Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria -atteso che il secondo comma dell’art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria. Cass. pen. sez. II 24 maggio 2017 n. 25771
Il delitto di cui all’art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. Cass. pen. sez. II 7 dicembre 2016 n. 52200
Se l’utente di uso civico di pascolo che esercita come tale la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l’erba su un determinato terreno nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo risponde di danneggiamento a seguito di pascolo ai sensi dell’art. 636 ultimo comma c.p.. Cass. pen. sez. II 19 marzo 2013 n. 12802
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2010 n. 44937
Il delitto d’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso. Cass. pen. sez. II 23 aprile 2009 n. 17509
Ad integrare l’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) è sufficiente il dolo generico nell’ipotesi prevista dal primo comma è necessario quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo prevista dal secondo comma non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell’illegittimità della condotta che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza in capo all’agente di esercitare un diritto. Cass. pen. sez. II 24 ottobre 2006 n. 35746
Il delitto di cui all’art.636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale» Cass. pen. sez. II 29 aprile 2004 n. 20287
L’introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui più volte in giorni diversi costituisce reato continuato e non permanente. Cass. pen. sez. II 13 marzo 1982 n. 2721
Poiché il «disprezzo per il diritto altrui» è intrinseco ad ogni violazione di norme che tutelano diritti e interessi singoli o collettivi e quindi anche alla norma che punisce il pascolo abusivo è illegittima la rivalutazione di tale atteggiamento dell’imputato al fine di negargli la concessione delle attenuanti generiche. Cass. pen. sez. VI 6 febbraio 1982 n. 1173
Risponde di pascolo abusivo l’affittuario di un terreno che lo danneggi facendovi pascolare le proprie bestie. Cass. pen. sez. II 27 giugno 1981 n. 6407
L’art. 636 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: la prima relativa alla introduzione o abbandono di animali «in gregge o in mandria» nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo; la seconda relativa all’introduzione o abbandono di animali «anche non raccolti in gregge o in mandria» a scopo di pascolo. La seconda ipotesi non costituisce un’aggravante della prima ma è un distinto titolo di reato. L’ultimo cpv. dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente il verificarsi del pascolo e il danno derivante dalla introduzione o dall’abbandono degli animali e rappresenta una aggravante sia del reato previsto dal primo comma sia del reato previsto dal secondo comma. Cass. pen. sez. II 1 aprile 1978 n. 3588
In tema di pascolo abusivo l’ultimo capoverso dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente due distinte ipotesi: il verificarsi del pascolo abusivo e il danno derivante dall’introduzione e dall’abbandono degli animali. Ai fini della sussistenza dell’aggravante è quindi sufficiente che si sia verificata l’una o l’altra delle due ipotesi alternative: quando pertanto sia stato consumato il pascolo la norma deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi che non sia stato dimostrato il danneggiamento del fondo. Cass. pen. sez. II 25 gennaio 1974 n. 158
La introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo (art. 636 secondo comma c.p.) anche se si tratta di un singolo capo di bestiame purché appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l’introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto giacché un insieme di muli costituisce una mandria. Cass. pen. sez. II 3 ottobre 1972 n. 1276