L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’art. 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza (616), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 30 a € 516.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).