Art. 638 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Articolo 638 - codice penale

(1) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri (727) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, (2) a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio (50 c.p.p.), se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (625).
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (649).

Articolo 638 - Codice Penale

(1) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri (727) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, (2) a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio (50 c.p.p.), se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (625).
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (649).

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(2) Le parole: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall’art. 1, comma 2, della L. 20 luglio 2004, n. 189.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Giudice di pace (4, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo n. 274/2000); secondo comma, Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: primo comma, a querela di parte; secondo comma, d’ufficio.336 c.p.p.; 50 c.p.p.

Massime

La situazione di “necessità” che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l’uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane di proprietà dell’imputato già aggredito poco prima e per la moglie dell’imputato intervenuta sul posto). Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2010 n. 43722

L’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) postula che l’azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo. Cass. pen. sez. I 14 luglio 2005 n. 26103

Nel concetto di «necessità» che ai sensi dell’art. 638 c.p. esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p. ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell’ipotesi di uccisione di un cane pastore tedesco che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo). Cass. pen. sez. II 18 febbraio 1998 n. 1963

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