Art. 600 septies 2 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene accessorie

Articolo 600 septies 2 - codice penale

(1) Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della responsabilità genitoriale (2), quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Articolo 600 septies 2 - Codice Penale

(1) Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della responsabilità genitoriale (2), quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. m), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(2) Le parole: «potestà genitoriale» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. t), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

La pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all’art. 600 septies.2 cod. pen., va disposta anche in caso di detenzione di materiale pedopornografico “virtuale”. (Fattispecie relativa a fotomontaggio di frammenti di fotografie e video di volti e corpi di minori, nella quale la Corte ha affermato che il riferimento, nella disposizione citata, alle condotte “in danno di minori”, non implica necessariamente l’esistenza e l’individuazione di uno specifico soggetto minorenne danneggiato dal reato, essendo sufficiente che la condotta abbia avuto ad oggetto minorenni e sia stata idonea, potenzialmente, a pregiudicarli). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22262 del 9 maggio 2017 (Cass. pen. n. 22262/2017)

La pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela va disposta, in ordine al reato di cui all’art. 600-quater cod. pen., anche nel caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’art. 600-septies2 cod. pen. deroga alla regola generale di cui all’art. 445 cod. proc. pen.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48590 del 17 novembre 2016 (Cass. pen. n. 48590/2016)

In tema di reati sessuali in danno di minori, la pena accessoria, prevista dall’art. 600-septies 2 cod. pen., dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “abitualmente” da minori, trova applicazione anche con riferimento ai fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, la quale contemplava la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “prevalentemente” da minori, trattandosi di disposizione più favorevole. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26204 del 22 giugno 2015 (Cass. pen. n. 26204/2015)

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