Art. 617 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Articolo 617 quater - codice penale

(1)Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. (2)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:(2)
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617 quater - Codice Penale

(1)Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. (2)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:(2)
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.1993, n. 547
(2) Il presente comma/alinea è stato così modificato dall’art. 19, comma 5, L. 23.12.2021, n. 238

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: primo e secondo comma, a querela di parte; quarto comma, d’ufficio.336 c.p.p.; 50 c.p.p.

Massime

Nel reato previsto dall’art. 617 quater cod. pen. il privato che assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni mediante un sistema informatico o telematico in quanto persona offesa dal reato è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Cass. pen. sez. VI 5 maggio 2016 n. 18713 

È configurabile il tentativo del delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). Cass. pen. sez. II 7 novembre 2011 n. 40035

Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater comma primo c.p.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l’accesso di estranei alle comunicazioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l’autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema perché tale qualità non lo abilita comunque ad accedere – come accaduto nella fattispecie – alla casella di posta elettronica del singolo account protetta da apposita password nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema). Cass. pen. sez. V 31 luglio 2007 n. 31135

La previsione di cui all’art. 617 quater comma secondo c.p. – nel sanzionare la condotta di chiunque rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma – non richiede quale presupposto del reato l’intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall’art. 617 quater comma primo) in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete delle quali l’agente sia comunque venuto a conoscenza. Cass. pen. sez. V 1 febbraio 2006 n. 4011

Integra il reato di cui all’art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza mediante un terminale POS in sua dotazione una carta di credito contraffatta atteso che il titolare dell’esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l’accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all’addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata. Cass. pen. sez. V 19 novembre 2003 n. 44362

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