Art. 605 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sequestro di persona

Articolo 605 - codice penale

(1) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente (540; 75 c.c.) o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale (357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (323, 606).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (2).
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo (2).
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (2).
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. (3)

Articolo 605 - Codice Penale

(1) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente (540; 75 c.c.) o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale (357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (323, 606).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (2).
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo (2).
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore (2).
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. (3)

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; consentito nelle ipotesi previste dal terzo e quarto comma.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma,Tribunale monocratico; terzo comma, Tribunale collegiale; quarto comma, Corte d’assise.33 ter c.p.p.; 33 bis c.p.p.; 5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona siano idonei a determinare la privazione della libertà sica di quest’ultima con riguardo eventualmente alle sue specifiche capacità di reazione. (Fattispecie in cui la vittima dopo aver forzato con una sbarra di ferro casualmente rinvenuta la serratura della porta del locale nel quale era stata rinchiusa nel corso di una rapina si dava alla fuga solo dopo essersi accertata dell’allontanamento dei rapinatori). Cass. pen. sez. II 15 marzo 2019 n. 11634.

Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico tale in relazione alle particolari circostanze del caso da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà. Cass. pen. sez. I 11 ottobre 2017 n. 46566

In tema di sequestro di persona è ammissibile la rinuncia ad una certa sfera della propria libertà personale per motivi religiosi nonostante la natura di bene costituzionalmente protetto solo quando tra l’altro il consenso della persona non sia viziato da errore violenza o minaccia. (Nella specie la S.C. ha escluso che la persona offesa – figlia dell’imputato – avesse prestato liberamente il proprio consenso in quanto la privazione della libertà personale si inseriva in un contesto vessatorio volto ad esercitare sulla vittima una indebita pressione psicologica). Cass. pen. sez. V 28 settembre 2015 n. 39197

Il delitto di sequestro di persona presuppone per la sua configurabilità un accertamento rigoroso dell’elemento della costrizione che pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna – vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale – sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell’imputato orientati alla privazione della libertà sessuale senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l’imputato in una stanza d’albergo mai chiusa a chiave e non era stata privata del telefono). Cass. pen. sez. III 15 novembre 2013 n. 45931

Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione quali ad esempio l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di avvenuto abbandono in luogo di pubblico transito di una donna privata degli abiti e del telefono cellulare in tal modo limitata nella libertà di movimento ed esposta ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità). Cass. pen. sez. III 12 ottobre 2011 n. 36823

Per la sussistenza dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall’art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà sica della persona tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all’altro a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie in cui la vittima che era stata legata era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti fosse configurabile il delitto di violenza privata ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona). Cass. pen. sez. V 30 dicembre 2002 n. 43713

In tema di sequestro di persona la norma incriminatrice sanziona qualsiasi condotta che produca l’effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa anche se tale evento costrittivo sia solo indirettamente voluto. Ne deriva che si ravvisa anche il delitto di cui all’art. 605 c.p. nel caso in cui l’agente contestualmente commetta con violenza e minaccia anche un altro reato che rappresenta lo scopo della privazione della libertà altrui purché questa duri più del tempo occorrente alla sua commissione. (Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il concorso fra il reato di sequestro di persona e le lesioni personali nella condotta del soggetto che aveva fatto salire sulla vettura l’offeso con l’inganno impedendogli poi di allontanarsi al fine di percuoterlo in luogo appartato sottolineando che la privazione della libertà era iniziata prima del tempo strettamente necessario a cagionargli le lesioni). Cass. pen. sez. V 23 marzo 2001 n. 11638

Il bene giuridico della libertà personale è leso da qualunque apprezzabile limitazione della libertà sica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno a nulla rilevando la circostanza che la vittima non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento quando a tal ne deve porre in essere mezzi straordinari che comportino anche un rischio presunto. (Fattispecie in tema di sequestro di persona). Cass. pen. sez. V 18 agosto 1993 n. 7762

Per il delitto di sequestro di persona non si richiede uno specifico dolo ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima illegittime restrizioni della sua libertà sica intesa come possibilità di attuare liberamente ogni determinazione circa il modo di vivere nel cosiddetto «spazio vitale» di ognuno: libertà di movimento soprattutto per la soddisfazione delle normali esigenze della vita quotidiana per prendere aria luce contatto col mondo esterno e con le persone che possono interessare anche per semplice bisogno di comunicazione sociale. Cass. pen. sez. V 5 febbraio 1974 n. 157

In tema di responsabilità medica la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell’art. 32 Cost. ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. ossia il pericolo di un danno grave alla persona che si presenti come attuale ed imminente non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l’uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all’art. 54 cod. pen. costituisce un’illegittima privazione della libertà personale ed integra gli estremi del delitto di cui all’art. 605 cod. pen.). Cass. pen. sez. V 7 novembre 2018 n. 50497

Il delitto di sequestro di persona presuppone per la sua configurabilità un accertamento rigoroso dell’elemento della costrizione che pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna – vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale -sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell’imputato orientati alla privazione della libertà sessuale senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l’imputato in una stanza d’albergo mai chiusa a chiave e non era stata privata del telefono). Cass. pen. sez. III 15 novembre 2013 n. 45931

La circostanza aggravante speciale dell’uso dell’arma nel delitto di estorsione non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi perché essa non implica che l’arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente. Cass. pen. sez. II 16 novembre 2011 n. 42046

Integra il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) la condotta di colui che conseguito lo scopo della rapina protrae lo stato di soggezione della persona offesa impedendole la libertà di movimento sia pure allo scopo di garantirsi la fuga. Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2012 n. 4986

La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima mentre nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina ma ne preceda o ne segua l’attuazione in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina. Cass. pen. sez. II 2 settembre 2000 n. 9387

Non è configurabile in virtù del principio di specialità (art. 15 c.p.) il delitto di violenza privata qualora la violenza sica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona e cioè per privare la vittima della libertà. (Nella specie la parte offesa fu picchiata spogliata dei cellulari e “caricata” su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà). Cass. pen. sez. V 9 giugno 2011 n. 23215

Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione relativamente al delitto contro la libertà sessuale quando detta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della res ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina. Cass. pen. sez. III 24 settembre 2004 n. 37880

Il reato di sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p. concorre con quello di violenza sessuale di cui all’art. 609 c.p. nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali. Cass. pen. sez. III 10 gennaio 2003 n. 502

Integra il delitto di cui all’art. 605 c.p. e non quello di cui all’art. 630 c.p. la condotta di chi prende in ostaggio una persona cui toglie la libertà per mantenere il profitto già conseguito con la commissione di altro reato. (Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso a seguito di una rapina in banca per agevolare la fuga). Cass. pen. sez. I 3 giugno 2013 n. 23937

La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice). Cass. pen. Sezioni Unite 20 gennaio 2004 n. 962

La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall’art. 630 c.p. solo allorché manchi un preesistente rapporto quantunque illecito con la vittima del reato che abbia dato causa a quella privazione mentre quando quel rapporto sussista e ad esso siano collegabili il sequestro e il conseguimento del profitto ricorre un’ipotesi di concorso tra il reato previsto dall’art. 605 c.p. e quello di estorsione. (Nella specie in riferimento a un’associazione criminale dedita a favorire l’immigrazione clandestina nel nostro Paese la S.C. ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che aveva qualificato come sequestro di persona ex art. 630 c.p. la privazione della libertà di un immigrato finalizzata al recupero della perdita economica sofferta dall’associazione a causa della fuga di altri suoi compagni mentre aveva ritenuto la sussistenza del concorso tra sequestro di persona ex art. 605 c.p. ed estorsione la privazione della libertà di immigrati mirante ad ottenere da questi il prezzo dell’illecito loro ingresso nel territorio dello Stato. Cass. pen. sez. II 30 novembre 2000 n. 12394

Ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall’agente con la conseguenza che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l’elemento soggettivo del sequestro di persona che peraltro ricorrendone i presupposti può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Cass. pen. sez. V 4 febbraio 2000 n. 5443

L’esercizio di poteri da parte delle forze di polizia sia di natura preventiva che preprocessuale invasivi della libertà personale al di fuori dell’ambito di “eccezionali” fattispecie procedimentali – i cui parametri di eccezionalità ed urgenza che ne giustificano la compatibilità con l’art. 13 della Costituzione ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione – è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici quali quelle racchiuse negli artt. 606 o 609 c.p. che postulano l’esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato per con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono. Cass. pen. sez. VI 23 gennaio 2003 n. 3421

Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento materiale (privazione della libertà) ma si differenziano per l’elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell’agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e nel secondo quella di metterla sia pure illegalmente a disposizione dell’autorità competente. Cass. pen. sez. V 15 novembre 2002 n. 38247

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici e diritti soggettivi distinti (la libertà di movimento per quanto attiene al reato di cui all’art. 605 c.p. ed il diritto dell’affidatario dell’incapace di mantenere il predetto sotto la propria custodia per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 574 dello stesso codice) e solo occasionalmente coincidenti nella stessa condotta antigiuridica. Cass. pen. sez. V 26 ottobre 2001 n. 38438

Il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù di cui all’art. 600 c.p. nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione oggetto di tutela della fattispecie di cui all’art. 605 c.p. si aggiunga una condizione di fatto ulteriore in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro assimilabile alla condizione di res posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima subendo violenza e pressioni psicologiche sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui donne extracomunitarie erano rinchiuse a chiave in un casolare da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul posto di lavoro nei campi agricoli in regime di stretto controllo e sorveglianza di sistematica violenza e di continue minacce di sfruttamento venendo private di gran parte degli emolumenti giornalieri). Cass. pen. sez. II 23 settembre 2004 n. 37489

Configura il reato di sequestro di persona la condotta di chi chiude a chiave (o dispone di chiudere a chiave) i propri dipendenti all’interno del locale aziendale ove si svolge l’attività lavorativa segregandoli per l’intera giornata di lavoro. Cass. pen. sez. V 20 luglio 2018 n. 34469

Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona la condotta del titolare e gestore di un presidio per anziani autosufficienti il quale al di fuori di qualsiasi potere-dovere di custodia e di sorveglianza e di un’azione repressiva della libertà di movimento imposta ed attuata nei limiti strettamente indispensabili allo scopo nell’esercizio di «potestà disciplinari» (quali ad esempio attività di custodia di alienati assistenza di interdetti per incapacità di intendere o di volere affidata ai tutori vigilanza di infermi soggetti ad imprevedibili reazioni o movimenti) leghi per diverse ore della giornata alle poltrone e alle sedie e alle sbarre del letto alcuni pazienti non autosufficienti. Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2005 n. 409

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