Art. 608 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Articolo 608 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale (357), rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Articolo 608 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale (357), rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 608 cod. pen. non è sufficiente l’impiego della violenza nei confronti della persona in custodia pur potendo atti di violenza sica (quali percosse lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato integrare anche il reato in questione laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso il delitto previsto dall’art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse lesioni e simili). Cass. pen. sez. V 7 giugno 2018 n. 26022

Integra il delitto di cui all’art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata di cui abbia la custodia a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un’ulteriore restrizione oltre quella legale insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 608 c.p. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli a subire il gioco del soldato ecc. così ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertà del minore). Cass. pen. sez. V 21 luglio 2004 n. 31715

Per configurare il reato di cui all’art. 608 c.p. non basta l’impiego della violenza nei confronti della persona in custodia ma occorre che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca per effetto della violenza un’ulteriore restrizione. Cass. pen. sez. VI 11 ottobre 1982 n. 9003

Istituti giuridici

Novità giuridiche