Il delitto deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi previsto dall’art. 632 cod. pen. di regola istantaneo può assumere carattere permanente qualora necessiti perché perdurino gli effetti della modica di un’attività continua o ininterrotta dell’agente. Cass. pen. sez. II 23 aprile 2019 n. 17439
Non integra il reato di deviazione di acque l’appropriazione o distrazione di acque piovane in quanto si tratta di acque qualificabili come “res nullius” rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche ostruendo un preesistente canale con l’impiego di fascine e terriccio). Cass. pen. sez. II 12 giugno 2009 n. 24503
Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di regola istantaneo può assumere carattere permanente qualora sia necessaria perché perdurino gli effetti della modica un’ ininterrotta attività dell’agente. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2008 n. 47630
Il reato di deviazione di acque consiste quanto alla sua obiettiva materialità in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l’alterazione sica del corso – naturale o artificiale fluente o stagnante perenne o periodico – di acque intese nella comune accezione di massa liquida quale cosa immobile tale che esse siano sottratte in modo permanente o saltuario alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un’ alterazione del possesso altrui atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all’interno del fondo dell’imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle restando ininfluente sul possesso altrui della massa liquida). Cass. pen. sez. II 4 giugno 2004 n. 25274
Commette il delitto di modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 c.p. chi immuti le condizioni dell’area interessata occupando con una strada parte del greto di un torrente con il fine di operare la variante di progetto in una prospettiva di convenienza funzionale ed esecutiva rispetto a quello originario. Cass. pen. sez. II 7 luglio 2003 n. 28876
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 632 c.p. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo ma un’alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti. Cass. pen. sez. II 5 maggio 2003 n. 20178
Integra esclusivamente il reato di cui all’art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell’intero corpo idrico preesistente. Cass. pen. sez. IV 3 febbraio 2003 n. 4832
L’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 632 c.p. consiste sia nella volontarietà del fatto in sè ossia nell’intenzione di cagionare una deviazione di acque pubbliche o private o un’immutazione dello stato dei luoghi nella proprietà altrui con la consapevolezza dell’illegittimità del fatto (dolo generico) sia nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto mediante la stessa deviazione o immutazione (dolo specifico). Cass. pen. sez. II 12 novembre 2003 n. 43396
Qualora il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 cod. pen. venga commesso attraverso il danneggiamento della cosa altrui deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento che resta assorbito. Cass. pen. sez. II 14 luglio 2015 n. 30398
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni procedibili d’ufcio per la destinazione ad uso pubblico del bene l’occupazione con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili anche se detto torrente non sia iscritto nell’elenco delle acque pubbliche dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d’acqua per le sue caratteristiche è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse. Cass. pen. sez. II 2 dicembre 2008 n. 44926
Poiché l’elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d’acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra di per sé il reato di cui all’art. 632 c.p. ma ricade sotto la previsione dell’art. 17 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 come modificato dall’art. 23 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 il quale prevede per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio una sanzione amministrativa pecuniaria oltre che l’immediata cessazione dell’utenza abusiva. Cass. pen. sez. II 23 marzo 2000 n. 767