Art. 603 bis 1 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanza attenuante

Articolo 603 bis 1 - codice penale

(1) Per i delitti previsti dall’articolo 603 bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16 septies del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 septies.1.

Articolo 603 bis 1 - Codice Penale

(1) Per i delitti previsti dall’articolo 603 bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16 septies del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 septies.1.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2 della L. 29 ottobre 2016, n. 199.

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