Art. 633 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Invasione di terreni o edifici

Articolo 633 - codice penale

(1) Chiunque invade (637) arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (649).
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata (112; 585; 634; 639 bis; 649).
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Articolo 633 - Codice Penale

(1) Chiunque invade (637) arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (649).
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata (112; 585; 634; 639 bis; 649).
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 30, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Giudice di pace (4, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo 274/2000; Tribunale monocratico nelle fattispecie previste dal secondo comma e se ricorrono le ipotesi previste dall’art. 639 bis c.p.33 ter c.p.p.; 639 bis c.p.
Procedibilità: primo comma, a querela di parte; secondo comma e terzo comma e se ricorrono le circostanze di cui all’art. 639 bis c.p., d’ufficio.336 c.p.p.;639 bis c.p., 50 c.p.p.

Massime

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta che può anche mancare ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2019 n. 29657

In tema di invasione di pubblici edifici l’utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta ed anche solo di ordine morale sociale o politico purchè comprenda anche l’utilizzazione del bene sicchè non integra il reato l’accesso all’edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull’immobile da parte dell’agente al fine di goderne. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna relativa all’invasione degli uffici comunali da parte di alcuni attivisti operata al ne di sollecitare l’assegnazione di un alloggio ad un disabile in condizioni di indigenza). Cass. pen. sez. VI 13 giugno 2019 n. 26234

Non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico previa autorizzazione del precedente legittimo detentore. (In motivazione la Corte ha evidenziato che quand’anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all’assegnatario ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall’art. 633 cod. pen. che presuppone l’introduzione arbitraria e dall’esterno). Cass. pen. sez. II 11 aprile 2019 n. 15874

Nel caso in cui l’imputazione relativa ad un reato permanente (nella specie occupazione abusiva di un immobile) indichi il “tempus commissi delicti” con “formula chiusa” e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell’imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado potendo le eventuali condotte successive incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica essere contestate in altro procedimento. Cass. pen. sez. II 10 dicembre 2018 n. 55164

Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello “ius excludendi” secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno “spoglio funzionale” – e perciò sussumibile nella previsione di cui all’art. 633 cod. pen. – la condotta dell’imputato consistita in reiterati passaggi con il proprio mezzo agricolo sul terreno della persona offesa idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest’ultima e la destinazione del fondo in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti). Cass. pen. sez. II 22 maggio 2017 n. 25438

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non richiede modalità esecutive violente che possono anche mancare ma si riferisce al comportamento arbitrario tipico di chi si introduce nell’altrui proprietà “contra ius” in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all’art. 633 cod. pen. nell’ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell’alloggio evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell’azione di spoglio violento in danno dell’avente diritto). Cass. pen. sez. II 14 dicembre 2016 n. 53005

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fondo limitrofo ad una strada pubblica).Cass. pen. sez. II 16 maggio 2017 n. 24128  

In tema di invasione di edifici nell’ipotesi in cui un soggetto sia stato escomiato a seguito di esecuzione forzata da un immobile e questo risulti successivamente occupato da un famigliare del soggetto esecutato è configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. pen. a meno che l’occupante non dimostri che si trovava nel possesso o detenzione dell’immobile non da prima dell’escomio e che tale possesso sia proseguito ininterrottamente. Cass. pen. sez. II 19 novembre 2014 n. 47705

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto entrato legittimamente in possesso del bene prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto.(Fattispecie in cui la detenzione dell’immobile aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione). Cass. pen. sez. II 23 dicembre 2013 n. 51754

L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione sempre che ricorrano per tutto il tempo dell’illecita occupazione gli altri elementi costitutivi della scriminante quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Nella specie in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale la Corte ha affermato che lo stato di necessità nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa). Cass. pen. sez. II 3 maggio 2013 n. 19147

Il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove il soggetto entrato legittimamente in possesso del bene occupato prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto. (La S.C. ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi un bene immobile dicendosi ospite del precedente detentore “sine titulo”). Cass. pen. sez. II 14 febbraio 2012 n. 5585

L’occupazione “sine titulo” di un alloggio in proprietà dell’istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell’ipotesi in cui l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito. Cass. pen. sez. II 29 marzo 2011 n. 12752

Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente danneggiando la recinzione attraverso il fondo altrui. Cass. pen. sez. II 23 marzo 2011 n. 11544

Integra la condotta di invasione di terreni che si connota per il requisito dell’arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare l’utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l’uso non abbia preso parte. (Nella fattispecie relativa all’uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali la Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato – prescindendo dalla responsabilità in ordine all’abuso edilizio – integrasse comunque il reato). Cass. pen. sez. II 20 luglio 2009 n. 30130

Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta consistente nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie perché i veicoli seppure così equipaggiati non perdono salvo che sia provato il contrario le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione. (La Corte ha precisato che la condotta integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 23 C.d.S.). Cass. pen. sez. II 3 aprile 2008 n. 14042

L’occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall’Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi del reato di cui all’art. 633 c.p. anche nel caso in cui l’occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione. (La S.C. ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto che vanno individuati secondo i criteri pressati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto). Cass. pen. sez. II 9 ottobre 2007 n. 37139

Integra il reato di invasione di edificio pubblico l’occupazione di un container originariamente destinato a raccogliere famiglie prive di abitazione a seguito di un evento sismico perché la qualità di bene pubblico prescinde dalle modalità di costruzione del bene e la destinazione pubblicistica non viene meno a causa del tempo trascorso dal verificarsi della situazione che di quel bene aveva determinato la destinazione. Cass. pen. sez. II 13 agosto 2007 n. 32833

Il reato previsto dall’art. 633 c.p. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall’esterno nel terreno o nell’edificio altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell’edificio altrui contro la volontà dell’avente diritto non preceduta dall’attività di invasione. Cass. pen. sez. IV 5 maggio 2006 n. 15610

In tema di invasione di terreni la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell’art. 165 c.p. perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall’imputato accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro l’occupazione abusiva del demanio impedisce l’uso dell’area da parte della collettività o l’utilizzazione secondo le finalità che la P.A. intende conseguire. Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2006 n. 5070

In tema di invasione di terreni o edifici la norma di cui all’art. 633 c.p. comprende nella sua tutela non solo la proprietà ma anche il possesso dei terreni e degli edifici essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti con il termine «altrui» la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza dell’interresse ad ottenere la disponibilità di un immobile sequestrato in base all’art. 633 c.p. da parte del legittimo possessore in forza di un contratto preliminare di compravendita attributivo della disponibilità immediata dell’immobile). Cass. pen. sez. II 7 febbraio 2006 n. 4823

Integra il reato di cui all’art. 633 c.p. l’esecuzione sul fondo altrui in assenza del decreto di esproprio di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l’utilizzazione di acque minerali seppure il fondo ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo perché la concessione di coltivazione mineraria non esime dall’obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di espropriazione. Cass. pen. sez. II 7 febbraio 2006 n. 4822

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633 c.p. infatti non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell’appartamento di proprietà di un Ente pubblico previa autorizzazione del precedente legittimo detentore legato a lui da vincoli di affinità escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici ma che non rileva sotto il profilo penalistico). Cass. pen. sez. II 19 gennaio 2006 n. 2337

La contravvenzione di cui all’art. 1161 c.n. abusiva occupazione di spazio demaniale concorre con il delitto di cui all’art. 633 c.p. invasione di terreni o edifici stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme consistente nell’introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell’ipotesi di cui all’art. 633 c.p. e nell’effettiva occupazione del demanio nell’altra ipotesi. Cass. pen. sez. III 17 dicembre 2004 n. 48520

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto. Cass. pen. sez. III 22 gennaio 2004 n. 2026

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la nozione di «invasione» non si riferisce all’aspetto violento della condotta che può anche mancare ma al comportamento di colui che si introduce «arbitrariamente» e cioè contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente «occupazione» deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2003 n. 49169

Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. è di natura permanente dato il protrarsi nel tempo dell’occupazione del fondo; la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado. Cass. pen. sez. I 19 luglio 2001 n. 29362

In tema di reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) vanno fissati i seguenti punti: 1) L’elemento materiale non è l’occupazione (che è una delle finalità illecite dell’invasione) ma l’invasione ossia l’accesso dell’esterno nell’altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo ma che tuttavia non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito; 2) l’introduzione deve essere arbitraria nel senso che deve avvenire senza l’approvazione dell’avente diritto ovvero senza una legittimazione proveniente aliunde (da una norma da un’autorizzazione dei pubblici poteri ecc.); 3) il dolo specifico richiesto come elemento soggettivo deve avere la finalità dell’occupazione (che implica il concetto di durevolezza) oppure di trarre comunque un diverso profitto che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all’invasione ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità. Cass. pen. sez. II 7 giugno 2001 n. 23800

L’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o dell’edificio cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui e se è esatto che la permanenza dell’agente nell’ambito non deve essere momentanea non è peraltro richiesto che essa si protragga per lungo tempo purché sia rivolta all’occupazione o abbia per scopo altre utilità. L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero in mancanza di questo senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità. Quanto all’elemento psicologico del reato caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l’altrui immobile o di trarne altrimenti profitto non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall’agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l’invasione e può consistere anche nell’intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale. Cass. pen. sez. II 7 luglio 2000 n. 8107

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 423 secondo comma c.p. per «cosa propria» deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà dell’agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria). Cass. pen. sez. V 31 marzo 2000 n. 4129

In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) poiché il concetto di «invasione» va ricondotto ad una qualunque introduzione dall’esterno con modalità violente – sicché non può essere in alcun modo omologato a quello rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio di permanenza nell’altrui abitazione contro la volontà del titolare dello “ius excludendi” – non integra il reato l’occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano nei cui confronti in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 non si configura un diritto d’accesso all’istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l’attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l’elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nell’“altruità” dell’immobile. Cass. pen. sez. II 30 marzo 2000 n. 1044

Ai fini del dolo specifico richiesto dall’art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l’altrui bene ma anche il fine di occupare l’immobile o di trarne profitto con la conseguenza che qualora il possesso esercitato in forza di titoli legittimi sia pacifico e continuo manca l’estremo dell’arbitrarietà dell’invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell’imputata per l’abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili essendo la stessa subentrata nel possesso dell’immobile “occupante” a seguito di legittimo acquisto della proprietà in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori). Cass. pen. sez. II 7 maggio 2019 n. 19148

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici oltre a richiedere la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta. Cass. pen. sez. II 14 giugno 2017 n. 29710

Ai fini della configurabilità del concorso dell’appaltante nel reato di cui all’art. 632 cod. pen. punibile solo a titolo di dolo specifico qualora la condotta sia stata commessa materialmente dall’appaltatore durante l’esecuzione del contratto è necessaria la prova della compartecipazione criminosa e cioè che l’appaltante abbia posto in essere a sua volta una condotta commissiva dolosa od omissiva dolosa ed in tale seconda ipotesi vanno accertati i presupposti per l’applicabilità dell’art. 40 comma secondo cod. pen. Cass. pen. sez. II 16 dicembre 2016 n. 53623

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici il dolo specifico di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell’agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello “ius excludendi” e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell’edificio ma anche da elementi diversi purchè univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo del reato di cui all’art. 633 c.p. in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell’immobile e non invece di farne un uso occasionale e momentaneo). Cass. pen. sez. II 3 dicembre 2014 n. 50659

Non integra il reato di invasione di terreni per difetto del dolo specifico la condotta di chi faccia ingresso nel fondo altrui pur in assenza del consenso del proprietario al solo fine di eseguire la potatura delle piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche. Cass. pen. sez. II 9 novembre 2009 n. 42597

Il dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui pubblici o privati ha una finalizzazione specifica nella occupazione o nel conseguimento in altro modo di un profitto e la prova di esso oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell’occupazione non si sostanzia neppure in modo automatico nella dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell’autorizzazione amministrativa all’edificazione ovvero della sola consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica. Cass. pen. sez. II 20 gennaio 2006 n. 2592

Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la condotta di chi sia sempre vissuto in un immobile di proprietà pubblica locato a suo padre e dopo il trasferimento di quest’ultimo abbia continuato il pagamento dei bollettini indicando come causale l’indennità di occupazione in attesa della formale assegnazione in suo favore sia per l’assenza del dolo specifico che per la mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell’immobile. Cass. pen. sez. II 12 novembre 2003 n. 43393

La sola consapevolezza della illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile non vale di per sé a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art. 633 c.p. caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto non potendosi in particolare confondere – nel caso di beni demaniali per i quali il reato è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 639 bis c.p. – l’elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l’illecito amministrativo dell’omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2003 n. 14799

L’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o dell’edificio cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui e se è esatto che la permanenza dell’agente nell’ambito non deve essere momentanea non è peraltro richiesto che essa si protragga per lungo tempo purché sia rivolta all’occupazione o abbia per scopo altre utilità. L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero in mancanza di questo senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità. Quanto all’elemento psicologico del reato caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l’altrui immobile o di trarne altrimenti profitto non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall’agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l’invasione e può consistere anche nell’intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale. Cass. pen. sez. II 7 luglio 2000 n. 8107

È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione. Cass. pen. sez. II 23 novembre 2010 n. 41401

Il reato di invasione di un casello ferroviario è perseguibile d’ufficio in ragione della destinazione ad uso pubblico quale pertinenza della linea ferroviaria del casello medesimo. Cass. pen. sez. II 20 aprile 2007 n. 16226

L’alloggio realizzato dall’Istituto autonomo delle case popolari (Iacp) conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all’assegnatario cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che in tale situazione l’eventuale invasione ad opera di terzi dell’alloggio medesimo è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 639 bis c.p. Cass. pen. sez. II 14 marzo 2002 n. 10796

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto sicché è preclusa sino a quando la permanenza non sia cessata l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. Cass. pen. sez. II 15 aprile 2019 n. 16363

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l’occupazione ha inizio in quanto trattasi di reato istantaneo pur con effetti permanenti che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi abusivamente con violenza e senza l’autorizzazione del titolare invade edifici o terreni al fine di occuparli senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell’occupazione. (Nella specie concernente l’occupazione di un’area demaniale mediante inerti contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che onde escludere la preclusione del “ne bis in idem” dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale). Cass. pen. sez. II 17 febbraio 2017 n. 7911

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