Art. 616 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Articolo 616 - codice penale

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516 (15 Cost.; 619).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (618).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Articolo 616 - Codice Penale

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516 (15 Cost.; 619).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (618).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: a querela di parte.336 c.p.p.

Massime

Integra il reato di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617 comma primo cod. pen. la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto conservata nell’archivio di posta elettronica della prima. Cass. pen. sez. V 15 marzo 2017 n. 12603

Integra il reato di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né in tal caso sussiste la giusta causa di cui all’art. 616 comma secondo c.p. la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte considerato che ex art. 210 c.p.c. il giudice può ad istanza di parte ordinare all’altra parte o ad un terzo l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. Cass. pen. sez. V 29 settembre 2011 n. 35383

Non integra il reato di cui all’art. 616 c.p. la condotta del superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente assente dal lavoro dopo avere a tal fine utilizzato la password in precedenza comunicatagli in conformità al protocollo aziendale. Cass. pen. sez. V 19 dicembre 2007 n. 47096

Nel caso dell’addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza non sussistendo un rapporto di specialità tra l’art. 616 c.p. e l’art. 314 c.p. Infatti la clausola «se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge» contenuta nell’art. 616 c.p. va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza ovvero della sua sottrazione distrazione distruzione o soppressione eventualmente descritto in una norma penale diversa da quella dell’art. 616; condotte queste non specificamente enunciate nel delitto di peculato che ha diversa oggettività giuridica rispetto all’altra figura delittuosa. Cass. pen. sez. VI 28 ottobre 1998 n. 11360

La valutazione della idoneità dell’azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio ex ante che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall’agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza a norma degli artt. 616 e 619 c.p. l’addetto al servizio delle poste che apre un plico «civetta» – inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente – e sottrae le banconote ivi contenute i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall’amministrazione postale. Cass. pen. sez. VI 28 ottobre 1998 n. 11360

In materia di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza la nozione di giusta causa alla cui assenza l’art. 616 secondo comma c.p. subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia che la locuzione stessa presuppone e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione). Cass. pen. sez. V 1 ottobre 1997 n. 8838

È configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello di sottrazione di corrispondenza dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso la segretezza e l’inviolabilità della corrispondenza nel secondo. Nel delitto di furto inoltre il dolo specifico che si identica nel fine di trarre profitto non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. Tale profitto tuttavia deve necessariamente derivare dall’impossessamento della cosa sottratta e non dal suo danneggiamento o dalla sua sottrazione perché in tal caso l’autore non agisce secondo il paradigma del furto ma eventualmente del danneggiamento o del diverso reato voluto. Ne consegue che per aversi il concorso formale cioè la violazione con azione unica di entrambe le norme sanzionatrici è indispensabile accertare in concreto se la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta oltre che al fine di prenderne o farne prendere cognizione anche al ne di trarre un profitto di qualunque natura dall’impossessamento. Cass. pen. sez. I 10 gennaio 1995 n. 122

Equivale alla «distruzione» della corrispondenza il sottrarla per un tempo apprezzabile alla disponibilità dell’avente diritto e ciò in considerazione del fatto che il ritardo nella sua consegna può secondo i casi rendere inutile la stessa o frustrare comunque il perseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio. Cass. pen. sez. V 24 ottobre 1980 n. 10898

Con la distruzione si trasforma la materialità stessa della corrispondenza in modo che questa non esiste fisicamente; con la soppressione si deve raggiungere l’equivalente risultato della trasformazione del suo aspetto giuridico che è la disponibilità dell’avente diritto. Per una qualunque circostanza non voluta né prevista dall’agente la corrispondenza che costui intendeva sopprimere come tale non consegnandola al destinatario può essere trovata da altri. Tale fortuito ritrovamento per non ha alcuna influenza sull’azione commessa dall’agente poiché n dal primo momento data la sua idoneità a conseguire l’evento voluto essa aveva violato la norma incriminatrice. Cass. pen. sez. V 15 maggio 1972 n. 490

Il prendere cognizione di una corrispondenza chiusa si riferisce non solo al tenore di una lettera ma anche ad un oggetto reale racchiuso nella corrispondenza il quale può essere di varia natura come ad esempio una fotografia e quindi anche denaro avente anch’esso qualificazione e carattere tutelati dalla legge. Cass. pen. sez. VI 14 dicembre 1970 n. 1549

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