Ai fini dell’integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) è necessario che dalla rivelazione e dall’utilizzazione del segreto derivi quale condizione di punibilità un nocumento intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni). Cass. pen. sez. V 9 dicembre 2014 n. 51089
Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 c.p.) rivelazione del contenuto di documenti segreti pertanto qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento – inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura – al titolare del diritto alla segretezza va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato. Cass. pen. sez. V 27 aprile 2009 n. 17744
Il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti è punibile soltanto a querela della persona offesa. La titolarità del diritto di querela non può non spettare al soggetto interessato alla conservazione del segreto a colui cioè che ha legittimo interesse alla «non rivelazione» del segreto sia che l’atto o il documento pubblico o privato si trovi presso di lui sia che si trovi presso terzi. La titolarità del diritto di querela per il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) spetta al soggetto interessato alla conservazione del segreto sia che l’atto o il documento pubblico o privato si trovi presso di lui sia che si trovi presso terzi. Cass. pen. sez. V 20 novembre 1973