Art. 609 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Atti sessuali con minorenne

Articolo 609 quater - codice penale

(1)Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.(4)
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.(2)
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.(3)
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609 quater - Codice Penale

(1)Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.(4)
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.(2)
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.(3)
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Note

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 5, L. 15.02.1996, n. 66, è stato poi così modificato dall’art. 6, L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006.
(2) Il presente comma inserito dall’art. 13, comma 3, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019, è stato poi così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. d), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 3, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 20, comma 1, lett. d), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.

Tabella procedurale

Arresto: primo e secondo comma obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito; secondo comma, non consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite, consentito l’allontanamento dalla casa familiare, se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.280287 c.p.p., 282 bis c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) tutela l’integrità fisiopsichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attraverso una assoluta intangibilità nell’ipotesi di minore degli anni quattordici (comma primo n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma primo n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni coercitive atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso. Cass. pen. sez. III 8 luglio 2004 n. 29662

La fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p. che incrimina gli atti sessuali con minorenne tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela cura o vigilanza con il minore stesso) è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall’art. 609 bis c.p. i quali avendo come destinatario il minore realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter comma primo n. 1 c.p. Cass. pen. sez. III 30 marzo 2004 n. 15287

In tema di atti sessuali con minorenne nei casi previsti dall’art. 609 quater comma primo n. 2 cod. pen. le qualità personali dell’affidatario non incidono sulla configurabilità del rapporto fiduciario con la vittima unicamente fondato sull’esistenza di un affidamento qualificato. Cass. pen. sez. III 24 ottobre 2019 n. 43538

Integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne nel corso di una conversazione telefonica di compiere atti sessuali di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione. Cass. pen. sez. III 24 aprile 2019 n. 17509

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente integra in considerazione dell’età della parte lesa gli estremi della fattispecie di cui all’art. 609-quater cod. pen. e non di quella di cui al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen. Cass. pen. sez. III 10 aprile 2018 n. 15830

In tema di atti sessuali con minorenne la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater comma primo n. 2) cod. pen. rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici elemento quest’ultimo previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne di cui al comma secondo del medesimo articolo. Cass. pen. sez. III 22 novembre 2017 n. 53135

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-quater comma primo n. 2) cod. pen. che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove “il colpevole sia il genitore” con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609septies comma terzo n. 2) cod. pen. non è necessario che quest’ultimo sia l’autore materiale della condotta essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente. Cass. pen. sez. III 5 ottobre 2017 n. 45749

La condizione di affidamento in custodia del minore richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori per il ne settimana alla zia e al suo convivente il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione). Cass. pen. sez. III 10 marzo 2017 n. 11559

Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia). Cass. pen. sez. III 14 novembre 2016 n. 47980

La condizione di affidamento del minore richiesta per l’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609 quater comma primo n. 2 c.p. non è configurabile nei confronti del conducente di autobus di linea in assenza di un esplicito atto di affidamento da parte dei genitori. (In motivazione la Corte ha escluso che l’autista di un autobus di linea possa ritenersi avere automaticamente in affidamento i minori a bordo della vettura da lui condotta poiché sulla stessa la presenza di tali soggetti è solo eventuale a differenza di quanto accade nello scuolabus che è mezzo ontologicamente deputato al trasporto di minori). Cass. pen. sez. III 20 aprile 2015 n. 16349

Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore se vi è stata induzione favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione si applica sempre il disposto dell’art. 600-bis comma primo a prescindere dall’età della vittima; se è mancata l’attività di induzione al meretricio la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici ai sensi dell’art. 609 quater; b) se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni ex art. 609 bis comma terzo; c) se ha età tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo. Cass. pen. sez. I 12 luglio 2013 n. 29988

Il reato di cui all’art. 609 quater c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo). Cass. pen. sez. III 12 giugno 2013 n. 25822

Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima non soltanto perchè la violenza è presunta dalla legge ma anche perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali. Cass. pen. sez. III 15 luglio 2010 n. 27588

Integra il delitto di corruzione di minorenne la condotta consistente nell’invitare la vittima ad assistere a proiezioni pornografiche accompagnate da atti di esibizionismo e di autoerotismo. (Fattispecie nella quale il reo non si limitava a mostrarsi nudo al minore ma lo invitava a toccarsi durante la proiezione dei film pornografici). Cass. pen. sez. III 8 aprile 2009 n. 15053

In tema di delitti contro la libertà individuale ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) e di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall’imputato nel contesto della relazione con la vittima. (Fattispecie nella quale l’imputato insegnante di catechesi della vittima aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità). Cass. pen. sez. III 4 ottobre 2007 n. 36389

L’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minore) configura una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale previsto dal precedente art. 609 bis c.p. (Principio affermato nella specie ai fini della operatività del termine di durata massima della custodia cautelare previsto dal combinato disposto degli artt. 303 comma primo lett. a) n. 3 e 407 comma secondo n. 7 bis c.p.p.). Cass. pen. sez. III 18 maggio 2007 n. 19425

In tema di atti sessuali con minorenne la nozione di “atti sessuali” così come del resto l’ipotesi di “minore gravità” non si differenzia da quella prevista dall’art. 609 bis c.p. e non può essere caratterizzata da una concezione psicologico-comportamentale alla luce della qualità della parte offesa dovendo piuttosto basarsi sull’effettiva lesività del bene protetto e quindi sulla compressione della libertà sessuale della vittima. Cass. pen. sez. III 14 marzo 2003 n. 12007

La figura di violenza sessuale delineata al comma 2 n. 1 dell’art. 609 bis c.p. centrata sull’induzione all’atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità sica o psichica si distingue sia dalla fattispecie di costrizione mediante abuso di autorità (comma 1 della stessa norma) che da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell’ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa (comma 1 n. 2 dell’art. 609 quater c.p.). L’abuso di autorità rilevante per il comma 1 dell’art. 609 bis c.p. presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico sostanzialmente dipendente dall’affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall’agente stesso (secondo la previsione dell’abrogato art. 520 c.p.) e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali mentre nella figura delineata al comma 2 n. 1 della stessa norma manca una relazione siffatta e sussiste invece per quanto viziato dalla condizione di inferiorità un consenso della vittima all’atto sessuale. Detto consenso ricorre anche nell’ipotesi di atti sessuali con minorenni da parte dei soggetti indicati al comma 1 n. 2 dell’art. 609 quater c.p. ma tale ultima fattispecie prescinde dalla concreta soggezione della persona offesa assegnando rilevanza al dato formale della relazione di parentela di affidamento o di convivenza. Cass. pen. sez. III 30 settembre 2002 n. 32513

L’induzione di minore infraquattordicenne a commettere atti di libidine sulla persona dell’agente già rientrante nelle previsioni di cui all’abrogato art. 530 secondo comma c.p. è da ritenere tuttora punibile ai sensi dell’art. 609 quater comma 1 n. 1 stesso codice rimanendo peraltro applicabile siccome più favorevole sotto il profilo sanzionatorio il citato art. 530 c.p. qualora il fatto sia stato commesso sotto la vigenza di tale norma. Cass. pen. sez. III 4 luglio 2001 n. 26930

La condizione di affidamento in custodia del minore prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater comma primo n. 2 c.p.) prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l’affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale. Cass. pen. sez. III 24 gennaio 2012 n. 2835

La condotta di atti sessuali con minorenne ad opera del genitore o di altra persona qualificata rientra comunque nell’ipotesi di cui all’art. 609 quater n. 2 c.p. anche quando la vittima sia infraquattordicenne con conseguente applicabilità anche in tal caso della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale. Cass. pen. sez. III 18 ottobre 2011 n. 37509

La condizione di affidamento del minore richiesta per l’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater comma primo n. 2 c.p.) è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico in quanto figura addetta a compiti di accoglienza sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi. Cass. pen. sez. III 6 ottobre 2010 n. 35809

In tema di atti sessuali con minorenne l’esistenza di un rapporto di affidamento per ragioni di educazione e di istruzione (art. 609 quater comma primo n. 2 c.p.) è assunta dal legislatore come chiave di lettura di una responsabilità ex se presunta. (Fattispecie nella quale l’imputato era l’insegnante di catechesi della vittima). Cass. pen. sez. III 4 ottobre 2007 n. 36389

In tema di atti sessuali con minore infrasedicenne l’affidamento per ragioni di cura di educazione di istruzione di vigilanza o di custodia è configurabile anche quando il soggetto attivo non sia l’insegnante della classe in cui il minore è inserito ma appartenga alla stessa struttura scolastica ricorrendo anche in questo caso tra insegnante ed alunno quel rapporto di affidamento contemplato dalla norma penale incriminatrice. Cass. pen. sez. III 5 giugno 2007 n. 21815

La posizione di garanzia verso i propri gli costituita dall’art. 147 c.c. in capo al genitore comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all’art. 609 quater c.p. in concorso con l’autore del reato ai sensi del secondo comma dell’art. 40 c.p. la madre che non impedisca ed anzi consenta che il coniuge abusi sessualmente dei gli minorenni. Cass. pen. sez. III 26 gennaio 2006 n. 3124

In tema di atti sessuali con minorenne ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità prevista dall’art. 609-quater comma quarto cod. pen. compete al giudice di merito con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità determinare quale sia il grado di compressione del bene giuridico comparando tra di loro gli elementi negativi e positivi con riferimento al grado di coartazione esercitato alle condizioni psicofisiche in relazione all’età e al danno anche psichico arrecato al minore. Cass. pen. sez. III 24 ottobre 2018 n. 48377

In tema di atti sessuali con un minorenne ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater quarto comma cod. pen. deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazione esercitato sulla vittima le condizioni siche e psicologiche di quest’ultima anche in relazione all’età; non è pertanto ostativa a tal ne la condotta violenta tenuta dall’imputato dopo la consumazione del reato trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell’attenuante la circostanza che l’imputato alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza nonostante l’assenza di costrizione sica nel compimento degli atti sessuali e l’esistenza di un iniziale consenso della vittima divenuto stabile nell’ambito di una relazione duratura con l’imputato). Cass. pen. sez. III 10 ottobre 2017 n. 46461

In tema di atti sessuali con minorenne ai fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità di cui all’art. 609 – quater comma 4 cod. pen. costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore essendo tale situazione indice da un lato di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e dall’altro della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo. Cass. pen. sez. III 14 luglio 2017 n. 34512

Gli elementi soggettivi di cui all’art. 133 comma secondo c.p. non rilevano ai fini della configurabilità dell’ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale non rispondendo la mitigazione della pena all’esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima. Cass. pen. sez. III 14 luglio 2010 n. 27272

In tema di violenza sessuale la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile al pari dell’omologa prevista dall’art. 609 bis comma 3 stesso codice in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto non limitata alle sole componenti oggettive del reato bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 c.p. Cass. pen. sez. III 7 settembre 2000 n. 9528

Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell’integrità psico-sica della persona offesa non avendo rilievo alcuno invece ai fini del riconoscimento dell’attenuante l’eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l’approfittare dei rapporti di simpatia di confidenza di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità). Cass. pen. sez. III 24 marzo 2010 n. 11252

In tema di reati sessuali la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa è incompatibile con il delitto d’atti sessuali con minorenne in quanto l’eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell’evento. Cass. pen. sez. III 9 gennaio 2009 n. 347

In tema di reati contro la libertà sessuale la circostanza attenuante della minore gravità del fatto è riferibile anche alle condotte di violenza sessuale aggravate in conseguenza dell’età inferiore ai dieci anni della vittima in quanto seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore non può escludersi che per le circostanze concrete del fatto tale delitto possa manifestare una minore lesività. Cass. pen. sez. III 23 giugno 2006 n. 22036

In materia di reati contro la libertà sessuale non è possibile applicare ad uno solo dei concorrenti nel delitto l’attenuante del caso di minore gravità di cui all’art. 609 quater comma terzo c.p. atteso che tale attenuante non può che riferirsi al delitto nella sua unitarietà e stante la operatività per i concorrenti del disposto dell’art. 114 c.p. in tema di concorso di persone nel reato. Cass. pen. sez. III 15 novembre 2001 n. 40712

In tema di reati contro la libertà sessuale è legittimo il diniego di concessione delle attenuanti generiche in base ad elementi quali la valutazione della pretesa di rapporti innaturali con soggetto in giovanissima età e la intensità del dolo dimostrata con la ripetizione dell’azione nel tempo. Cass. pen. sez. III 15 ottobre 2001 n. 36995

La diminuente prevista dall’art. 609 quater comma 3 c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p. e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con la sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravità prevista dal comma terzo citato operata in base alla mera considerazione delle modalità del fatto e non rilevando che nel caso de quo trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta stante la previsione di maggiore gravità ex comma 4 dello stesso art. 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci). Cass. pen. sez. III 2 ottobre 2000 n. 2083

In assenza di criteri normativamente predeterminati sulla base dei quali riconoscere l’attenuante della «minore gravità» prevista con riguardo al reato di atti sessuali con soggetto minorenne dall’art. 609 quater comma terzo c.p. debbono applicarsi le regole generali per cui l’attenuante potrà essere concessa in ragione della natura intrinseca dell’atto sessuale compiuto della maggiore o minore lesione sica e/o psichica inferta alla vittima delle circostanze nelle quali il fatto è maturato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito il quale aveva riconosciuto l’attenuante in questione tenendo conto essenzialmente dell’incensuratezza dell’imputato e del fatto che gli atti sessuali erano consistiti soltanto nel tentativo di baciare la persona offesa e nel toccarla nelle parti intime al di sopra dei pantaloni da essa indossati). Cass. pen. sez. III 14 giugno 2000 n. 6983

In tema di atti sessuali con minorenni l’eventuale limitazione degli atti compiuti in danno del soggetto passivo del reato a pratiche erotiche non comportanti la congiunzione sica non porta ad alcuna automatica qualificazione del fatto come minore gravità dovendo compiersi ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater comma quarto cod. pen. una valutazione complessiva dell’episodio storico dei suoi singoli elementi della lesione inferta alla libertà sessuale del soggetto passivo del reato e dell’intensità del danno anche psichico da questa patito. Cass. pen. sez. III 2 luglio 2018 n. 29618

La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater comma primo n. 2 cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario anche temporaneo o occasionale che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere per la prima volta al termine di una cena sociale tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima e proseguite poi nell’abitazione del medesimo presso il quale la minore si recava espressamente autorizzata dalla genitrice per ricevere ripetizioni di materie scolastiche). Cass. pen. sez. III 8 giugno 2015 n. 24342

In tema di violenza sessuale la circostanza attenuante prevista dall’art.609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile al pari dell’omologa prevista dall’art. 609 bis comma terzo stesso codice in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie l’attenuante è stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose). Cass. pen. sez. IV 26 aprile 2013 n. 18662

La circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (coabitazione) concorre con la circostanza aggravante prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne ove commessi in danno di persona offesa minore degli anni dieci (art. 609 quater comma quinto c.p.) in quanto quest’ultima è relativa all’età della persona offesa mentre l’altra afferisce al fatto oggettivo dell’abuso delle relazioni derivante dalla coabitazione. (Nella specie la Corte ha escluso che l’aggravante comune potesse ritenersi assorbita da quella speciale). Cass. pen. sez. III 2 agosto 2011 n. 30548

L’età del minore se di gran lunga inferiore al limite dei dieci anni oltre ad essere elemento essenziale della circostanza aggravante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p. è legittimamente valutata dal giudice anche come elemento concreto atto ad escludere la circostanza attenuante della minore gravità del caso prevista dall’art. 609 bis comma terzo c.p. (Fattispecie in cui l’età del minore era di quattro anni e mezzo). Cass. pen. sez. III 6 settembre 2006 n. 29730

In tema di reati contro la libertà sessuale la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis comma 3 c.p.) eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter comma 2 c.p.) quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater comma 4 in relazione all’art. 609 ter comma 2 c.p.). Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati all’art. 133 c.p. rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni. Cass. pen. sez. III 8 novembre 2002 n. 37565

In tema di reati contro la libertà sessuale l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p. che punisce gli atti sessuali compiuti con persona minore degli anni dieci non costituisce un’autonoma fattispecie criminosa bensì una circostanza aggravante del reato contemplato dal primo comma della medesima disposizione (atti sessuali con minorenne) atteso che l’ultimo comma del citato articolo richiama per la determinazione della pena nel caso in cui la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci il comma secondo del precedente articolo 609 ter c.p. la cui rubrica riferendosi alle circostanze aggravanti dimostra l’intenzione del legislatore di considerare determinati elementi fattuali quali presupposti per l’aggravamento della pena e non per la configurazione di autonome fattispecie di reato. Peraltro tra le circostanze aggravanti di cui al citato art. 609 ter è indicato il caso in cui la condotta delittuosa sia stata commessa in danno di persona minore degli anni dieci così realizzandosi piena simmetria tra le ipotesi di cui agli artt. 609 bis (violenza sessuale) e 609 quater c.p. citato. Cass. pen. sez. III 20 marzo 2001 n. 10936

In tema di reati contro la libertà sessuale il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) può essere circostanziato dalla diminuente del fatto di minore gravità di cui al comma terzo sia dall’aggravante degli atti sessuali su minore degli anni dieci di cui al comma quarto così che ove concorrano entrambe le circostanze il giudice di merito è chiamato ad un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Cass. pen. sez. III 20 marzo 2001 n. 10936

È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti la condotta tenuta dall’imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p.p. avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla glia minore di toccargli gli organi genitali anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali). Cass. pen. sez. III 30 giugno 2015 n. 27123

Il semplice reiterato invito formulato nei confronti di minore infraquattordicenne alla consumazione di un rapporto sessuale non integra per inidoneità degli atti il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p.. Cass. pen. sez. III 15 dicembre 2011 n. 46637

In tema di reati sessuali ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza è necessario accertare da un lato l’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e dall’altro l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. (Fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo). Cass. pen. sez. III 25 marzo 2009 n. 12987

È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di tentativo e ritenuta quella del delitto consumato nella condotta di un soggetto che attratta una minorenne nella sua stanza da letto l’aveva fatta sedere sulle ginocchia e alzandole la gonna l’aveva toccata in prossimità della vagina). Cass. pen. sez. III 1 ottobre 2007 n. 35875

In tema di reati sessuali con minorenne si configura l’ipotesi del tentativo quando pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto l’idoneità e l’univocità degli atti consistiti nell’offrire in più occasioni ad un bambino minore di dieci anni caramelle e denaro con l’esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno pur in assenza di toccamenti lascivi). Cass. pen. sez. III 14 dicembre 2005 n. 45286

In tema di atti sessuali con minorenne deve configurarsi l’ipotesi del tentativo nei casi in cui l’autore non commetta una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima ma si limiti ad atti che pur superficiali integrano una oggettiva manifestazione di sessualità. Tali caratteristiche della condotta tuttavia non comportano l’automatica applicazione della diminuente della «minore gravità» prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p. posto che la gravità dev’essere valutata con riferimento all’entità lesiva che si sarebbe verificata nel caso di reato portato a compimento. (Fattispecie in cui l’imputato aveva provato appagamento nella visione della nudità del minorenne ed aveva retribuito lo stesso con invito ad un successivo appuntamento). Cass. pen. sez. III 12 luglio 2001 n. 28373

In tema di reati sessuali la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici posta in essere dall’ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater comma primo n. 2 cod. pen.) in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità integra il reato previsto dall’art. 609 quater cod. pen. che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all’art. 600 bis comma secondo cod. pen. che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto salvo che il fatto costituisca reato più grave. Cass. pen. sez. III 16 dicembre 2016 n. 53672

Il reato di prostituzione minorile che punisce le condotte di induzione favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto concorre con quello di atti sessuali con minorenne sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione la Corte ha osservato che l’elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all’art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all’art. 609-quater c.p.). Cass. pen. sez. III 23 luglio 2015 n. 32339

Il reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis comma secondo c.p. riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni sicché nel caso di rapporti consenzienti retribuiti o meno con un minore degli anni quattordici è sempre configurabile il diverso reato di cui all’art. 609 quater c.p.. Cass. pen. sez. III 9 luglio 2010 n. 26216

In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne punito dal primo comma dell’art. 609 quater c.p. va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità sica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell’art. 609 bis c.p. così che una volta escluse condotte comportanti violenza minaccia o abuso di autorità non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa che è alternativa e incompatibile con la prima. Cass. pen. sez. III 3 maggio 2007 n. 16843

Non sussiste il concorso apparente sotto il profilo dell’assorbimento tra il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) e quello di cui all’art. 609 quinquies (corruzione di minorenne) c.p. in quanto essi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale essendo possibile che si realizzi l’uno senza l’altro. Cass. pen. sez. III 5 agosto 2003 n. 33006

È ammissibile la costituzione di parte civile “in proprio” dei genitori del minore vittima del reato di atti sessuali con minorenne in quanto tale delitto oltre a ledere direttamente il minore incide sull’interesse dei genitori all’integrità psicofisica del figlio e sulla loro sfera morale. Cass. pen. sez. III 14 maggio 2009 n. 20246

In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente la cui naturale maturazione è connessa all’età ove si possa escludere la presenza di elementi quali una particolare predisposizione all’elaborazione fantasiosa o alla suggestione tali da rendere dubbio il narrato. Cass. pen. sez. III 4 dicembre 2007 n. 44971

In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate sono utilizzabili anche senza la sua audizione diretta qualora quest’ultima sia idonea a turbare il suo equilibrio psichico. Cass. pen. sez. III 28 settembre 2007 n. 35728

In tema di reati contro la libertà sessuale la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto ovvero di recepire le informazioni raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno. Cass. pen. sez. III 7 febbraio 2007 n. 5003

La regola dell’inutilizzabilità contenuta nell’art. 526 comma primo bis c.p.p. secondo la quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore non si applica in riferimento al caso in cui il minore parte offesa di reati sessuali sentito nel corso dell’incidente probatorio si sia rifiutato di rispondere alle domande dichiarando di avere riferito i fatti ad altra persona; infatti in tale particolare situazione non si può ritenere che il comportamento di un minore soprattutto se inferiore ai dieci anni sia stato determinato da una scelta libera e cosciente e da una volontà altrettanto cosciente. Cass. pen. sez. III 5 maggio 2004 n. 21034

In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili allorché si sia omesso di procedere all’assunzione diretta del minore con la sola possibilità che l’equilibrio psichico di questi sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità idonea a consentire il recupero della testimonianza indiretta dei genitori. Cass. pen. sez. III 20 aprile 2004 n. 18058

Istituti giuridici

Novità giuridiche