Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona (581) o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 309. (1)
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (112).
Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. (2)