Art. 631 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Usurpazione

Articolo 631 - codice penale

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa (120, 336 c.p.p.), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 206 (639 bis).

Articolo 631 - Codice Penale

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa (120, 336 c.p.p.), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 206 (639 bis).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico se ricorre l’ipotesi di cui all’639 bis c.p.33 ter c.p.p.639 bis c.p.
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio se ricorrono le circostanze previste dall’art. 639 bis c.p.336 c.p.p., 50 c.p.p.639 bis c.p.

Massime

Il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) sussiste anche qualora la rimozione o l’alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo ma anche dal suo possessore. Cass. pen. sez. II 15 dicembre 2010 n. 44028

Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l’usurpazione. (Nella fattispecie l’usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo convivente con la proprietaria dello stesso e l’azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore). Cass. pen. sez. II 21 maggio 1983 n. 4747

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