Art. 617 quinquies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Articolo 617 quinquies - codice penale

(1)Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.

Articolo 617 quinquies - Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.1993, n. 547, e la sua rubrica è stata così sostituita dall’art. 19, comma 6, L. 23.12.2021, n. 238
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19, comma 6, L. 23.12.2021, n. 238

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati al ne di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo non è necessario accertare ai fini della sua consumazione che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati. Cass. pen. sez. V 13 ottobre 2010 n. 36601

Integra il delitto di cui all’art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale considerato che l’intercettazione implica l’inserimento nelle comunicazioni riservate traendo indebita conoscenza delle stesse. Cass. pen. sez. V 30 gennaio 2007 n. 3252

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