Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (323), s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.).
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (250, 352 c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, 623 ter; 336 c.p.p.) (1).