Art. 610 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

Violenza privata

Articolo 610 - codice penale

(1) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Articolo 610 - Codice Penale

(1) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo “status” impedendone l’accesso e quindi privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l’imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte ora in cui l’autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale). Cass. pen. sez. V 7 aprile 2017 n. 17794

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o comunque la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo essendo invece penalmente irrilevanti in virtù del principio di offensività i comportamenti che pur costituendo violazioni di regole deontologiche etiche o sociali si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell’imputato che al fine di fare rispettare il regolamento condominiale aveva reiteratamente minacciato aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi). Cass. pen. sez. V 16 gennaio 2017 n. 1786

Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise. Cass. pen. sez. V 1 giugno 2010 n. 20749

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l’estrinsecazione di una qualsiasi energia sica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell’abitazione alla moglie). Cass. pen. sez. VI 18 gennaio 2010 n. 2013

In tema di violenza privata (art. 610 c.p.) il requisito della violenza ai fini della configurabilità del delitto si identica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso il quale sia pertanto costretto a fare tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi). Cass. pen. sez. V 11 novembre 2005 n. 40983

Nella previsione dell’art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile soprattutto quando assuma carattere d’intimidazione in rapporto all’ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa percepita come tale dalla persona offesa risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il giudice del riesame aveva annullato la misura cautelare ritenendo che non integrasse il delitto di violenza privata la condotta dell’imputato il quale aveva avvicinato la sorella di un perito incaricato di una ricognizione fonica su alcune intercettazioni eseguite in un procedimento per associazione mafiosa dicendole di riferire al fratello di «sistemare al meglio la vicenda»). Cass. pen. sez. VI 28 aprile 2005 n. 15805

In tema di violenza privata la condotta commessa “ioci causa” (nella specie la sottrazione mediante minaccia con un coltello di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontà o l’accettazione del rischio di determinare la lesione tipica configurandosi altrimenti come mero movente dell’agire di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che nella specie erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall’autore – trattandosi di reato istantaneo – sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo). Cass. pen. sez. V 12 settembre 2018 n. 40488

Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno con violenza o minaccia a fare tollerare od omettere qualcosa senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è pertanto generico. Cass. pen. sez. V 8 febbraio 2011 n. 4526

È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché pur sussistendo l’idoneità dell’azione a limitare la libertà del soggetto passivo quest’ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e pertanto l’evento non si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un’automobile ma l’arresto non era avvenuto in quanto l’autista aveva cambiato direzione imboccando una diversa strada). Cass. pen. sez. III 11 luglio 2013 n. 29742

La configurabilità del tentativo di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione anche se improduttiva del risultato perseguito essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere contro la propria volontà la condotta pretesa dall’agente. Cass. pen. sez. V 28 aprile 2005 n. 15977

Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente costringendolo a fare tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale la violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto – sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi – per arbitrario esercizio dei poteri del sindaco). Cass. pen. sez. V 12 maggio 2000 n. 5593

Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico nazionale razziale o religioso qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente a una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un’espressione nel caso di specie «schiaccio il negro » costituente manifestazione di disprezzo e avversione nei confronti di una persona di colore idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti. Cass. pen. sez. V 7 ottobre 2008 n. 38217

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o comunque la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo essendo invece penalmente irrilevanti in virtù del principio di offensività i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità in ordine al delitto di violenza privata del sindaco di un Comune -che aveva ‘invitata dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune ‘minacciandola revoca dall’incarico – senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza da un lato e revisore contabile dall’altro su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l’esperto revisore sapeva perfettamente che l’Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e comunque senza motivare sulle ragioni per le quali la pressione sul detto revisore era idonea nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall’incarico). Cass. pen. sez. V 26 gennaio 2015 n. 3562

Il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati pur promossi da un comune atteggiamento minatorio dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza concorrono tra loro. Cass. pen. sez. VI 2 gennaio 2009 n. 14

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata in quanto quest’ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata ed è pertanto in esso assorbita. Cass. pen. sez. V 19 novembre 2008 n. 43219

Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia ancorché non esplicita che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che mediante la detta intimidazione il soggetto passivo sia indotto a fare tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all’art. 610 c.p. nell’invito a ritirare la querela formulato al querelante da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati). Cass. pen. sez. V 27 febbraio 2006 n. 7214

Il delitto di violenza privata preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell’indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire dopo una colluttazione a bordo di un’autovettura). Cass. pen. sez. V 27 novembre 2014 n. 49610

Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Cass. pen. sez. I 10 ottobre 2011 n. 36465

Per la sussistenza dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall’art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà sica della persona tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all’altro a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie in cui la vittima che era stata legata era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti fosse configurabile il delitto di violenza privata ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona). Cass. pen. sez. V 30 dicembre 2002 n. 43713

Tra il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. e quello di lesioni personali volontarie di cui all’art. 582 cod. pen. è configurabile il concorso formale essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato e l’integrità sica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l’assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni precisando che le lesioni – una testata in faccia ad un cronista al ne di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente – erano state inflitte per realizzare la violenza privata). Cass. pen. sez. V 15 maggio 2018 n. 21530

Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione nel caso in cui la minaccia posta in essere dall’agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto non arreca alcun danno ingiusto alla vittima che dovrebbe retribuire l’attività lavorativa che si intende effettivamente prestare ma si limita a comprimerne l’autonomia contrattuale con l’imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. “domanda di lavoro” anche se posta in essere con modalità intimidatorie volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla “guardianie” imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio). Cass. pen. sez. II 20 giugno 2019 n. 27556.

Integra il delitto di tentata estorsione e non quello di violenza privata la condotta di colui che con minacce pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto. Cass. pen. sez. VI 22 dicembre 2014 n. 53429

Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto anche di natura non patrimoniale ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio si è ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che con minacce pretenda il recesso di una persona da una società di cui tuttavia sia solo un prestanome senza alcun interesse economico patrimoniale). Cass. pen. sez. II 20 aprile 2011 n. 15716

Integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica. Cass. pen. sez. II 3 dicembre 2009 n. 46609

Commette il delitto di violenza privata colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore per imporgli di attendere all’esterno di un locale e di consentire che l’agente ne assuma la guida poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere sia pure temporaneamente il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica. Cass. pen. sez. V 24 ottobre 2019 n. 43563

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che nell’ambito di manifestazioni di protesta per impedire l’esecuzione di un’opera pubblica impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti frapponendosi all’accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l’utilizzo da parte loro considerato che ai fini della configurabilità del reato in questione il requisito della violenza si identica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Cass. pen. sez. V 20 ottobre 2017 n. 48369

L’espianto di ovociti dall’utero di una donna realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà da personale medico configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina in quanto gli ovociti benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione fanno parte del circuito biologico dell’essere umano e non possono essere considerati “cose mobili” solo temporaneamente detenute dalla donna all’interno del suo corpo. Cass. pen. sez. F 23 settembre 2016 n. 39541

Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie l’imputato con il proprio veicolo aveva superato quello della persona offesa per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C. affermando il principio di cui in massima ha ritenuto sussistente il reato) . Cass. pen. sez. V 28 luglio 2015 n. 33253

Integra il reato di violenza privata aggravato dall’abuso della relazione di prestazione d’opera e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico in modo da costringere il lavoratore nel contesto di un’azienda organicamente strutturata a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso nell’ambito del rapporto di lavoro la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare). Cass. pen. sez. VI 21 dicembre 2010 n. 44803

Integra il delitto di violenza privata aggravato dal metodo mafioso la condotta intimidatoria posta in essere – con l’esito di determinare le dimissioni dall’incarico delle persone minacciate – da persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s. al fine di impedire a collaboratori dell’amministratore giudiziario di supermercato di sua proprietà sottoposto a sequestro di prevenzione la creazione di un inventario informatico della merce in magazzino la regolarizzazione delle procedure concernenti gli ordinativi di merce ai fornitori e il pagamento degli stipendi ai dipendenti. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare della custodia in carcere). Cass. pen. sez. I 27 gennaio 2010 n. 3478

Integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) – e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) – la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una toilette pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all’interno di essa (nella specie bagno di una stazione) – considerato che la toilette pubblica non può essere considerata un domicilio ex art. 614 c.p. richiamato dall’art. 615 bis neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l’interesse tutelato dall’art. 610 c.p. è la libertà morale – da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente – che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d’altro canto non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione). Cass. pen. sez. V 16 marzo 2009 n. 11522

Integra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di colui che – nel corso di una lite con minacce e lesioni per motivi di viabilità stradale – si appropri delle chiavi di avviamento del motore dell’auto della parte lesa temporaneamente fermata nella sede autostradale considerato che tale condotta è preordinata a costringere l’automobilista obbligato a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario a perdere sia pure per breve tempo il potere di utilizzo del mezzo e quindi a non riprendere la marcia subendo una limitazione della propria libertà psichica. Cass. pen. sez. V 2 ottobre 2007 n. 36082

Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere al momento della loro assunzione una lettera di dimissioni per motivi personali priva di data con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera. Cass. pen. sez. V 8 maggio 2007 n. 17444

È configurabile il reato di violenza privata consumata o tentata a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro «demansionamento» (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli altrimenti a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale nella prospettiva di un susseguente licenziamento. Cass. pen. sez. VI 21 settembre 2006 n. 31413

Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un’autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso. Cass. pen. sez. V 16 maggio 2006 n. 16571

Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa che si viene a trovare nell’impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza – di arresto o deviazione del veicolo – per evitare la collisione. Cass. pen. sez. I 26 settembre 2002 n. 32001

È ravvisabile il delitto di violenza privata pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all’art. 1 D.L.vo 22 gennaio 1948 n. 66 disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di “blocco stradale”) nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale al fine di ostruirla od ingombrarla ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti nell’esercizio del diritto di sciopero oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada in modo da impedire il transito su di essa avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli). Cass. pen. sez. V 24 maggio 2001 n. 21228

Istituti giuridici

Novità giuridiche