Art. 603 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Articolo 603 bis - codice penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 603 bis - Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Note

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 12, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato così sostituito dall’art. 1 della L. 29 ottobre 2016, n. 199.

Tabella procedurale

Arresto: primo e quarto comma, facoltativo in flagranza; secondo comma, obbligatorio in flagranza.381 c.p.p.; 380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis cod. pen., non realizza le condizioni di sfruttamento l’assunzione di una persona in stato di bisogno, ove sia assicurato il rispetto delle prerogative retributive ed orarie del lavoratore e sia garantita la sua sicurezza nel luogo di lavoro. Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 7861, del 4 marzo 2022 (Cass. pen. 7861/2022)

Il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall’art.603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno. Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 3554, del 1 febbraio 2022 (Cass. pen. 3554/2022)

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la reiterazione delle condotte di cui all’art. 603-bis, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen., costituenti indici di sfruttamento, è da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona. Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 45615, del 13 dicembre 2021 (Cass. pen. 45615/2021)

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del “caporale” e del datore di lavoro, essendo lo sfruttamento evincibile dalla penosa situazione personale e abitativa degli extracomunitari, dalla durata oraria della prestazione, svolta senza dotazioni di sicurezza e corsi di formazione e senza fruizione del riposo settimanale, nonché dall’entità della retribuzione, decurtata sensibilmente per spese affrontate dal datore di lavoro). Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 27582, del 13 dicembre 2020 (Cass. pen. 27582/2020)

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 49781, del 9 dicembre 2019 (Cass. pen. 49781/2019)

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all’art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede “l’attività organizzata” di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l’impiego di mezzi. (In motivazione, la Corte, applicando, perchè più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di cui all’art. 603 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente il requisito dell’attività organizzata di intermediazione nei confronti dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti agricoli). Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 6788, del 13 febbraio 2017 (Cass. pen. 6788/2017)

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen. punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza minaccia o intimidazione approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri privi di adeguati mezzi di sussistenza a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l’agente per il timore di non essere più chiamati a lavorare). Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 14591, del 27 marzo 2014 (Cass. pen. 14591/2017)

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