Art. 602 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

ARTICOLO ABROGATO Pene accessorie

Articolo 602 bis - codice penale

(1) [La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura].

Articolo 602 bis - Codice Penale

(1) [La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura].

Note

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 3, comma 19, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. n), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

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