Art. 624 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Furto

Articolo 624 - codice penale

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516 (625, 626, 649) (1).
Agli effetti della legge penale, si considera «cosa mobile» anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico (812, 814 c.c.; 1148 c.n.).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis). (2)

Articolo 624 - Codice Penale

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516 (625, 626, 649) (1).
Agli effetti della legge penale, si considera «cosa mobile» anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico (812, 814 c.c.; 1148 c.n.).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis). (2)

Note

(1) Le parole da: «reclusione» fino alla fine del comma sono state così sostituite dalle attuali dall’art. 2, comma 1, della L. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) ll presente comma aggiunto dall’art. 12, L. 25.06.1999, n. 205 (G.U. 28.06.1999, n. 149) con decorrenza dal 13.07.1999, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza se ricorre l’aggravante di cui all’art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, ovvero quella prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), prima ipotesi, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), c.p.; facoltativo in flagranzanegli altri casi.380 c.p.p., art. 625 c.p.art. 62 c.p., 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito qualora ricorra l’aggravante di cui all’art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280391381 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: querela della persona offesa.336 c.p.p.

Massime

Difetta il requisito dell’altruità della cosa richiesto per la configurabilità del reato di furto qualora l’agente proprietario di prodotti semilavorati consegnati per l’ulteriore lavorazione ad altro soggetto li sottragga a quest’ultimo dopo che la detta lavorazione sia stata effettuata. Cass. pen. sez. V 12 dicembre 2007 n. 46308

In tema di reati contro il patrimonio deve ritenersi integrato il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente di beni che per loro natura come gli oggetti preziosi non possono essere oggetto di detenzione comune in quanto la convivenza more uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato di disponibilità autonoma da parte dell’originario detentore. Cass. pen. sez. V 26 settembre 2005 n. 34339

In tema di reati contro il patrimonio integra il delitto di furto (art. 624 c.p.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta appropriabile in quanto tale da chiunque posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell’avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata una volta abbandonata dal ladro deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario. Cass. pen. sez. V 28 giugno 2005 n. 24330

In tema di furto il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un’utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l’imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell’azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro). Cass. pen. sez. V 11 giugno 2019 n. 25821

Il concorso di persone nella specie in un tentativo di furto si configura oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie di sopralluogo perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato costituito dalla commissione del reato avuto di mira. Cass. pen. sez. II 10 giugno 2011 n. 23395

Nel delitto di furto è ravvisabile il dolo eventuale quando sia rimasta accertata la accettazione da parte dell’agente del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altri. (Fattispecie nella quale il ricorrente accusato del furto di ottone e rame aveva sostenuto di avere agito in buona fede nell’adempimento dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro di trasportare il materiale. La Corte ha ritenuto che l’accertamento compiuto dal giudice di merito sulle modalità di confezionamento e custodia del materiale diverse da quelle indicate nelle presunte direttive impartite giustificasse la configurazione di una consapevole accettazione del rischio che la cosa appresa appartenesse legittimamente a soggetto diverso dal datore di lavoro). Cass. pen. sez. V 19 aprile 2007 n. 15791

Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua anche se per breve tempo la piena autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Cass. pen. sez. V 25 ottobre 2018 n. 48880

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta sica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e di conseguenza la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). Cass. pen. Sezioni Unite 30 settembre 2013 n. 40354

L’esercizio di violenza sulla cosa che integra la circostanza aggravante speciale del delitto di furto e connota specificamente le modalità dell’azione sottrattiva non è indice che il delitto sia stato consumato dal momento che afferisce alla condotta di sottrazione e resta estranea all’evento dell’impossessamento. Cass. pen. sez. V 30 marzo 2010 n. 12478

Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata anche per breve tempo sotto l’autonoma disponibilità dell’agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che introdottosi in un autoveicolo si allontani sia pure per breve tempo non rilevando che l’agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata. Cass. pen. sez. IV 7 maggio 2004 n. 21757

Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato in tal caso è ravvisabile nel momento dell’apprensione della merce che si realizza certamente quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo ma anche prima allorchè la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che in quest’ultima evenienza l’avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva sì da poterla interrompere in ogni momento ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata. Cass. pen. sez. IV 19 febbraio 2004 n. 7235

In tema di furto il reato può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un’autovettura munita di sistema di antifurto satellitare in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli. (La Corte ha escluso la configurabilità del tentativo in considerazione del fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l’intera fase dell’azione illecita ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell’autovettura è collegata ad una richiesta dell’interessato al centro operativo cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore). Cass. pen. sez. IV 3 febbraio 2003 n. 4824

In tema di furto la perdita di disponibilità della cosa sottratta non è esclusa dalla conoscenza del luogo in cui essa è stata collocata dagli autori del furto e dal fatto di poterla seguire con lo sguardo allorché in tale luogo il derubato non possa liberamente accedere in quanto appartenente agli autori del furto o a terzi. Cass. pen. sez. IV 9 maggio 2000 n. 5414

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato abbia ivi occultato la refurtiva così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l’imputato dopo aver commesso il furto di alcuni beni all’interno di un ospedale privo d’impianto di videosorveglianza aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa all’interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). Cass. pen. sez. V 20 gennaio 2017 n. 2726

Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che subito dopo essersi impossessato di una borsa approfittando della disattenzione della persona offesa venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua anche se per breve tempo la piena autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l’osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata in quanto tale “studio” non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa – che di nulla si era accorta allontanandosi dal posto – ma neppure gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima prima di essere arrestato). Cass. pen. sez. V 27 giugno 2016 n. 26749

In caso di furto in supermercato il monitoraggio della azione furtiva in essere esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti” impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo non avendo l’agente conseguito neppure momentaneamente l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Cass. pen. Sezioni Unite 16 dicembre 2014 n. 52117

Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. Cass. pen. sez. V 9 gennaio 2014 n. 584

Integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema “self service” e di allontanamento con la merce occultata senza pagare allorché l’avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva sì da poterla interrompere in ogni momento perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso. Cass. pen. sez. IV 2 novembre 2010 n. 38534

Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. Cass. pen. sez. V 9 giugno 2008 n. 23020

Si ha furto consumato e non tentato se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. Cass. pen. sez. V 15 luglio 2010 n. 27631

Integra il delitto di tentato furto la condotta dei due soggetti che precludendo la vista dei movimenti delle proprie mani attraverso la particolare giubba indossata si siano avvicinati alla spalle della vittima iniziando a spingerla con movimenti veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due braccia e le due mani poste tra loro con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa (In motivazione la S.C. ha affermato che il codice vigente non pone ai fini della configurabilità del tentativo punibile la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e che comunque la condotta degli imputati aveva oltrepassato la soglia della preparazione del delitto). Cass. pen. sez. V 28 dicembre 2009 n. 49670

L’integrazione della desistenza volontaria ex art. 56 comma terzo c.p. richiede che il soggetto attivo arresti per volontaria iniziativa la propria condotta delittuosa prima del completamento dell’azione esecutiva impedendo l’evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto – e non l’ipotesi della desistenza volontaria – nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell’agente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d’appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 c.p. nella condotta dell’imputato che salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via aveva rovistato all’interno di esso ed era quindi ridisceso senza asportare alcunché per non avere trovato beni d’interesse ). Cass. pen. sez. V 26 settembre 2008 n. 36919

Risponde di tentato furto aggravato l’agente che prelevato un giubbotto in pelle all’interno di un supermercato tenti di rimuovere il dispositivo antitaccheggio e non riuscendovi lo riponga e si allontani dovendosi escludere che ricorra l’ipotesi della desistenza in mancanza del requisito della volontarietà dell’interruzione dell’azione criminosa. Cass. pen. sez. IV 14 aprile 2003 n. 17384

Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto in conseguenza dell’altrui pronto intervento. Cass. pen. sez. V 27 aprile 2001 n. 17045

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 625 bis c.p. è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall’art. 606 comma primo lett. e) c.p.p. la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma). Cass. pen. sez. V 24 luglio 2014 n. 32937

In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare lievità) non può di regola essere concessa in quanto nelle abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata. Cass. pen. sez. IV 30 marzo 2001 n. 12716

Risponde del reato di furto aggravato e non di appropriazione indebita il dipendente di una banca che si impossessi mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell’ufficio di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti. (Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì escluso che tale condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. quando le operazioni di spostamento del denaro siano effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca). Cass. pen. sez. VI 9 agosto 2007 n. 32543

In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita di cose smarrite deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla la condotta di chi se ne appropria costituisce reato. Cass. pen. sez. IV 31 ottobre 2000 n. 11148

Integra il delitto di furto aggravato dall’abuso di relazioni d’ufficio e non quello di peculato la sottrazione di un bene dall’interno di un pubblico ufficio da persona che per il ruolo che riveste al suo interno non può essere qualificato incaricato di pubblico servizio e non ha il possesso del bene. (Fattispecie relativa ad un commesso di un ufficio giudiziario che aveva sottratto dall’ufficio del magistrato un orologio a pendolo appartenente al Ministero della Giustizia e lo aveva portato a casa propria). Cass. pen. sez. VI 14 aprile 2003 n. 17632

Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa in quanto l’indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa la quale ignora l’alterazione fraudolenta dell’apparecchio messo a disposizione dell’utente ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente. Cass. pen. sez. II 12 dicembre 2003 n. 47671

Risponde del reato di furto e non di quello previsto dall’art. 388 comma terzo c.p. colui che estraneo ad una procedura di espropriazione asporti dall’immobile sottoposto a pignoramento beni mobili di sua proprietà costituenti ai sensi dell’art. 2912 c.c. parte integrante dell’unità pignorata. Cass. pen. sez. VI 19 giugno 2007 n. 23754

Integra il reato di furto – e non quello di appropriazione di cosa smarrita depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 – la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e in particolare il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio. Cass. pen. sez. V 13 gennaio 2017 n. 1710

Integra la condotta di furto e non di appropriazione di cose smarrite l’apprensione di assegni in bianco di un conto corrente bancario o anche di carte di credito che siano smarriti perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato. Cass. pen. sez. II 16 giugno 2011 n. 24100

Il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto in quanto persone offese dal reato poiché in tale ipotesi delittuosa detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita. Cass. pen. sez. V 23 maggio 2003 n. 22860

In tema di furto rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d’affezione trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010 n. 201 e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali. Cass. pen. sez. V 2 ottobre 2019 n. 40438

È configurabile il delitto di furto in caso di appropriazione di molluschi messi a dimora da un privato sul fondale di un’area lagunare appartenente al demanio dello Stato e già oggetto di concessione d’uso per acquacoltura scaduta in quanto la scadenza del termine determina solo la reviviscenza dell’uso civico di pesca dei cittadini con esclusione di qualsiasi condotta appropriativa dei beni altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso ad esempio è lecito per il cittadino pescare con lenza ed amo). Cass. pen. sez. IV 11 agosto 2010 n. 31660

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia. Cass. pen. sez. IV 11 agosto 2004 n. 34352

Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti invero sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto. Cass. pen. sez. IV 5 aprile 2005 n. 12618

Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico che deve ritenersi illegittimo in quanto tali beni appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato n dalla loro scoperta integra il reato di cui all’art. 67 della legge n. 1089 del 1939 in relazione all’art. 624 c.p. Cass. pen. sez. III 30 gennaio 2003 n. 4266

In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici il reato previsto dall’art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all’art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999 n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l’emanazione del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490 abrogativo della legge n. 1089 del 1939 il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Cass. pen. sez. III 28 maggio 2001 n. 21580

L’impossessamento abusivo dell’acqua convogliata nelle condutture dell’acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 che si riferisce alle sole acque pubbliche ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne. Cass. pen. sez. IV 24 maggio 2016 n. 21586

L’art. 23 del D.L.vo 152/1999 che vieta di derivare o utilizzare acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o di concessione dell’autorità competente costituisce norma speciale rispetto all’art. 624 c.p. e come tale però vale su di essa. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. V 4 luglio 2007 n. 25548

I corsi d’acqua per legge beni immobili per poter essere oggetto di furto devono essere smobilizzati cioè distolti almeno in parte dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si impossessa del bene divenuto mobile. Cass. pen. sez. IV 26 aprile 2005 n. 15431

Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo – in virtù dell’art. 23 del D.L.vo n. 152 del 1999 che ha sostituito l’art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 disponendo che la derivazione o l’utilizzazione dell’acqua pubblica per uso industriale senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell’autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni – integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto ex art. 624 c.p.; tra le norme in considerazione (artt. 23 D.L.vo n. 152 del 1999 e 624 c.p. citati) sussiste infatti un’ipotesi di concorso apparente – nel quale a fronte dell’omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio) il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica – disciplinata dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 che afferma anche nell’ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale. Cass. pen. sez. V 15 giugno 2004 n. 26877

La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo che sia privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 73 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 può escludersi solo se l’utilizzo dell’acqua è funzionale ad un uso domestico quale l’inaffiamento del giardino o dell’orto oppure l’abbeveraggio del bestiame (nel caso di specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto in quanto il prelievo dell’acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di una abitazione sul fondo del proprietario). Cass. pen. sez. V 28 agosto 2002 n. 30176

Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata) perché l’evento continua a prodursi nel tempo sebbene con soluzione di continuità sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all’atto dell’intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto). Cass. pen. sez. IV 14 gennaio 2010 n. 1537

Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento in cui l’utenza su cui sono operate le plurime captazioni è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a condotta frazionata o a consumazione prolungata sicchè le captazioni successive alla prima non costituiscono “post factum” penalmente irrilevante nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti ma atti di un’unica azione furtiva). Cass. pen. sez. IV 5 maggio 2009 n. 18485

Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata. Cass. pen. sez. IV 22 aprile 2009 n. 17036

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l’allacciamento con alcuni morsetti della base del «cordless» al «box» di ripartizione della linea telefonica gestita dalla Telecom integra il reato di furto e non quello di truffa; attraverso l’utilizzazione di questo sistema fraudolento infatti si è alterato il sistema di misurazione dei consumi che ha la funzione di individuare l’esatto numero degli scatti corrispondenti all’energia trasferita all’utente e quindi di specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario. Cass. pen. sez. II 26 gennaio 2005 n. 2349

In tema di furto di energia elettrica ai fini della sussistenza dello stato di flagranza non si richiede che l’agente sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore dei consumi assumendo invece rilievo l’effettivo utilizzo dell’energia integrante il fatto della sottrazione. Cass. pen. sez. V 23 aprile 2004 n. 19119

Nell’ipotesi di smarrimento di cose che come gli assegni o le carte di credito conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). Cass. pen. sez. II 8 luglio 2000 n. 8109

Integra il reato di furto la condotta del dipendente che usi indebitamente l’utenza telefonica della società presso cui presti la propria attività per chiamare utenze mobili altrui al fine di consentirne la ricarica. Cass. pen. sez. II 4 aprile 2011 n. 13451

È da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di «les» contenuti in un supporto informatico altrui non comportando tale attività la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore. Cass. pen. sez. IV 29 gennaio 2004 n. 3449

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