Art. 627 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Sottrazione di cose comuni

Articolo 627 - codice penale

(1) [Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a due anni o con la multa da € 20 a € 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (649)].

Articolo 627 - Codice Penale

(1) [Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a due anni o con la multa da € 20 a € 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (649)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A norma dell’art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento, se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

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