Art. 597 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Articolo 597 - codice penale

Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile (1) a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2), la querela si considera tacitamente rinunciata (124) o rimessa (152).
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (307), l’adottante e l’adottato (291 c.c.). In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela (126), la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2) spetta ai prossimi congiunti (307), all’adottante e all’adottato (291 c.c.).

Articolo 597 - Codice Penale

Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile (1) a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2), la querela si considera tacitamente rinunciata (124) o rimessa (152).
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (307), l’adottante e l’adottato (291 c.c.). In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela (126), la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2) spetta ai prossimi congiunti (307), all’adottante e all’adottato (291 c.c.).

Note

(1) Le parole: «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono state così sostituite dalle attuali: «Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile» dall’art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.
(2) Dopo l’introduzione dell’art. 596 bis c.p. il riferimento all’articolo precedente deve essere inteso nei confronti dell’art. 596 c.p.

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