Art. 636 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Articolo 636 - codice penale

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103.
Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da € 20 a € 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 51 a € 516 (649).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 639 bis; 336 c.p.p.).

Articolo 636 - Codice Penale

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103.
Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da € 20 a € 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 51 a € 516 (649).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 639 bis; 336 c.p.p.).

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 639 bis c.p.33 ter c.p.p.; 639 bis c.p.
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio se ricorrono le circostanze di cui all’art. 639 bis c.p.336 c.p.p.; 50 c.p.p., 639 bis c.p.

Massime

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria -atteso che il secondo comma dell’art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria. Cass. pen. sez. II 24 maggio 2017 n. 25771

Il delitto di cui all’art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. Cass. pen. sez. II 7 dicembre 2016 n. 52200

Se l’utente di uso civico di pascolo che esercita come tale la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l’erba su un determinato terreno nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo risponde di danneggiamento a seguito di pascolo ai sensi dell’art. 636 ultimo comma c.p.. Cass. pen. sez. II 19 marzo 2013 n. 12802

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2010 n. 44937

Il delitto d’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso. Cass. pen. sez. II 23 aprile 2009 n. 17509

Ad integrare l’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) è sufficiente il dolo generico nell’ipotesi prevista dal primo comma è necessario quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo prevista dal secondo comma non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell’illegittimità della condotta che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza in capo all’agente di esercitare un diritto. Cass. pen. sez. II 24 ottobre 2006 n. 35746

Il delitto di cui all’art.636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale» Cass. pen. sez. II 29 aprile 2004 n. 20287

L’introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui più volte in giorni diversi costituisce reato continuato e non permanente. Cass. pen. sez. II 13 marzo 1982 n. 2721

Poiché il «disprezzo per il diritto altrui» è intrinseco ad ogni violazione di norme che tutelano diritti e interessi singoli o collettivi e quindi anche alla norma che punisce il pascolo abusivo è illegittima la rivalutazione di tale atteggiamento dell’imputato al fine di negargli la concessione delle attenuanti generiche. Cass. pen. sez. VI 6 febbraio 1982 n. 1173

Risponde di pascolo abusivo l’affittuario di un terreno che lo danneggi facendovi pascolare le proprie bestie. Cass. pen. sez. II 27 giugno 1981 n. 6407

L’art. 636 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: la prima relativa alla introduzione o abbandono di animali «in gregge o in mandria» nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo; la seconda relativa all’introduzione o abbandono di animali «anche non raccolti in gregge o in mandria» a scopo di pascolo. La seconda ipotesi non costituisce un’aggravante della prima ma è un distinto titolo di reato. L’ultimo cpv. dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente il verificarsi del pascolo e il danno derivante dalla introduzione o dall’abbandono degli animali e rappresenta una aggravante sia del reato previsto dal primo comma sia del reato previsto dal secondo comma. Cass. pen. sez. II 1 aprile 1978 n. 3588

In tema di pascolo abusivo l’ultimo capoverso dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente due distinte ipotesi: il verificarsi del pascolo abusivo e il danno derivante dall’introduzione e dall’abbandono degli animali. Ai fini della sussistenza dell’aggravante è quindi sufficiente che si sia verificata l’una o l’altra delle due ipotesi alternative: quando pertanto sia stato consumato il pascolo la norma deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi che non sia stato dimostrato il danneggiamento del fondo. Cass. pen. sez. II 25 gennaio 1974 n. 158

La introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo (art. 636 secondo comma c.p.) anche se si tratta di un singolo capo di bestiame purché appartenga a quella specie di animali che se riuniti formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l’introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto giacché un insieme di muli costituisce una mandria. Cass. pen. sez. II 3 ottobre 1972 n. 1276

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