Integra il reato di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617 comma primo cod. pen. la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto conservata nell’archivio di posta elettronica della prima. Cass. pen. sez. V 15 marzo 2017 n. 12603
L’installazione di una segreteria telefonica non costituisce automaticamente un apparato di intercettazione rilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 617 bis c.p. posto che a tal fine occorre accertare che l’apparecchio sia predisposto per effettuare la registrazione all’insaputa della persona che telefona mentre sul piano dell’elemento soggettivo essendo richiesto il dolo specifico occorre che l’installazione dell’apparecchio sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche. Qualora una volta installata la segreteria per finalità proprie la si utilizzi talvolta per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate da altri (nella specie dipendenti del comune) una siffatta impropria utilizzazione non integra la previsione di cui all’art. 617 bis bensì quella di cui all’art. 617 c.p. che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone. Cass. pen. sez. V 25 febbraio 2004 n. 8107
L’attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari (Eprom) da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell’art. 617 bis c.p. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche né lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale (essendo l’azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione). Cass. pen. sez. VI 1 ottobre 1997 n. 8851
Non si configurano gli estremi della necessità e della proporzione che qualificano la scriminante della legittima difesa quando si reagisce con mezzi di aggressione del diritto alla riservatezza e all’inviolabilità dei segreti. È punibile pertanto ai sensi dell’art. 617 bis c.p. la condotta di colui che istalli apparecchiature atte all’intercettazione delle comunicazioni telefoniche per acquisire la prova dell’infedeltà del coniuge. Cass. pen. sez. V 10 giugno 1994 n. 6727
Ai fini del delitto di cui all’art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) non ha valore scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge. I doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio infatti non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi ma ne presuppongono anzi l’esistenza dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. Tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza. Cass. pen. sez. V 10 giugno 1994 n. 6727
Il capoverso dell’art. 617 bis c.p. prevede non un reato proprio – tale dovendosi considerare quello che può essere commesso solo da chi abbia una determinata posizione giuridica o di fatto – ma una circostanza aggravante; ciò in quanto il fatto previsto dal suddetto capoverso è identico a quello di cui al primo comma del medesimo articolo salvo l’aumento di pena previsto per il caso in cui l’autore del reato rivesta determinate qualità tra le quali quella di esercente la professione di investigatore privato. Cass. pen. sez. V 28 luglio 1992 n. 8422
In tema di installazione fuori dei casi consentiti di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche punita dall’art. 617 bis c.p. nel caso di avvenuta installazione – che addirittura in base alla suddetta norma può riguardare anche soltanto «parti» di apparati o strumenti – la responsabilità può essere esclusa soltanto se l’apparecchiatura sia in modo assoluto inidonea all’intercettazione e non pure nel caso di esistenza di eliminabili difetti tecnici dell’apparecchiatura stessa o errato montaggio del materiale. Dovendosi invero avere riguardo all’attività di installazione e non a quella – successiva – dell’intercettazione il reato resta consumato anche se per una qualsiasi ragione non attinente all’inidoneità assoluta gli apparecchi non abbiano funzionato e quindi non si sia realizzata l’intercettazione. Cass. pen. sez. V 28 luglio 1992 n. 8422
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 617 bis c.p. l’espressione «altre persone» sta a significare qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l’installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica. (In motivazione la S.C. in un caso di illecita intercettazione eseguita sul telefono di un esercizio commerciale da parte di uno dei contitolari dell’impresa ha precisato che la norma mira a tutelare in conformità dell’art. 15 Cost. un segreto individuale che per sua natura non trova limitazioni al di fuori dei casi eccezionali e tassativi espressamente previsti dalla legge neanche nell’ambito della famiglia). Cass. pen. sez. V 4 settembre 1989 n. 11360
L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata. Cass. pen. sez. II 17 giugno 1988 n. 7091
L’intercettazione delle comunicazioni radio fra centrali operative e radiomobili dei Corpi di polizia non configura l’ipotesi prevista dall’art. 617 bis c.p. che tutela la riservatezza di comunicazioni telegrafiche o telefoniche e per estensione dell’art. 623 bis c.p. qualunque altra trasmissione di suoni effettuata con collegamenti su lo o anche guidati. Pertanto le comunicazioni della polizia che sono effettuate mediante onde elettriche che si propagano nello spazio sia pure su bande di frequenza riservate in senso circolare ovverossia onnidirezionale devono ritenersi comprese nelle previsioni di cui al R.D. 8 febbraio 1923 n. 1067 il quale all’art. 18 così come modificato dal R.D. n. 1488 del 1923 tutela penalmente il contenuto di corrispondenza (radiotelegrafica) e radiotelefonica. Cass. pen. sez. V 10 ottobre 1980 n. 10314
L’intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia e l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p. che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall’art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni od immagini od altri dati effettuata con collegamento su lo o ad onde guidate. Per onde guidate infatti si intendono quelle convogliate a mezzo di conduttori fisici e pertanto non possono farsi rientrare in tale nozione le radio-comunicazioni della polizia che sono effettuate mediante onde elettriche. L’intercettazione di trasmissioni radiotelefoniche della centrale operativa della questura deve invece ritenersi compresa nella previsione del R.D. 8 febbraio 1923 n. 1067 contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza lo che all’art. 18 (modificato dal R.D. n. 1488 del 1923) punisce chiunque senza l’espressa autorizzazione del competente Ministero intercetti e propaghi con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica. L’installazione di un apparecchio radio di particolare potenza al fine di intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia non rientra né nella previsione dell’art. 617 bis c.p. né nella previsione dell’art. 18 R.D. n. 1067 del 1923 che prevede e punisce soltanto l’intercettazione delle comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche. Cass. pen. sez. V 9 luglio 1980 n. 8601
Non presenta rilevanza penale ai sensi dell’art. 617 c.p. per difetto di dolo la condotta dell’operatore di polizia il quale avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato risponda nell’esercizio della attività di indagine alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell’art.351 c.p.p. posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta. Cass. pen. sez. II 6 ottobre 2004 n. 39192