Art. 620 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Articolo 620 - codice penale

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta (616), o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Articolo 620 - Codice Penale

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta (616), o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 6 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.
A norma dell’art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.336 c.p.p.; 50 c.p.p.

Istituti giuridici

Novità giuridiche