Art. 606 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Arresto illegale

Articolo 606 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357) che procede ad un arresto (380 ss. c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni (13 Cost.).

Articolo 606 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357) che procede ad un arresto (380 ss. c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni (13 Cost.).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento materiale (privazione della libertà) ma si differenziano per l’elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell’agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e nel secondo quella di metterla sia pure illegalmente a disposizione dell’autorità competente. Cass. pen. sez. V 15 novembre 2002 n. 38247

Il delitto di arresto illegale così come quello di perquisizione arbitraria richiede per la sua configurazione l’abuso di potere del pubblico ufficiale rientrando così fra le ipotesi di reato a cosiddetta illiceità o antigiuridicità speciale. Conseguentemente l’abuso o l’arbitrarietà dell’atto compiuto oltre ad essere parte integrante del fatto di reato condiziona anche la sussistenza del dolo che consiste nella coscienza e volontà dell’abuso delle funzioni da parte dell’agente. Cass. pen. sez. VI 5 aprile 1996 n. 3413

Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento materiale (privazione della libertà) ma si differenziano per l’elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell’agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e nel secondo quella di metterla sia pure illegalmente a disposizione dell’autorità competente. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza). Cass. pen. sez. I 20 febbraio 1992

Istituti giuridici

Novità giuridiche