Art. 625 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze attenuanti

Articolo 625 bis - codice penale

(1) Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Articolo 625 bis - Codice Penale

(1) Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 4, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

Massime

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. è soggetta all’ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen. non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991 n.203) per i reati di stampo mafioso che non costituisce principio generale. Cass. pen. sez. V 20 aprile 2018 n. 17915

Istituti giuridici

Novità giuridiche