Art. 609 quinquies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Corruzione di minorenne

Articolo 609 quinquies - codice penale

(1)Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.(2)
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.(3)
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609 quinquies - Codice Penale

(1)Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.(2)
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.(3)
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Note

(1) Il presente è stato articolo aggiunto dall’art. 6, L. 15.02.1996, n. 66 è stato così sostituito dall’art. 4 L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 04.03.2014, n. 39 con decorrenza dal 06.04.2014.
(3) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 20, comma 1, lett. e), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite; consentito l’allontanamento dalla casa familiare se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.280, 287 c.p.p.; 282 bis c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l’esibizione a persona minore degli anni 14 di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra) in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale. Cass. pen. sez. III 22 giugno 2017 n. 31263

Il delitto di corruzione di minorenne e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se la condotta dell’agente non si limita ad offendere il pudore o l’onore sessuale ma è posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa. (Fattispecie nella quale il reo aveva esibito in una pubblica via il proprio organo sessuale afferrandolo prima con una e poi con entrambe le mani alla presenza di una minore cui lo aveva mostrato). Cass. pen. sez. III 23 gennaio 2009 n. 3196

In tema di reati sessuali il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p. ) è incompatibile con il dolo eventuale. Cass. pen. sez. III 15 aprile 2008 n. 15633

In tema di reati sessuali il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti. (Fattispecie nella quale una minore aveva assistito ad un rapporto sessuale tra la madre ed un altro uomo rapporto nel corso del quale era stata fatta allontanare). Cass. pen. sez. III 28 febbraio 2008 n. 9111

Il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri. Cass. pen. sez. III 7 dicembre 2005 n. 44681

Non sussiste il concorso apparente sotto il profilo dell’assorbimento tra il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) e quello di cui all’art. 609 quinquies (corruzione di minorenne) c.p. in quanto essi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale essendo possibile che si realizzi l’uno senza l’altro. Cass. pen. sez. III 5 agosto 2003 n. 33006

È configurabile il tentativo di corruzione di minorenne nell’attività di chi proponga ad un minore di mostrargli il proprio pene e descriva n nei dettagli la manovra della masturbazione maschile pur senza commettere atti sessuali essendo gli atti ora descritti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato ove previsto dall’art. 609 quinquies c.p. pur arrestandosi ad una fase in cui non abbia avuto ancora inizio l’attività sessuale. Cass. pen. sez. III 25 agosto 2000 n. 9223 

Non è configurabile il reato anche soltanto tentato di corruzione di minorenne di cui all’art. 609 quinquies c.p. nell’ipotesi in cui l’agente mostri a minori giornali e videocassette a contenuto pornografico esulando la predetta condotta dal concetto e dal significato di atto sessuale che deve necessariamente concretizzarsi in un’attività sica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali maschile o femminile con il proposito nell’ipotesi di reato che qui interessa di farvi assistere i minori per suscitare in loro l’eccitazione dei sensi. Cass. pen. sez. III 2 aprile 1999 n. 4264

La legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) ha abrogato tra gli altri l’art. 530 c.p. (Corruzione di minorenni) introducendo nuove disposizioni e in particolare l’art. 609 quinquies alla stregua del quale la condotta del soggetto attivo del reato deve materializzarsi nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici «al fine di farla assistere». Si è in tal modo operato un intervento che presuppone ai fini del delitto in questione il dolo specifico: si esige che – oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale – il soggetto agisca per un fine particolare che è per l’appunto previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dolo specifico risultava chiaramente dalle modalità e dalla qualità dei fatti ascritti all’imputato il quale al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minori non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche sollecitando in tal guisa l’attenzione e la presenza dello stesso). Cass. pen. sez. III 3 giugno 1997 n. 5164

La legge 15 febbraio 1996 n. 66 contenente le nuove norme contro la violenza sessuale ha espressamente abrogato fra gli altri l’art. 530 c.p. introducendo in detto codice gli artt. 609 quater (Atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies (Corruzione di minorenne). In conseguenza piche l’abolizione della norma di cui all’art. 530 c.p. si è verificata una novazione legislativa la quale ha ridisegnato i confini del delitto di «Corruzione di minorenni» sicché l’abrogazione di cui alla legge n. 66 del 1996 va intesa nel senso che le condotte poste in essere sotto l’imperio della precedente normativa sono da considerare depenalizzate solo se non coincidono con quelle descritte nelle nuove disposizioni di legge o in altre norme del codice penale: secondo il vigente art. 609 quinquies c.p. commette il reato di «corruzione di minorenne» solo colui che compie atti sessuali «in presenza» di persona minore di quattordici anni «al fine di farla assistere» mentre il compimento di atti di libidine su persona consenziente minore di sedici anni – ipotesi prevista dall’abrogato art. 530 c.p. – non costituisce reato a mente dell’art. 609 quater c.p. a meno che autore del fatto sia l’ascendente il genitore anche adottivo il tutore o altra persona cui per ragioni di cura d’educazione d’istruzione di vigilanza o di custodia il minore è afdato. Cass. pen. sez. III 20 maggio 1997 n. 4761

In tema di reato di corruzione di minorenne secondo l’art. 609 quinquies c.p. introdotto dall’art. 6 legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) è punito «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere»: scompare quindi dalla previsione normativa della nuova corruzione di minorenne la precedente ipotesi degli atti di libidine commessi su persona minore degli anni sedici. Quando il minorenne non fa semplicemente da spettatore ma egli stesso è destinatario delle attenzioni dell’agente e cioè subisce gli atti sessuali non si potrà più ipotizzare il delitto di «corruzione di minorenne» ma la diversa figura criminosa prevista dall’art. 609 quater (Atti sessuali con minorenne) sempre che ne sussistano le condizioni e cioè che il minore non abbia compiuto gli anni quattordici oppure che egli avendoli compiuti ma non essendo ancora sedicenne sia legato da un particolare vincolo (di parentela o di familiarità) all’agente. (Nella specie relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto contestato sub art. 530 c.p. non è previsto dalla legge come reato la S.C. ha osservato che la minorenne aveva quindici anni all’epoca dei fatti e nessun rapporto – tra quelli indicati dall’art. 609 quater comma 1 n. 2 c.p. – la legava all’imputato per cui il comportamento a questi addebitato e cioè di essersi congiunto carnalmente con lei – non ricorrendo ipotesi di violenza sessuale in quanto la stessa era consenziente – deve considerarsi decriminalizzato non essendo più previsto dalla legge come reato poiché in assenza di norme transitorie deve applicarsi il disposto dell’art. 2 comma 2 c.p. che stabilisce il principio dell’effetto retroattivo dell’abolitio criminis ovvero della non ultrattività della norma incriminatrice). Cass. pen. sez. III 6 febbraio 1997 n. 1032

In tema di corruzione di minorenni a seguito dell’abrogazione dell’art. 530 c.p. ad opera dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies c.p. presuppongono quando non ricorra l’elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall’art. 609 bis c.p. che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati. Cass. pen. sez. VI 6 dicembre 1996 n. 10484

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