Art. 634 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Articolo 634 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona (581) o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 309. (1)
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (112).
Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. (2)

Articolo 634 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona (581) o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 309. (1)
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (112).
Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. (2)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022, e poi dall’art. 5, comma 1 bis, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento sicché è configurabile ove il bene deturpato o imbrattato non sia stato distrutto disperso deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile. Cass. pen. sez. II 1 luglio 2010 n. 24739

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