Art. 623 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di procedibilità d'ufficio

Articolo 623 ter - codice penale

(1)Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617 ter, primo comma, 617 sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Articolo 623 ter - Codice Penale

(1)Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617 ter, primo comma, 617 sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Note

(!) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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