(1) [Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a due anni o con la multa da € 20 a € 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (649)].