La situazione di “necessità” che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l’uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane di proprietà dell’imputato già aggredito poco prima e per la moglie dell’imputato intervenuta sul posto). Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2010 n. 43722
L’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) postula che l’azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo. Cass. pen. sez. I 14 luglio 2005 n. 26103
Nel concetto di «necessità» che ai sensi dell’art. 638 c.p. esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p. ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell’ipotesi di uccisione di un cane pastore tedesco che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo). Cass. pen. sez. II 18 febbraio 1998 n. 1963