Art. 612 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Minaccia

Articolo 612 - codice penale

(1) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (120; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a euro 1032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d’ufficio] (2).
Si procede d’ufficio (623 ter) se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 (3), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Articolo 612 - Codice Penale

(1) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (120; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a euro 1032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d’ufficio] (2).
Si procede d’ufficio (623 ter) se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 (3), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 1 comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
A norma dell’art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Giudice di pace (41, lett. a), D.L.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico per le aggravanti (43, D.L.vo n. 274/2000); secondo comma, Tribunale monocratico (41, lett. a), D.L.vo n. 274/2000).
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio, nell’ipotesi del terzo comma o se la minaccia è grave, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.336 c.p.p.; 50 c.p.p.

Massime

In tema di atti persecutori, anche il reiterato invio di missive allusive al suicidio dell’agente può essere rilevante ai fini della integrazione del reato, costituendo condotta di molestia idonea a determinare nella vittima un turbamento psichico che incide in negativo sulla sua libertà morale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30535 del 4 agosto 2021 (Cass. pen. n. 30535/2021)

Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell’esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell’illecito quale ragione della circostanza aggravante Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23927 del 18 giugno 2021 (Cass. pen. n. 23927/2021)

Nel caso in cui un reato autonomamente contestato sia erroneamente ritenuto assorbito in una circostanza aggravante di altro reato contestato (nella specie il delitto di minaccia in quello di danneggiamento commesso con minaccia), in difetto di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato sulla non punibilità per il reato ritenuto assorbito, con la conseguenza che il proscioglimento dal reato “complesso”, impedisce la automatica sussistenza del reato assorbito, in applicazione del principio del divieto di “reformatio in peius“. (In motivazione la Corte precisato che, diversamente, nell’ipotesi di assorbimento conseguente ad una progressione criminosa, che presuppone comunque l’accertamento del reato meno grave della “progressione criminosa”, anche in difetto di impugnazione non si verifica la formazione del giudicato sulla non punibilità del reato assorbito). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23766 del 16 giugno 2021 (Cass. pen. n. 23766/2021)

In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto, sicché non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora, nell’imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi aggravata, fosse sufficiente il mero richiamo in imputazione alla “gravità” della minaccia, attesa la natura meramente valutativa di siffatta qualificazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13799 del 6 maggio 2020 (Cass. pen. n. 13799/2020)

Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell’art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26059 del 12 giugno 2019 (Cass. pen. n. 26059/2019)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di autonoma motivazione – le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria, nonché nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 612 cod. pen. L’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è motivata con mero e integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell’istanza – allegata e “da intendersi interamente […] ritrascritta” – proposta dal difensore di alcuni imputati.
Per consolidata giurisprudenza, l’omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l’inammissibilità della questione. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017).
Per consolidata giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la c.d. motivazione per relationem, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006). Corte Costituzionale, ordinanza n. 64 del 27 marzo 2018

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest’ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell’agente di produrre l’effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di morte proferita dall’imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non presente, abbia comunque prodotto in quest’ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il reato). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38387 del 1 agosto 2017 (Cass. pen. 38387/2017)

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero l’ipotesi di minaccia grave frasi quali “ti ammazzo, ti sgozzo, ti spacco la faccia, ti sparo in testa” e simili, pronunciate dall’imputato all’interno di un ospedale mentre versava in un forte stato di turbamento emotivo dovuto alla presenza di sintomi che in passato avevano preceduto un infarto). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35593 del 25 agosto 2015 (Cass. pen. n. 35593/2015)

Integra il delitto previsto dall’art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un piccone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen.. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3865 del 27 gennaio 2015 (Cass. pen. n. 3865/2015)

Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di oggettiva valenza intimidatoria l’espressione “stai attenta non sai chi sono io”, pronunciata nel contesto di una discussione animata e non accompagnata da ulteriori aggiunte verbali dal contenuto minaccioso). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45502 del 4 novembre 2014 (Cass. pen. n. 45502/2014)

La minaccia condizionata è punibile, tranne che con essa l’autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di minaccia, dell’imputato, il quale aveva intimato, sotto minaccia di morte, alla persona offesa di non testimoniare su fatti accaduti in sua presenza dicendogli ‘se farai da testimone ammazzo anche te”). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14054 del 25 marzo 2014 (Cass. pen. n. 14054/2014)

E’ configurabile il tentativo del delitto di minaccia, quando il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile (Fattispecie in cui la lettera minatoria, contenente un proiettile, è stata intercettata prima di giungere al destinatario). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9362 del 26 febbraio 2014 (Cass. pen. n. 9362/2014)

L’ingiustizia del male minacciato e, quindi, l’illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all’art. 612 c.p., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo posto a base dell’azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l’intimidazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19252 del 16 maggio 2011 (Cass. pen. n. 19252/2011)

In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l’effettivo esercizio di un’azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand’anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all’autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un’azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l’altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all’art. 336 c.p. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5300 del 11 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 5300/2011)

Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l’espressione «se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l’ammazzo» integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietà della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29390 del 20 luglio 2007 (Cass. pen. n. 29390/2007)

Integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma secondo, c.p., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 682 del 15 gennaio 2007 (Cass. pen. n. 682/2007)

Per la sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l’uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19518 del 7 giugno 2006 (Cass. pen. n. 19518/2006)

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto — la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente — che può derivare anche dall’esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge. (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione — l’imputato aveva detto all’interlocutore che «aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea» — era stata pronunciata nell’ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata inidonea a comportare una comminatoria di «ingiusto» danno anche in ragione della sua genericità). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8251 del 8 marzo 2006 (Cass. pen. n. 8251/2006)

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto — la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente — che può derivare anche dall’esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4633 del 6 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 4633/2004)

In tema di minaccia, anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall’altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi. (Nella specie, l’agente sostava lungamente con l’autovettura sotto l’abitazione della vittima e, sporgendosi dal finestrino, la chiamava a gran voce affinché fosse sentito da tutto il vicinato). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 556 del 12 gennaio 2004 (Cass. pen. n. 556/2004)

Il comportamento del pubblico ufficiale che usa minacce per costringere un collega del suo ufficio a mostrargli determinati documenti, configura solo il delitto di minaccia, in quanto la pretesa di prendere visione dei documenti non è un’attività rientrante nei compiti del pubblico ufficiale ed il diverbio ha ad oggetto un dissenso sulle modalità di gestione di determinate pratiche e costituisce solo l’occasione per l’azione minacciosa, non finalizzata a costringere ad omettere un atto dell’ufficio. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39090 del 16 ottobre 2003 (Cass. pen. n. 39090/2003)

Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l’agente abbia avuto la volontà di produrre l’effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo di relazioni di amicizia e lavoro). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36353 del 22 settembre 2003 (Cass. pen. n. 36353/2003)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33091 del 5 agosto 2003 (Cass. pen. n. 33091/2003)

L’uso o porto fuori della propria abitazione di un’arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l’aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la visibilità, e non l’esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell’aggravante, per la quale rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16647 del 9 aprile 2003 (Cass. pen. n. 16647/2003)

Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vice-presidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase «questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale»; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l’espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell’ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31693 del 24 agosto 2001 (Cass. pen. n. 31693/2001)

Integra il reato di minaccia aggravata dall’uso delle armi (art. 612, comma secondo, c.p.) e non quello di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, c.p.), la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, usi minaccia alla donna per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita, atteso che quest’ultima non può mai formare oggetto di un credito esigibile ma solo di una obbligazione naturale nascente da un contratto nullo, perché avente causa illecita. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9348 del 5 marzo 2001 (Cass. pen. n. 9348/2001)

Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l’agente prospetti un male ingiusto che, quand’anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l’evento da cui dipende l’esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l’evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. (Nella fattispecie la Corte, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato, non configurasse il reato la frase pronunciata dal ricorrente «se tu ti prendi la casa i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano»). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7511 del 27 giugno 2000 (Cass. pen. n. 7511/2000)

Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto — sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi — per arbitrario esercizio dei poteri del sindaco). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5593 del 12 maggio 2000 (Cass. pen. n. 5593/2000)

La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la minaccia, a causa dell’esplicito riferimento al “cimitero”, suonasse come esplicita minaccia di morte). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14628 del 23 dicembre 1999 (Cass. pen. n. 14628/1999)

L’art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato la norma che prevedeva il delitto di oltraggio ma non ha fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti-reato sussunti nella fattispecie di oltraggio: non può quindi trovare applicazione il comma primo dell’art. 2 c.p. qualora l’azione delittuosa sia stata commessa con minaccia in danno del pubblico ufficiale, conservando il comportamento rilevanza penale, ai sensi degli artt. 612 e 61 n. 10 c.p. Consegue che, se il procedimento sia pendente davanti alla Corte di cassazione, poiché la diversa qualificazione giuridica impone una verifica della procedibilità dell’azione penale ai sensi del capoverso dell’art. 612 c.p., se la gravità della minaccia sia stata positivamente apprezzata già dal giudice di merito con motivazione esauriente e logica, onde tale ultimo reato sia da considerare procedibile d’ufficio, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza che ha ritenuto la sussistenza del delitto di oltraggio e rinviare al giudice di merito per la determinazione della pena da infliggere per il delitto di minaccia aggravata. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12277 del 28 ottobre 1999 (Cass. pen. n. 12277/1999)

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell’abolitio criminis di cui all’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell’art. 341 c.p., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 c.p. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell’art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11518 del 7 ottobre 1999 (Cass. pen. n. 11518/1999)

Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell’agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell’imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7571 del 11 giugno 1999 (Cass. pen. n. 7571/1999)

La minaccia condizionata è punibile — tranne che con essa l’autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe — e nessun proposito educativo o correttivo nei confronti di un minore può essere accreditato ad un soggetto che pronuncia un’espressione minatoria, di forte impatto sul destinatario, accompagnata da un gesto inequivocabile, col quale viene minato l’uso di un’arma da fuoco, e che costituisce manifestazione del proprio livore. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva assolto l’imputato — il quale, abusando dei poteri inerenti la qualifica di vigile urbano, aveva minacciato il padre di un minore, pronunciando la frase: «Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena» — sul rilievo che la frase era stata pronunciata con l’intento di esercitare una funzione educativa nei confronti del minore, che si era sottratto al controllo del vigile e che, in ogni caso, si trattava di minaccia condizionata). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3186 del 5 aprile 1997 (Cass. pen. n. 3186/1997)

Ai fini dell’accertamento della sussistenza del delitto di minaccia, l’indagine sul movente è meramente sussidiaria, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi soltanto nel caso che questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9314 del 28 giugno 1990 (Cass. pen. n. 9314/1990)

Il delitto di cui all’art. 610 c.p., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all’art. 612 c.p., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere una intensità di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall’agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nella abitazione che di tollerare le sue intemperanze. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11525 del 12 novembre 1987 (Cass. pen. n. 11525/1987)

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612 c.p. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8275 del 12 agosto 1986 (Cass. pen. n. 8275/1986)

In tema di minaccia, il secondo comma dell’art. 612 c.p. presume il danno grave quando concorrano le modalità stabile nell’art. 339 stesso codice (circostanze aggravanti), ma non esclude che la gravità possa scaturire anche da altri elementi («se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339»). Ne deriva che, se la fattispecie esula dall’art. 339 citato, la gravità deve desumersi dall’insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5617 del 10 giugno 1986 (Cass. pen. n. 5617/1986)

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 612 c.p., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta infatti di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l’azione intimidatoria sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (Nella specie è stata ritenuta la minaccia aggravata in considerazione del tempo di notte, della pluralità dei soggetti minaccianti, della presenza di una pistola che, per la sua sagoma, si intravede facilmente anche nella penombra e che anzi ha maggiore efficacia intimidatrice). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8264 del 25 settembre 1985 (Cass. pen. n. 8264/1985)

Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l’intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l’azione intimidatrice. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7382 del 23 luglio 1985 (Cass. pen. n. 7382/1985)

Sussiste il reato di cui all’art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6289 del 24 giugno 1985 (Cass. pen. n. 6289/1985)

La fattispecie di cui all’art. 612 c.p. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11256 del 19 dicembre 1984 (Cass. pen. n. 11256/1984)

Le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un’azione illecita, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento (nella specie è stato ritenuto che la locuzione «prova a denunciarmi e vedrai che cosa ti succede» avesse carattere intimidatorio in relazione alla condotta complessiva dell’imputato, che in precedenza aveva percosso la parte offesa). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7355 del 24 settembre 1984 (Cass. pen. n. 7355/1984)

Al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all’entità del male minacciato, ma anche all’insieme delle modalità dell’azione ed alle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto. (Nella specie è stata ravvisata la minaccia, nell’ipotesi aggravata di cui al cpv. dell’art. 612 c.p., per avere l’imputato pronunciato la frase: «se non te ne vai ti sparo» senza alcun serio motivo, nei confronti di due fidanzati che si trovavano all’interno di una autovettura). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8107 del 21 settembre 1982 (Cass. pen. n. 8107/1982)

L’ingiustizia del male minacciato e, quindi, l’illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all’art. 612 c.p., non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell’azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l’intimidazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3718 del 8 aprile 1982 (Cass. pen. n. 3718/1982)

Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula l’intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3234 del 25 marzo 1982 (Cass. pen. n. 3234/1982)

Anche l’uso di un’arma apparente o di un’arma giocattolo integra l’aggravante dell’arma nel delitto di minaccia quando si tratta di oggetto che, avendo l’apparenza di arma idonea a produrre lesioni, è atta a provocare nella vittima un effetto intimidatorio più intenso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8682 del 9 ottobre 1981 (Cass. pen. n. 8682/1981)

Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia, la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione. La violenza privata presenta, invece, un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3931 del 23 marzo 1976 (Cass. pen. n. 3931/1976)

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