Art. 624 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Furto in abitazione e furto con strappo

Articolo 624 bis - codice penale

(1) Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni (2) e con la multa da euro 927 a euro 1.500 (3).
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500 (4) se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti (5).

Articolo 624 bis - Codice Penale

(1) Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni (2) e con la multa da euro 927 a euro 1.500 (3).
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500 (4) se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti (5).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Le parole: «da tre a sei anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da quattro a sette anni» dall’art. 5, comma 1, lett. a), della L. 26 aprile 2019, n. 36.
(3) Le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500» dall’art. 1, comma 6, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(4) Le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono state così sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» dall’art. 1, comma 6, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono state così sostituite dalle attuali: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500» dall’art. 5, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 6, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), c.p.(380 c.p.p.), art. 62 c.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.(384 c.p.p.)
Misure cautelari personali: consentite.(280391381 c.p.p.)
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.(33 ter c.p.p.)
Procedibilità: d’ufficio.(50 c.p.p.)

Massime

Integra il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all’interno di un locale adibito a spogliatoio di uno ‘stand’ eristico. Cass. pen. sez. V 26 luglio 2018 n. 35788

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c. p. rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura). Cass. pen. sez. Sezioni Unite 22 giugno 2017  n. 31345

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. Cass. pen. sez. V 14 settembre 2016 n. 38236

La nozione di privata dimora ex art. 624 bis cod. pen. è più ampia di quella di abitazione in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia anche in modo transitorio e contingente atti della vita privata. (Fattispecie di furto commesso all’interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione). Cass. pen. sez. V 21 gennaio 2015 n. 2768

Commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all’interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria durante l’orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico trattandosi di locale nel quale le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata e che quindi costituisce luogo adibito a privata dimora. Cass. pen. sez. V 21 luglio 2014 n. 32026

Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) – e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56 624 e 625 comma primo n. 6 c.p.) la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all’evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali considerato che la circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma primo n. 6 c.p. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell’albergo di comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell’appartamento assegnato al cliente. Cass. pen. sez. V 25 agosto 2011 n. 32830

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere anche in modo transitorio e contingente atti della loro vita privata. Cass. pen. sez. V 14 marzo 2011 n. 10187

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono anche solo per svolgere attività ludica pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata. Cass. pen. sez. V 8 febbraio 2011 n. 4569

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che commetta il furto all’interno di uno stabilimento nell’area adibita a deposito merci considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la “vita privata” dell’imprenditore atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all’andamento prevedibile della domanda nonchè cadenze e prezzi di vendita. Cass. pen. sez. V 21 settembre 2010 n. 33993

Integra il reato previsto dall’art. 624 bis c.p. la condotta di colui che per commettere un furto si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali professionali e politiche. Cass. pen. sez. V 20 agosto 2010 n. 32093

La nozione di “privata dimora” nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di “abitazione” in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia anche in modo transitorio e contingente atti della vita privata (Fattispecie relativa a furto commesso all’interno di un bar). Cass. pen. sez. V 3 agosto 2010 n. 30957

Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora nel delitto di furto in abitazione è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere anche in modo transitorio e contingente atti della loro vita privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all’interno del ripostiglio di un esercizio commerciale). Cass. pen. sez. V 14 giugno 2010 n. 22725

Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che pur non essendosi allontanato dall’abitazione abbia occultato in una borsa conservandone il controllo la refurtiva così acquisendone il possesso. Cass. pen. sez. V 8 giugno 2010 n. 21881

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che si impossessi – previamente sottraendoli al legittimo detentore -di beni mobili mediante l’introduzione nell’abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 624 bis c.p. degli imputati i quali si erano introdotti nell’abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo). Cass. pen. sez. V 12 aprile 2010 n. 13582

Integra il reato previsto dall’art. 624-bis c.p. la condotta del soggetto che per commettere un furto si introduca all’interno di una farmacia durante l’orario di apertura poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere anche in modo transitorio e contingente atti della vita privata. Cass. pen. sez. IV 25 settembre 2009 n. 37908

Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia la quale in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto serve non solo l’edificio sacro ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a «privata dimora » trattandosi di luogo in cui l’ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità. Cass. pen. sez. IV 28 ottobre 2008 n. 40245

Integra il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione ) la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis succitato in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo in ogni caso incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia pro quota in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso. Cass. pen. sez. V 9 luglio 2008 n. 28192

Il delitto previsto dall’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all’art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest’ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un’autovettura avvenuto nel cortile adiacente l’abitazione del proprietario di essa in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio). V. Corte cost. 24 aprile 2003 n. 137. Cass. pen. sez. IV 4 novembre 2006 n. 36606

Il reato di cui all’art. 624 bis c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto per commettere il reato si introduca in un luogo che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento) da cui sia desumibile lo scopo abitativo. Cass. pen. sez. II 21 giugno 2005 n. 23402

L’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p. (introdotto dall’art. 2 secondo comma della L. n. 128 del 2001) in tema di furto in abitazione esplicitamente amplia attraverso la definizione del luogo come «destinato in tutto o in parte a privata dimora» la portata della previsione così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere anche in modo transitorio e contingente atti della loro vita (studi professionali stabilimenti industriali o come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta esercizi commerciali). Cass. pen. sez. IV 14 novembre 2003 n. 43671

Integra il reato previsto dall’art. 624 bis c.p. la condotta di colui che per commettere un furto si introduca nello spogliatoio di un ristorante poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali professionali e politiche. Cass. pen. sez. IV 18 aprile 2003 n. 18810

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