Art. 623 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Altre comunicazioni e conversazioni

Articolo 623 bis - codice penale

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Articolo 623 bis - Codice Penale

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Massime

In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c. della scoperta o dell’applicazione rivelata. Cass. pen. sez. V 11 luglio 2005 n. 25174

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.) il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto operazioni che costituiscano il «cuore» degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio). Cass. pen. sez. V 11 luglio 2005 n. 25174

Sussiste il reato di cui al combinato disposto degli artt. 617 bis e 623 bis c.p. nel caso di installazione di apparecchio ricevente atto ad intercettare le comunicazioni degli organi di polizia effettuate attraverso la loro centrale operativa atteso che il citato art. 623 bis nella sua attuale formulazione introdotta dall’art. 8 della legge 23 dicembre 1993 n. 547 si riferisce ad ogni genere di «trasmissione a distanza di suoni immagini ed altri dati» senza più il limite che dovesse comunque trattarsi di trasmissione «con collegamento su lo o ad onde guidate». Cass. pen. sez. V 8 giugno 2004 n. 25488

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