Art. 637 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Articolo 637 - codice penale

(1) Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la multa fino a € 103 (649).

Articolo 637 - Codice Penale

(1) Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la multa fino a € 103 (649).

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo n. 274/2000).
Procedibilità: a querela di parte.336 c.p.p.

Massime

Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente danneggiando la recinzione attraverso il fondo altrui. Cass. pen. sez. II 23 marzo 2011 n. 11544

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