Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio l’occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello “ius excludendi” quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo. (Fattispecie nella quale l’occupante non aveva liberato l’immobile su richiesta del proprietario il quale dopo avere acconsentito per un certo periodo all’uso del medesimo quale abitazione dell’occupante vi si era introdotto gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d’ingresso). Cass. pen. sez. V 12 luglio 2019 n. 30742
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta del coniuge separato che non avendovi più stabile dimora si introduca nella casa familiare contro la volontà del coniuge assegnatario. Cass. pen. sez. V 12 luglio 2019 n. 30726
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro di studio e di svago ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell’avente diritto nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata ferma restando tuttavia l’operatività della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali ad esempio retrobottega bagni privati o spogliatoi) che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell’abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell’accesso da parte di estranei. (Nella specie in applicazione di tali principii è stata esclusa la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli imputati era consistita nell’ingresso arbitrario a scopo dimostrativo nei locali di un istituto privato di istruzione). Cass. pen. sez. V 8 marzo 2018 n. 10498
Non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile si introduce nell’immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio. (In motivazione la Corte ha chiarito che in tal caso non risulta ancora attuale e pertanto meritevole di tutela il diritto del proprietario-locatore di svolgere nell’immobile attività della propria vita privata). Cass. pen. sez. V 20 novembre 2017 n. 52749
In tema di violazione di domicilio la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell’immobile. Cass. pen. sez. V 5 febbraio 2015 n. 5592
Integra il reato di violazione di domicilio ai sensi dell’art. all’art. 614 comma primo c.p. che equipara l’introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite in quanto in tal caso si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell’agente il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l’abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l’ipotesi di cui all’art. 614 comma secondo c.p. – che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l’espressa volontà del titolare – nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all’introduzione nell’abitazione altrui. Cass. pen. sez. V 30 settembre 2005 n. 35166
L’abitacolo di un’autovettura non può essere considerato privata dimora in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo né tanto meno appartenenza di privata dimora in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa. Cass. pen. sez. V 5 novembre 2004 n. 43426
La violazione del domicilio (art. 614 c.p.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale con l’esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L’attualità dell’uso cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale sotto il profilo della libertà domestica non implica la sua continuità e pertanto non viene meno in ragione dell’assenza pio meno prolungata nel tempo dell’avente diritto la quale qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento non comporta affatto di per se sola la volontà di non tornare ad accedere all’abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all’art. 614 c.p. la condotta dell’imputato che si era introdotto all’interno di una abitazione contro la volontà del titolare effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall’apertura di una porta comunicante con il proprio adiacente studio professionale il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia conclusasi con il decesso). Cass. pen. sez. V 5 maggio 2004 n. 21062
Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio per “abitazione” si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale – difettando del requisito dell’attualità dell’uso domestico – l’appartamento non ancora abitato dal proprietario tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato. Cass. pen. sez. VI 29 luglio 2003 n. 31982
Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’ultimo comma dell’art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione ma per commettere un altro reato la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante con riferimento alla condotta del ricorrente che dopo essersi introdotto nell’abitazione dell’ex coniuge strattonava la donna le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso rilevando che dette azioni erano espressive di uno scatto d’ira ovvero del tentativo di impossessarsi del telefono con cui la donna intendeva chiamare le forze dell’ordine). Cass. pen. sez. VI 28 febbraio 2018 n. 9084
Nel delitto di violazione di domicilio l’aggravante della violenza sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e pertanto ricorre anche quando essa non sia usata inizialmente per l’illecita introduzione ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell’avente diritto. Cass. pen. sez. I 29 marzo 2012 n. 11746
Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’ultimo comma dell’art. 614 c.p. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione ma per commettere un altro reato la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela. Cass. pen. sez. I 15 luglio 2010 n. 27542
In tema di violazione di domicilio perché possa ritenersi sussistente la aggravante della violenza sulle cose (che comporta la procedibilità di ufficio) occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla “res” ma anche che essa abbia determinato la forzatura la rottura il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione. (Nella fattispecie relativa a delitto tentato la Corte ha ritenuto insussistente la aggravante nel comportamento dell’imputato che secondo quanto dichiarato da un teste stava “maneggiando” sulla porta dell’appartamento nel quale aveva intenzione di introdursi). Cass. pen. sez. V 23 febbraio 2000 n. 2170
La condotta di colui che penetra nell’abitazione altrui dopo aver infranto il vetro della finestra di un balcone integra il delitto di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose nel quale rimane assorbito quello di danneggiamento. Cass. pen. sez. VI 26 marzo 2010 n. 11780
L’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica solo quando l’esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nella altrui abitazione (o negli altri luoghi indicati dall’art. 614 c.p.) mentre quando l’agente si introduce nei luoghi predetti contro la volontà del titolare del diritto di esclusione al fine di asportare cose che egli ritiene aver diritto di prendere perché di sua proprietà e la introduzione sia avvenuta con violenza sulle cose o sulle persone egli infrange sia le disposizioni concernenti la inviolabilità del domicilio sia quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni. Cass. pen. sez. V 10 agosto 2000 n. 8996