Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile (1) a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2), la querela si considera tacitamente rinunciata (124) o rimessa (152).
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (307), l’adottante e l’adottato (291 c.c.). In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela (126), la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2) spetta ai prossimi congiunti (307), all’adottante e all’adottato (291 c.c.).