Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza (616, 623 bis) a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516 (620).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 ss. c.p.p.).