In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità anche non patrimoniale e pertanto può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito a ragione o a torto poco importa dall’agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato. Cass. pen. sez. V 10 novembre 2010 n. 39656
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c. della scoperta o dell’applicazione rivelata. Cass. pen. sez. V 11 luglio 2005 n. 25174
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto operazioni che costituiscano il «cuore» degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio). Cass. pen. sez. V 11 luglio 2005 n. 25174
In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell’art. 623 c.p. la detta destinazione non può che provenire dall’avente diritto al segreto e cioè dal titolare dell’impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate con manifestazione di volontà espressa o tacita la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma costituito dal diritto dell’imprenditore all’organizzazione dell’attività economica nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti. Conseguentemente tale essendo la ratio della norma non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. Know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione l’esercizio e la manutenzione di un impianto. Cass. pen. sez. V 20 giugno 2001 n. 25008
Il furto d’uso (art. 626 c.p.) reato contro il patrimonio può concorrere con quello avente una diversa obiettività giuridica di rivelazione di segreti industriali previsto dall’art. 623 c.p.; quest’ultimo prescinde dalla liceità o illiceità della condotta di apprensione del segreto essendo la rivelazione un quid pluris ulteriore e diverso rispetto all’acquisizione furtiva che ne è l’antefatto. (Fattispecie relativa alla sottrazione di disegni di macchine industriali al ne di estrarne copia e poi restituirli). Cass. pen. sez. VI 7 settembre 1999 n. 10515
Ai fini della sussistenza del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) non è requisito necessario della fattispecie legale quello della novità delle applicazioni industriali rivelate o impiegate a profitto proprio o altrui. Cass. pen. sez. V 11 novembre 1977 n. 14258
Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l’apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l’originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. non è necessario che esista un brevetto per le scoperte invenzioni o applicazioni tutelate. Cass. pen. sez. II 7 febbraio 1973 n. 243
Nel caso di sottrazione di un documento occorre considerare il documento come tale (e non il suo valore di carta) per stabilire se e quale reato sia stato commesso. (Fattispecie di sottrazione di copie di disegni di macchine industriali: è stato ritenuto il reato di cui all’art. 623 c.p. con esclusione dello scopo di furto). Cass. pen. sez. III 7 febbraio 1973