Art. 609 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Articolo 609 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (352, 247252 c.p.p.) o un’ispezione personale (245 c.p.p.), è punito con la reclusione fino ad un anno (13 Cost.).

Articolo 609 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (352, 247252 c.p.p.) o un’ispezione personale (245 c.p.p.), è punito con la reclusione fino ad un anno (13 Cost.).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell’atto ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali. (Nella specie la perquisizione legittimamente disposta ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 era stata violentemente eseguita provocando lesioni al soggetto perquisito). Cass. pen. sez. III 28 giugno 2011 n. 25709

L’esecuzione di una perquisizione con modalità violente tali da provocare lesioni sulla persona del soggetto perquisito integra unicamente il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale restando in esso assorbito il delitto di perquisizione arbitraria. (In motivazione la Corte ha precisato che a ritenere diversamente sarebbe ravvisabile un solo reato complesso perchè quando l’arbitrarietà di traduce in lesioni queste ultime dovrebbero ritenersi elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 609 c.p. complesso a norma dell’art. 84 c.p.). Cass. pen. sez. III 28 giugno 2011 n. 25709

L’ordine di sequestro di cose pertinenti al reato e reperibili in un determinato luogo che può essere anche l’abitazione dell’imputato va distinto dall’ordine di perquisizione domiciliare avendo quest’atto caratteristiche ben diverse dal sequestro; con questo invero si provvede soltanto ad acquisire al processo le cose che sono pertinenti al reato e che non si ritengono occultate da chicchessia mentre la perquisizione è l’atto col quale s’intende anzitutto rintracciare le cose pertinenti al reato che si sospettano occultate. Ne consegue che se anche il decreto di sequestro indica il luogo dove possono reperirsi le cose da sequestrare non per questo il provvedimento si qualifica come ordine di perquisizione che oltre ad una sua precisa qualificazione nominalistica postula un sospetto di occultamento che giustifica quella particolare attività di ricerca che costituisce l’atto stesso di perquisizione. Cass. pen. sez. V 18 febbraio 1972 n. 164

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