Art. 639 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Articolo 639 bis - codice penale

Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Articolo 639 bis - Codice Penale

Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Massime

La sola consapevolezza della illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile non vale di per sé a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art. 633 c.p. caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto non potendosi in particolare confondere – nel caso di beni demaniali per i quali il reato è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 639 bis c.p. – l’elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l’illecito amministrativo dell’omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2003 n. 14799

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