Art. 602 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ignoranza dell’età della persona offesa

Articolo 602 quater - codice penale

(1) Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.


Articolo 602 quater - Codice Penale

(1) Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.


Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. p), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

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