Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero (3) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.