Art. 619 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Articolo 619 - codice penale

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’art. 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza (616), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 30 a € 516.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Articolo 619 - Codice Penale

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’art. 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza (616), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 30 a € 516.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 5 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.
A norma dell’art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.(381 c.p.p.)
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.(280287 c.p.p.)
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.(33 ter c.p.p.)
Procedibilità: primo comma, a querela di parte; d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; secondo comma, d’ufficio.(336 c.p.p.); (50 c.p.p.)

Massime

Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale telegrafico o telefonico indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l’autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell’azienda telefonica). Cass. pen. sez. V 21 giugno 1971 n. 887

La violazione di corrispondenza concretante una delle ipotesi previste dall’art. 619 c.p. non si realizza unicamente con la effettiva lettura della corrispondenza manomessa essendo sufficiente a concretare l’elemento costitutivo materiale di quel reato la semplice presa di cognizione del contenuto del plico quale si realizza con l’apertura dello stesso e con l’esame del suo contenuto per verificarne l’esistenza eventuale di valori od altre utilità. Cass. pen. sez. VI 10 aprile 1969 n. 838

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