Art. 604 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Fatto commesso all'estero

Articolo 604 - codice penale

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero (3) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 604 - Codice Penale

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero (3) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Note

(1) Le parole: «e 609 quinquies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies» dall’art. 4, comma 1, lett. q), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(2) Le parole: «da cittadino straniero» sono state così sostituite dalle attuali: «dallo straniero» dall’art. 6, comma 2, della L. 9 gennaio 2006, n. 7.
(3) Le parole: «il cittadino straniero» sono state così sostituite dalle attuali: «lo straniero» dall’art. 6, comma 2, della L. 9 gennaio 2006, n. 7.

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