L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta (616), o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).