Art. 607 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Indebita limitazione di libertà personale

Articolo 607 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’ Autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena (17) o della misura di sicurezza (215 ss.), è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 607 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’ Autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena (17) o della misura di sicurezza (215 ss.), è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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