esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario mediante la falsa dichiarazione sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato di trovarsi nelle condizioni all’uopo previste dalla legge. Cass. pen. sez. II 13 agosto 2007 n. 32849
Integra il delitto di truffa e non quello meno grave dell’insolvenza fraudolenta l’utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza nel caso in cui l’autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artici e raggiri. (Fattispecie in cui l’autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell’istituto bancario quale agente di commercio e versò per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito una consistente somma di denaro e poi ottenuta la carta si affretta ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell’immediato blocco della carta su detto circuito che si avvaleva di lettori manuali). Cass. pen. sez. II 2 maggio 2007 n. 16629
La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni «artificiose» o di «raggiro» in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità la cui violazione sia penalmente sanzionata perché essi qualificano l’omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell’altrui sfera psichica). Cass. pen. sez. II 23 marzo 2006 n. 10231
La distinzione tra concussione e truffa che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi dietro pagamento ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato rappresentandole falsamente l’impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura). Cass. pen. sez. VI 23 gennaio 2006 n. 2677
Integra il reato di truffa aggravata e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone il comportamento di colui che sfruttando la fama di mago o di guaritore ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore procurandosi un ingiusto profitto con loro danno facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche. Cass. pen. sez. II 18 gennaio 2006 n. 1862
Il delitto di millantato credito e quello di truffa possono concorrere tra loro allorché alla millanteria tipica del primo di detti reati si aggiungano altri comportamenti che costituiscano ulteriori artifizi e raggiri idonei ad indurre in errore la persona offesa. (Nella specie il concorso è stato ritenuto sussistente considerando che l’agente secondo quanto accertato in sede di merito oltre ad assicurare l’intervento di parlamentari per favorire l’assunzione di persone presso un ente pubblico aveva fraudolentemente cercato di dimostrare il positivo sviluppo delle pratiche chiedendo agli interessati la produzione di varia documentazione simulando la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni fingendo di comunicare telefonicamente con i suddetti parlamentari). Cass. pen. sez. VI 28 aprile 2004 n. 19647
Il delitto di frode scale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell’art. 640 c.p. in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L’ulteriore elemento costituito dall’evento di danno non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca perchè il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale. Cass. pen. sez. II 24 febbraio 2004 n. 7996
Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa in quanto l’indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa la quale ignora l’alterazione fraudolenta dell’apparecchio messo a disposizione dell’utente ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente. Cass. pen. sez. II 12 dicembre 2003 n. 47671
Non sussiste l’ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2622 primo comma c.c. essendo differenti le condotte dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un quid pluris rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto deve escludersi la possibilità di estendere l’effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata ai sensi della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 2622 c.c. che fa riferimento ad altro delitto ancorchè aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante ma un elemento costitutivo del reato. Cass. pen. sez. V 3 dicembre 2003 n. 46311
Non sussistono gli estremi del reato di truffa bensì quelli del reato di cui all’art. 646 c.p. nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall’agente al momento della realizzazione degli artici e raggiri. Cass. pen. sez. II 16 ottobre 2003 n. 39114
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che la persona offesa non è coartata ma si determina alla prestazione costituente l’ingiusto profitto dell’agente perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il tentativo di estorsione e non quello di truffa nella condotta dell’imputato il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta). Cass. pen. sez. VI 16 luglio 2003 n. 29704
In tema di millantato credito la ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. – contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione – si differenzia dal delitto di truffa per la diversità della condotta non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione nonché dell’oggetto della tutela penale che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione con la conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore che è semplice soggetto danneggiato. Cass. pen. sez. VI 14 aprile 2003 n. 17642
L’elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa nei quali coesistono i due elementi modali della vis e della fraus va ricercato nell’elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un’espressione di energia sica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone e nell’inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l’occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore così da corrispondere un minor prezzo all’operatore di cassa di un supermercato va qualificato come truffa in quanto è l’artificio e non l’appropriazione mediante violenza sulla cosa l’elemento causale prevalente. Cass. pen. sez. IV 29 novembre 2002 n. 40457
In tema di bancarotta poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta nel caso in cui i debitori di una società di capitali – dichiarata fallita – siano indotti in errore dall’amministratore il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti appropriandosi le relative somme. Cass. pen. sez. V 12 ottobre 2001 n. 36865
In tema di insolvenza fraudolenta l’obbligazione assunta dall’agente con il proposito di non adempierla deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell’altra parte giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta – e non invece come correttamente ritenuto dal giudice di merito il delitto di truffa aggravata – il comportamento di un generale dei carabinieri che assumendo fraudolentemente l’impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire). Cass. pen. sez. II 16 marzo 2001 n. 10792
In tema di reati contro il patrimonio il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanza e di condizioni non vere artificiosamente create per indurre altri in errore mentre nell’isolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta – e non invece come correttamente ritenuto dal giudice di merito il delitto di truffa aggravata – il comportamento di un generale dei carabinieri che assumendo l’impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire). Cass. pen. sez. II 16 marzo 2001 n. 10792
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode) il falso di cui all’art. 12 del decreto legge 5 luglio 1991 n. 142 non richiede né la effettiva realizzazione dell’inganno né il concreto perseguimento del profitto né inne la verificazione di un danno patrimoniale atteso che il fine di profitto se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell’agente rimane tuttavia estraneo alla condotta. Cass. pen. sez. V 10 agosto 2000 n. 8995
Tra il reato di frode scale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché anche se le modalità di commissione del primo elencate nell’art. 4 legge 516 del 1982 costituiscono altrettante ipotesi di artici e raggiri non si richiede per la configurabilità di detto reato l’effettiva induzione in errore dell’amministrazione finanziaria né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4 con il dolo specifico consistente nel fine dell’evasione o dell’ottenimento del rimborso che diversamente manca nel reato di truffa. Cass. pen. sez. III 7 luglio 2000 n. 1193
Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso cioè nell’esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero sicché pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa tuttavia mancano di questo reato le componenti dell’induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno entrambe non richieste nell’ipotesi di cui all’art. 2621 c.c. Cass. pen. sez. III 7 luglio 2000 n. 1193
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo e la “locupletatio” dell’agente sicché qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria dove avviene l’acquisizione da parte dell’autore del reato della relativa valuta. Cass. pen. sez. II 28 giugno 2017 n. 31652
In tema di truffa se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario il reato si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario ne consegue che ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente. Cass. pen. sez. F 8 settembre 2016 n. 37400
L’indebita utilizzazione a fine di profitto proprio o altrui da parte di chi non ne sia titolare di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 55 comma nono D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e non il reato di truffa che resta assorbito in quanto l’adozione di artici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito. Cass. pen. sez. II 4 dicembre 2015 n. 48044
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire di regola raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un “quid pluris” da un malizioso comportamento dell’agente da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni. Cass. pen. sez. II 20 dicembre 2011 n. 46890
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo ed emetta assegni che poi sono pagati dall’istituto sull’erroneo presupposto dell’esistenza della provvista. Cass. pen. sez. V 4 aprile 2011 n. 13536
Integra il delitto di truffa perché costituisce elemento di artificio o raggiro la condotta di consegnare in pagamento all’esito di una transazione commerciale un assegno di conto corrente bancario postdatato contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria. Cass. pen. sez. II 22 luglio 2010 n. 28752
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo e la “locupletatio” dell’agente sicché qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato della relativa valuta attraverso la loro riscossione o utilizzazione essendo irrilevante ai fini del vantaggio patrimoniale dell’agente il momento della consegna dei titoli da parte del “deceptus”. (Fattispecie in tema di competenza per territorio). Cass. pen. sez. II 11 febbraio 2010 n. 5428
Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall’art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143 conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991 n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 c.p.); infatti l’indebita utilizzazione a fine di profitto proprio o altrui da parte di chi non ne sia titolare di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all’art. 15 c.p. considerato che l’adozione di artici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito. Cass. pen. sez. V 22 febbraio 2006 n. 6695
Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione a fine di profitto proprio o altrui da parte di chi non ne sia titolare di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991 n. 143 convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi ma sia connotata da un quid pluris concretantesi in artici e raggiri. (Fattispecie relativa all’utilizzazione di una tessera «Viacard» illecitamente rimagnetizzata) Cass. pen. sez. I 10 giugno 2004 n. 26300
La condotta di chi inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artici o raggiri ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa per difetto dell’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale anche quando è riferita all’emissione di un decreto ingiuntivo poiché quest’ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale. Cass. pen. sez. II 19 dicembre 2014 n. 52730
Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l’autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto sulla base di una falsa perizia estimativa in quanto la suddetta autorizzazione ancorché conseguenza della falsa perizia non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l’interdetto. Cass. pen. sez. V 17 febbraio 2004 n. 6244
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artici o raggiri ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all’art. 640 c.p. in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato e cioè l’atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell’autonomia privata e della libertà di consenso ma esercita il potere di natura pubblicistica connesso all’esercizio della giurisdizione. Né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 c.p. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell’illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al TAR avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che all’esito vittorioso di dette azioni quantifichi i propri compensi professionali per l’opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare). Cass. pen. sez. II 22 gennaio 2003 n. 3135
In tema di truffa pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale – sulla base di un falso documento costituito nella specie da una falsa procura a vendere – adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all’agente atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale di natura pubblicistica la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. Cass. pen. sez. II 5 giugno 2002 n. 21868
Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento da parte dell’agente del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio la Corte in fattispecie di truffa consistita nell’importazione senza versamento dell’Iva di veicoli dall’estero e di loro successiva rivendita in Italia ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d’imposta). Cass. pen. sez. II 29 marzo 2011 n. 12795
Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene accompagnandola con una conferma scritta dell’ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale il quale l’abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell’esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni. Cass. pen. sez. II 23 novembre 2010 n. 41405
Ai fini della sussistenza del delitto tentato occorre che sulla base di una valutazione ex ante gli atti compiuti anche se meramente preparatori o solo parziali siano idonei ed univoci ossia diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico delitto. L’idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale bensì esprime l’esigenza che l’atto abbia l’oggettiva attitudine ad inserirsi quale condizione necessaria nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che nell’ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione è irrilevante la circostanza che gli artici e raggiri siano posti in essere all’interno di una fase procedimentale non conclusa ad esempio perchè ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento mentre è sufficiente che l’azione dotata dei caratteri propri dell’artificio o raggiro – ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione – sia oggettivamente idonea ad attivare l’iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia). Cass. pen. sez. II 23 ottobre 2003 n. 40343
Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 c.p.) la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; nè rileva con riguardo all’idoneità dell’azione il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione posto che il consenso del superiore gerarchico in tale ipotesi può essere tacito ovvero intervenire successivamente. Cass. pen. sez. V 15 ottobre 2003 n. 39077
Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un’obbligazione per effetto degli artici o raggiri subiti bensì in quello in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all’incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento mediante girata a favore di terzi i quali portatori legittimi non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi infatti si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi della truffa consumata nel momento in cui la parte offesa aveva versato l’assegno circolare a titolo di pagamento e non nel momento in cui la stessa parte offesa aveva richiesto ad un istituto bancario l’emissione dell’assegno circolare intestato a terzi e con la clausola di non trasferibilità). Cass. pen. sez. II 8 luglio 2003 n. 28928
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. Cass. pen. sez. VI 17 ottobre 2001 n. 37409
La simulazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro integra il delitto di tentata truffa in quanto costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore con l’artificio delle false dichiarazioni gli enti previdenziali ed assistenziali allo scopo di procurarsi l’ingiusto profitto delle prestazioni da questi erogate. Ed invero la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro dipendente – presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni della previdenza ed assistenza sociale – effettuata mediante comunicazione all’ufficio competente presenta all’evidenza l’attitudine a far conseguire dette prestazioni e quindi a determinare l’evento del reato di truffa sicché deve considerarsi integrato il requisito dell’idoneità degli atti; e poiché non potendo essere ne a sè stessa la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza risulta integrato anche il requisito dell’univocità degli atti che sono tali quando considerati in sè medesimi per il contesto nel quale si inseriscono per la loro natura ed essenza rivelino secondo l’id quod plerumque accidit l’intenzione dell’agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari il quale in mancanza di domande da parte dell’interessato diretto ad ottenere una qualche prestazione previdenziale aveva escluso la sussistenza del tentativo ritenendo la falsa prospettazione della costituzione di un rapporto di lavoro atto meramente preparatorio). Cass. pen. sez. II 16 maggio 1998 n. 495
Non integra il delitto di calunnia l’utilizzo di una carta di identità falsificata presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato si realizza solo nell’ambito del rapporto con l’autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. Cass. pen. sez. II 14 ottobre 2019 n. 42032
In tema di truffa l’ottenimento con generalità false dell’apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all’esistenza del rapporto in questione. Cass. pen. sez. V 5 agosto 2019 n. 35590
Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune ingenera nella vittima a lui sentimentalmente legata la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie consistenti nell’acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie). Cass. pen. sez. II 6 giugno 2019 n. 25165
Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio la condotta di chi transita con l’autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che in più occasioni impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall’operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l’uscita così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento) . Cass. pen. sez. VII 18 luglio 2018 n. 33299
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode informatica previsto dall’art.640-ter cod.pen l’inserimento negli apparecchi elettronici da gioco di una scheda informatica attivabile a distanza mediante la quale la quota di spettanza dell’erario non viene comunicata e conseguentemente versata all’amministrazione finanziaria senza che ciò comporti alcuna alterazione del sistema informatico o telematico altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che l’inserimento di una seconda scheda all’interno del medesimo apparecchio da gioco non incide sul sistema informativo lecito bensì funziona autonomamente condividendo esclusivamente le periferiche di ingresso ed uscita). Cass. pen. sez. VI 13 settembre 2017 n. 41767
È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti) a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall’autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità. Cass. pen. sez. II 19 settembre 2017 n. 42867
Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto anche se conseguito fraudolentemente è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l’indennità sostitutiva di preavviso relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L. rilevando che dall’istruttoria dibattimentale era comunque emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute). Cass. pen. sez. VI 21 aprile 2017 n. 19217
Costituisce mero inadempimento di natura civilistica l’inadempimento che non sia caratterizzato da alcuna volontà frodatoria da parte del debitore nel momento in cui assuma l’obbligazione. Ove al contrario sia sussistente una volontà frodatoria è configurabile alternativamente o il reato di truffa o quello di insolvenza fraudolenta che si distinguono perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere artificiosamente create per indurre altri in errore mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. Di conseguenza la condotta di chi dissimulando il proprio stato d’insolvenza ottenga un prestito da un terzo il quale conda nella restituzione in virtdi pregressi regolari adempimenti – che non facciano parte di un preordinato piano truffaldino configura l’ipotesi delittuosa dell’insolvenza fraudolenta. Cass. pen. sez. II 21 giugno 2017 n. 32055
In tema di controllo della produzione lattiero – casearia il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall’art. 5 comma quinto D.L. 28 marzo 2003 n.49 convertito in L. n.119 del 2003 poiché la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell’elemento dell’artificio e del raggiro assente invece nell’illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata in relazione alla condotta dell’imputato che aveva costituito una società in realtà fittizia perché priva di strutture e beni affinchè essa figurasse in modo simulato quale “Primo Acquirente” di quote latte). Cass. pen. sez. II 27 febbraio 2017 n. 9442
La condotta di chi mediante frode o inganno si procura un ingiusto profitto ai danni di una prostituta integra il reato di sfruttamento della prostituzione se l’azione è posta in essere intenzionalmente al fine di profittare dei guadagni del meretricio mentre invece configura la diversa fattispecie di truffa quando l’agente intende arrecare un qualsiasi danno al patrimonio della persona offesa al fine di procurarsi un indebito lucro. Cass. pen. sez. III 27 aprile 2015 n. 17387
La condotta del pubblico ufficiale che simulando l’esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua “protezione” non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all’art. 319 quater c.p. stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all’esercizio di una potestà altrui bensì il delitto di truffa aggravata prevista a norma degli artt. 640 comma secondo n. 2 e 61 n. 9 c.p.. Cass. pen. sez. VI 27 aprile 2015 n. 17655
Non integra il reato di truffa la condotta di chi consegni alcuni assegni postdatati in pagamento di lavorazioni su alcuni gioielli e successivamente presenti denuncia di furto dei titoli dal momento che la condotta fraudolenta consistita nella denuncia di furto non può essere posta in essere dopo il conseguimento del profitto realizzatosi con la fruizione del servizio di lavorazione dei gioielli. Cass. pen. sez. VI 18 marzo 2013 n. 12604
Integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito – nella specie all’esito di un procedimento civile per risarcimento danni conclusosi con sentenza che accerta e liquida l’ammontare del danno – il patto di quota lite tacendone l’illiceità nonché l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali. Cass. pen. sez. II 13 ottobre 2011 n. 36891
Non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che si faccia dare un’anticipazione sugli onorari al momento dell’assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito dal momento che la condotta fraudolenta ai fini dell’integrazione della fattispecie non può essere successiva alla ricezione dell’ingiusto profitto. Cass. pen. sez. II 3 maggio 2011 n. 17106
L’integrazione del reato di truffa finalizzata all’assunzione ad un pubblico impiego comporta che l’illiceità negoziale che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all’art. 2126 c.c. si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell’ordinamento. (Nella specie relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell’imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell’interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessità di specifici requisiti di idoneità professionale con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario). Cass. pen. sez. II 3 marzo 2010 n. 8584
Non integra il delitto di truffa per carenza degli elementi tipici degli artici o raggiri la condotta del creditore che richieda ed ottenga l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un diritto di credito già soddisfatto. Cass. pen. sez. II 26 settembre 2007 n. 35608
Integra il delitto di truffa per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. Cass. pen. sez. II 6 luglio 2007 n. 26289
Integra il delitto di truffa contrattuale l’acquisto di un immobile di proprietà di un ente pubblico già concesso in locazione al privato acquirente alla cui vendita l’ente pubblico si è determinato in forza dell’attestazione del privato contraria al vero dell’esistenza delle condizioni richieste dall’ente stesso per la cessione dell’immobile pur quando il corrispettivo di vendita sia stato regolarmente pagato. Cass. pen. sez. II 13 aprile 2007 n. 15094
In tema di delitto di truffa costituisce raggiro il comportamento del soggetto che nella qualità di amministratore di una società ne venda alcune quote omettendo di riferire all’acquirente determinatosi all’affare per le prospettive di guadagno derivanti dall’essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale i rischi di un’eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata perchè la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento che presuppone il consilium fraudis in capo al soggetto agente. Cass. pen. sez. II 6 dicembre 2006 n. 40238
Non integra il tentativo di truffa per difetto dell’elemento del danno patrimoniale l’apposizione sul parabrezza dell’automezzo di un certificato assicurativo falso posto che tale condotta è limitata ad eludere l’accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore. Cass. pen. sez. II 12 ottobre 2006 n. 34179
Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento l’impossessamento di un telefono cellulare ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un’emergenza familiare. Infatti il trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo ottenuta mediante frode mentre nel reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento l’impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino. Cass. pen. sez. V 12 maggio 2006 n. 16315
Integra il delitto di truffa fuori dall’ipotesi dell’amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista il compimento da parte dell’amministratore di una S.p.A. in accordo col soggetto estraneo alla società di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società seguito dall’induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione collegio sindacale collegio dei revisori e assemblea dei soci) impediti dagli artici e raggiri nel loro intervento che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell’amministratore e dell’atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l’amministratore delegato di una società di leasing finanziario in complicità con il soggetto contraente ha erogato somme di denaro per l’acquisto di beni da concedere in leasing e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artici e raggiri consistiti nel simulare l’esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing causando alla società il danno patrimoniale dell’erogazione di una somma di denaro per l’acquisto di beni appunto inesistenti). Cass. pen. sez. II 16 gennaio 2006 n. 1539
Non integra il delitto di truffa per mancanza di artici o raggiri la condotta del debitore che adempia consegnando con la contestuale promessa di risarcire eventuali danni in caso di insolvibilità del traente per girata al creditore al quale è legato da un rapporto fiduciario assegni che si rivelano poi privi di provvista finanziaria. Cass. pen. sez. II 20 ottobre 2005 n. 38549
Integra il reato di truffa aggravata (art. 640 comma secondo n. 2 c.p.) la condotta del soggetto che sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse. Cass. pen. sez. II 21 gennaio 2005 n. 1910
In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio per l’attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l’attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero con atto normativo anche di rango inferiore deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico sicchè deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell’ente pubblico concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell’ambito delle attività pubblicistiche la selezione delle voci nuove per la manifestazione «Accademia della canzone di Sanremo» affidata ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo nè che tale attività potesse dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei cittadini). Cass. pen. sez. VI 24 gennaio 2004 n. 2549
Il comportamento dell’utente che si introduce in autostrada approfittando del transito di veicoli muniti di Telepass ed accodandosi ad essi transiti nelle apposite corsie a tali veicoli riservate non configura l’ipotesi delittuosa configurata dall’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) prefigurando più correttamente una fattispecie di truffa. Invero nel caso in esame manca un comportamento dissimulatorio rilevabile da un destinatario capace di rilevarlo e a cui sia stata carpita la fiducia. Trib. pen. Frosinone 7 ottobre 2003 n. 704
La particolare condizione di un soggetto quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa anzi ne rende più agevole l’esecuzione. (Nel caso in esame da parte dell’imputata era stato ingenerato nella persona offesa particolarmente fragile e in un momento delicato della sua esistenza la convinzione di essere vittima di negatività inducendola così ad esborsi di denaro come compenso per rituali prospettati come indispensabili ai fini della guarigione). Cass. pen. sez. IV 12 giugno 2003 n. 25649
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa elemento costitutivo della fattispecie delittuosa. Cass. pen. sez. II 24 ottobre 2001 n. 38333
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. Cass. pen. sez. VI 17 ottobre 2001 n. 37409