Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona come riformulato dall’art. 2 comma 1 lett. l) del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen. in quanto le percosse consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche integrano un elemento costitutivo del primo delitto rilevando come modalità della condotta tipica. Cass. pen. sez. II 2 luglio 2019 n. 28847
Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva a condizione che dal mancato compimento dell’azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l’agente consapevolmente ometta l’adozione delle iniziative doverose rappresentandosi altresì che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all’art. 635 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati cui non poteva farsi carico di valutare l’adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico ascrivibili al terzo esecutore dei lavori). Cass. pen. sez. II 6 giugno 2019 n. 25171
In tema di danneggiamento sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all’art. 635 comma 2 n. 3 cod. pen. in relazione all’art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità) e la nuova formulazione dell’art. 635 cod. pen. in quanto detta circostanza aggravante pur essendo ora elemento costitutivo del reato rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all’attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato – che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell’art. 625 comma n. 7 cod. pen. – avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci). Cass. pen. sez. II 7 giugno 2017 n. 28360
In tema di danneggiamento integra il reato di cui all’art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile – sebbene riparabile ad opera dell’uomo – e una modificazione funzionale e strutturale non irrilevante neppure sotto il profilo economico. Cass. pen. sez. II 19 novembre 2014 n. 47705
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema supercifiale delle acque prodotto dall’azione dell’uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti essendo sufficiente l’esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo dalle trasformazioni delle sponde dall’intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci). Cass. pen. sez. III 29 luglio 2013 n. 32797
Integra il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) l’immutazione del colore e della consistenza della sabbia di una spiaggia in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore. Cass. pen. sez. V 5 ottobre 2011 n. 36153
Si ha «deterioramento» che integra il reato di danneggiamento tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile anche solo temporaneamente all’uso cui è destinata non rilevando ai fini dell’integrazione della fattispecie la possibilità di reversione del danno anche se tale reversione avvenga non per opera dell’uomo ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto di danneggiamento nell’illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume che ne aveva cagionato il deterioramento rendendolo per lungo tempo inidoneo all’irrigazione dei campi ed all’abbeveraggio degli animali). Cass. pen. sez. IV 9 marzo 2011 n. 9343
Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento che pure ha natura di reato istantaneo ha inizio nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive dalla commissione dell’ultima condotta configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua successive alla prima non costituiscono un “post factum” penalmente irrilevante né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione e quindi l’inizio della decorrenza della prescrizione fino all’ultima immissione). Cass. pen. sez. IV 9 marzo 2011 n. 9343
Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato. Cass. pen. sez. II 23 novembre 2010 n. 41391
È procedibile d’ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni. Cass. pen. sez. II 23 novembre 2007 n. 43738
Integra il reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale della cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’elemento materiale del reato nel caso di sradicamento dal terreno in cui erano stati infissi di una serie di paletti). Cass. pen. sez. II 5 febbraio 2005 n. 4229
Integra gli estremi del reato di danneggiamento l’utilizzazione di una attrezzatura nella specie «draga vibrante» in maniera difforme da quella prevista nell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell’utilizzazione per la pesca di una «draga vibrante» al di fuori delle zone consentite diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata). Cass. pen. sez. II 2 marzo 2004 n. 9556
In tema di danneggiamento l’elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o l’utilizzabilità della cosa vengano diminuiti anche solo parzialmente rendendo necessario sull’oggetto materiale un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità. (Fattispecie relativa agli esiti di colpi sferrati con una mazza di ferro sul cofano di una autovettura). Cass. pen. sez. VI 20 gennaio 2004 n. 1271.
In tema di danneggiamento il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore dell’immobile e del convivente del proprietario dell’immobile). Cass. pen. sez. II 12 dicembre 2003 n. 47672
In tema di danneggiamento l’elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa di talché quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante va esclusa la sussistenza del reato. Cass. pen. sez. II 22 settembre 2003 n. 36302
Sussiste il reato di cui all’art. 635 c.p. quando l’azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d’ingresso che consentiva l’accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento). Cass. pen. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36366
In tema di danneggiamento il reato (art. 635 c.p.) sussiste – con riferimento all’elemento materiale – qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all’esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di distruggere deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di «migliorare la cosa» cioè di «abbattere per ricostruire» nel globale processo di formazione della volontà rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame). Cass. pen. sez. V 28 aprile 2000 n. 5134
L’elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall’omessa adozione dei necessari interventi riparatori. Cass. pen. sez. III 29 luglio 2013 n. 32797
Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all’elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di «riordino della zona» in capo al direttore dei lavori di un’impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale forestale ed idraulico con il compimento di opere di trasformazione urbanistica – realizzazione di una pista di accesso taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto rilevanti sbancamenti distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente – e che in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell’area boschiva il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un’azione violenta perché non accettata dalla persona offesa). Cass. pen. sez. II 13 aprile 2007 n. 15102
In tema di reato di danneggiamento per l’affermazione sia pure in sede cautelare della sussistenza del fatto-reato oggetto dell’imputazione provvisoria non è sufficiente il mero dato oggettivo dell’interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta «zona di confine» tra diverse emittenze; occorre infatti la verifica dell’elemento psicologico che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui e cioè nella specie nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l’energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente. Cass. pen. sez. II 16 dicembre 2005 n. 45877
In tema di danneggiamento non sussiste continuità normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all’art. 635 comma secondo cod. pen. e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che nel caso in cui prima della modica dell’art. 635 cod. pen. vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico il giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato). Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2018 n. 39919
Integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato commesso su cose esposte alla pubblica fede la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa costantemente affidata all’altrui senso di rispetto. Cass. pen. sez. I 22 febbraio 2018 n. 8634
Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato commesso su cose esposte alla pubblica fede la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage poichè al suo interno non è presente il titolare considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e quindi affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto. Cass. pen. sez. II 10 novembre 2017 n. 51438
In tema di danneggiamento la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona è configurabile solo se vi sia un nesso strumentale che ricolleghi l’azione di danneggiamento e la condotta violenta. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen. la mera contestazione del reato di lesioni personali come commesso “nelle medesime circostanze di cui al capo che precede”). Cass. pen. sez. V 7 luglio 2014 n. 29578
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art 635 secondo comma n. 5 c.p. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice. Cass. pen. sez. II 23 gennaio 2012 n. 2713
In tema di danneggiamento l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 comma secondo n. 1 c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la “ratio” dell’aumento di pena e della procedibilità d’ufficio che si connettono all’integrazione della circostanza risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato). Cass. pen. sez. II 2 marzo 2011 n. 7980
Non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. (La Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l’effrazione riguardi la porta d’ingresso di un locale appartenente ad un privato la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o comunque dalle sue caratteristiche intrinseche preordinate ad assicurarne l’inviolabilità da parte di terzi). Cass. pen. sez. II 16 dicembre 2010 n. 44331
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento del citofono di uno stabile). Cass. pen. sez. II 5 giugno 2009 n. 23550
In tema di danneggiamento la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona non è configurabile qualora manchi la contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta e quando non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi l’una e l’altra. Cass. pen. sez. V 9 febbraio 2009 n. 5534
Integra l’ipotesi di cui all’art. 635 comma secondo n. 3 c.p. il danneggiamento di una pensilina destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto con la conseguenza che il reato è procedibile di ufcio. Cass. pen. sez. II 3 luglio 2008 n. 26823
Il delitto di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe quale reato complesso il solo delitto di percosse non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell’ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa. Cass. pen. sez. II 8 febbraio 2008 n. 6376
Integra l’aggravante di cui all’art. 635 comma primo n. 3 (danneggiamento aggravato su edificio destinato all’esercizio di un culto) il danneggiamento della finestra di una sagrestia la quale essendo luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto è da considerarsi essa stessa luogo di culto; inoltre il concetto di edificio di cui al predetto art. 635 comma primo n. 3 c.p. abbraccia l’intero immobile e pertanto nel caso di una chiesa non solo il locale destinato alle funzioni religiose ma anche le sue pertinenze. Cass. pen. sez. V 23 gennaio 2008 n. 3561
Integra il reato di cui all’art. 635 comma secondo c.p. la condotta di chi abbia danneggiato la tabella di indicazione dell’ubicazione di un campeggio che costituisce cosa esposta per destinazione (o per consuetudine o per pubblica utilità) alla pubblica fede a nulla rilevando in contrario che il campeggio sia al momento della condotta chiuso. Cass. pen. sez. II 21 settembre 2007 n. 35255
Il fondo e il sottofondo marini costituenti la cosiddetta «piattaforma continentale» rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 625 n. 7 c.p. in quanto pur qualificabili come res communis omnium sono soggetti anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell’interesse alla loro integrità sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d’ufficio ai sensi degli artt. 635 comma secondo n. 3 e 625 n. 7 c.p. nell’esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita). Cass. pen. sez. II 23 giugno 2004 n. 28153
Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635 secondo comma n. 3 c.p. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili poichè l’ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625 n. 7 c.p. Cass. pen. sez. II 27 gennaio 2004 n. 2889
In tema di danneggiamento l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 secondo comma n. 1 c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la ratio dell’aumento di pena e della procedibilità d’ufficio che si connettono all’integrazione della circostanza risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato). Cass. pen. sez. II 24 dicembre 2003 n. 49382
La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino conseguente all’abusivo esercizio della pesca a strascico dà luogo alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato (art. 635 comma secondo n. 3 c.p.) comportando la riduzione se non la totale eliminazione dell’attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica. Cass. pen. sez. II 17 novembre 2003 n. 43899
Il delitto di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen. in quello di tentate lesioni personali aggravate dall’uso di un oggetto atto ad offendere in relazione alla condotta di un’imputata che gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa era riuscita a colpire la vittima sul petto danneggiandole la giacca). Cass. pen. sez. V 10 maggio 2016 n. 19447
Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 cod. pen. in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della ‘res alienà il cui aspetto originario quale che sia la spesa da affrontare è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di danneggiamento). Cass. pen. sez. V 19 settembre 2014 n. 38574
Non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato ex art. 635 comma secondo n. 3 c.p. in relazione all’ipotesi di cui all’art. 625 comma primo n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede) lo sfondamento della vetrata di un bar in presenza del suo titolare in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che al riguardo non assume rilievo il comportamento dell’agente che a seguito di mossa repentina riesca ugualmente a danneggiare la cosa custodita in quanto deve presumersi salvo prova contraria che il proprietario esercitando la custodia in modo diretto e continuo sia in grado usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso di impedire l’evento). Cass. pen. sez. II 25 ottobre 2010 n. 37889
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede come elemento costitutivo il sorgere di un pericolo di incendio sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio è configurabile il reato di danneggiamento. Se per contro detto pericolo sorge o se segue l’incendio il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 423 e 424 c.p. (Nella specie in cui l’agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d’intervento dei VV.FF. che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l’evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento). Cass. pen. sez. I 27 aprile 2010 n. 16295
Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa ma per la diversa tipologia dell’alterazione che ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose rendendo necessario un intervento ripristinatorio connota il delitto di danneggiamento. Cass. pen. sez. II 21 gennaio 2009 n. 2768
Integra il reato di cui all’art. 23 D.P.R. 29 marzo 1973 che punisce ai sensi dell’art. 635 n. 3 c.p. chiunque esplichi attività che rechi in qualsiasi modo danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti la condotta di utilizzazione abusiva del servizio telefonico tramite la clonazione di numeri telefonici di utenti ignari per inserirsi in un servizio auditel attraverso trasmettitori non consentiti. Cass. pen. sez. II 8 giugno 2004 n. 25707
Integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che in occasione di una partita di calcio tentino di forzare lo schieramento di polizia al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e dopo la morte accidentale di uno spettatore avvenuta nei disordini seguitine si scatenino in una inconsulta reazione aggredendo violentemente le forze dell’ordine distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004). Cass. pen. sez. I 3 giugno 2004 n. 25104
Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue sotto il profilo del «deterioramento» da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario quindi quale che sia la spesa da affrontare è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio mediante uso di una chiave della carrozzeria di un’autovettura siccome costituente non una semplice alterazione estetica facilmente rimovibile con una ripulitura ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo in quanto indonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione). Cass. pen. sez. II 7 giugno 2002 n. 22370