Art. 600 octies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

Articolo 600 octies - codice penale

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni (2).

Articolo 600 octies - Codice Penale

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni (2).

Note

La precedente rubrica: «Impiego di minori nell’accattonaggio» è stata così sostituita dall’attuale dall’art. 21 quinquies, comma 1, lett. b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 21 quinquies, comma 1, lett. a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7140 del 1 marzo 2022 (Cass. pen. n. 7140/2022)

In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna “abolitio criminis” in quanto l’uno e l’altro precetto puniscono la medesima condotta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13526 del 12 aprile 2010 (Cass. pen. n. 13526/2010)

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