Il reato di adescamento di minorenni previsto dall’art. 609-undecies cod. pen. si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto. Cass. pen. sez. III 28 agosto 2019 n. 36492
In tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies cod. pen. l’oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artici lusinghe o minacce e cioè per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie. Cass. pen. sez. III 23 aprile 2019 n. 17373
In tema di reati sessuali non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609-quater comma primo n. 2) cod. pen. (Fattispecie in cui l’imputato si era spacciato per appartenente all’arma dei carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente – e non a pagamento – con un minore). Cass. pen. sez. III 23 maggio 2018 n. 23173
In tema di reati sessuali in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies cod. pen. il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne nella condotta dell’imputato che aveva instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo). Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2017 n. 8691
Il delitto di adescamento di minori è punibile in virtù della clausola di riserva “se il fatto non costituisce più grave reato” solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine in quanto nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte mentre qualora il reato fine sia consumato la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che con spasmodico invio di “sms” e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale aveva cercato di circuire ragazzi minorenni). Cass. pen. sez. III 20 aprile 2015 n. 16329