Art. 615 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Articolo 615 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (323), s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.).
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (250, 352 c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Articolo 615 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (323), s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.).
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (250, 352 c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.
A norma dell’art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza; secondo comma, non consentito.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo comma, non consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: primo comma, d’ufficio; secondo comma, a querela di parte; d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.50 c.p.p.; 336 c.p.p.; 50 c.p.p.

Massime

L’abuso di poteri inerenti alle funzioni che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale non postula la presenza degli estremi necessari per l’integrazione del reato di abuso di ufficio potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso come l’usurpazione lo sviamento il perseguimento di una finalità diversa l’inosservanza di leggi regolamenti o istruzioni ecc. indipendentemente dall’ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall’agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 615 c.p. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l’attività di parrucchiere – così facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata della moglie del predetto pubblico ufficiale – era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito ossia la repressione di un’infrazione amministrativa ma era contraria all’art. 13 L. 24 novembre 1981 n. 689 che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora). Cass. pen. sez. V 19 maggio 1993 n. 5088

Istituti giuridici

Novità giuridiche